Nuove allegazioni in appello o procedura di modifica? Poste che costituiscono il fabbisogno in caso di custodia alternata

Caso 511 del 01/02/2022

Nel caso in cui sia pendente un appello contro una decisione di misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale e nel frattempo sia stata promossa una procedura di divorzio, nuove allegazioni ammissibili giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC posso essere fatte valere eventualmente anche in una successiva procedura di modifica?

In una sentenza dell’11 novembre 2021 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Qualora la decisione del giudice a tutela (protezione) dell’unione coniugale sia impugnata, nuove allegazioni posso essere ancora fatte valere in appello a norma dell’art. 317 cpv. 1 CPC. Spetta alla giurisdizione d’appello modificare eventualmente i provvedimenti adottati dal primo giudice. Nuove allegazioni ammissibili giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC, ma non addotte in appello a tutela (protezione) dell’unione coniugale, non possono più essere fatte valere in una successiva procedura di modifica e, quindi, neppure davanti al giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di divorzio. 

Sentenza I CCA 11.2020.165


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Riassunto dei punti di principale interesse della sentenza:

Le parti sono coniugate e hanno una figlia minorenne. La moglie ha promosso una procedura di misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale conclusasi con la sentenza oggetto del gravame relativo al presente caso. Nel frattempo, il marito ha promosso azione di divorzio.

Ove una procedura a tutela (protezione) dell’unione coniugale sia ancora pendente allorché l’uno o l’altro coniuge promuova azione di divorzio, il giudice a tutela (protezione) dell’unione coniugale rimane competente per statuire sui provvedimenti chiesti per il lasso di tempo che precede la causa di divorzio, indipendentemente dal fatto che decida più tardi (DTF 138 III 648, consid. 3.3.2). Inoltre, le misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale da lui emanate rimangono in vigore anche dopo che è stata introdotta l’azione di divorzio, finché non siano modificate (art. 179 CC, cui rinvia l’art. 276 cpv. 1 CPC). Sull’argomento v. anche caso 462.
Conclusa la procedura a tutela (protezione) dell’unione coniugale, compete al giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di stato (in casu di divorzio) decidere eventuali modifiche (art. 276 cpv. 2 CPC). La giurisprudenza recente ha nondimeno precisato che qualora la decisione del giudice a tutela (protezione) dell’unione coniugale sia impugnata, nuove allegazioni posso essere ancora fatte valere in appello a norma dell’art. 317 cpv. 1 CPC. L’appellante non deve essere rinviato in tal caso a far valere le nuove argomentazioni in una procedura di modifica davanti al giudice di provvedimenti cautelari nella causa di divorzio. Spetta alla giurisdizione d’appello, in circostanze del genere, modificare eventualmente i provvedimenti adottati dal primo giudice (DTF 143 III 42). Non solo: nuove allegazioni ammissibili giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC, ma non addotte in appello a tutela (protezione) dell’unione coniugale, non possono più essere fatte valere in una successiva procedura di modifica (sentenza TF 5A_436/2020 del 5 febbraio 2021, consid. 4 e seg.) e, quindi, neppure davanti al giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di divorzio.

Pertanto, nel caso concreto l’avvio della causa di divorzio da parte del marito durante la procedura a tutela (protezione) dell’unione coniugale non incide sulla decisione che è chiamato a prendere il Tribunale d’appello concernente il ricorso relativo alle misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale.

Nel caso di una custodia alternata il minimo esistenziale (“ME”) del fabbisogno minimo di ciascun genitore va quantificato in CHF 1’275.00 mensili. Il costo di alloggio del figlio va considerato nella misura del 10% del costo di alloggio di ciascun genitore (e si deduce dal fabbisogno di ciascun genitore), ovvero la metà del 20% secondo l’attuale orientamento della dottrina – cfr. FamPra.ch 2021, pag. 260). Nel fabbisogno di ciascun coniuge/genitore, contrariamente al passato, va anche inserito un forfait per le spese di telefonia e di comunicazione (CHF 150.00 mensili).

In generale il fabbisogno del figlio comprende il suo “ME” (che per un figlio di oltre 10 anni ammonta a CHF 600.00 mensili fino ai 18 anni), cui si aggiunge una partecipazione al costo dell’alloggio dei genitori (20% complessivo), il premio di cassa malati, l’eventuale retta della scuola privata, un forfait per l’uso dei mezzi pubblici (nel caso concreto CHF 55.50, pari a un abbonamento “arcobaleno” di due zone) e una quota di imposte. Allo stesso si aggiunge l’eventuale contributo di accudimento e 1/5 dell’eccedenza.


Data modifica: 13/02/2022

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