Nuovi fatti, mezzi di prova e conclusioni, obbligo di assegnare un termine per la risposta

Caso 371 del 17/01/2016

Quando una parte fa valere dei nuovi fatti e/o mezzi di prova, nonché nuove conclusioni, il Giudice è obbligato ad assegnare alla controparte un termine per determinarsi?

In una sentenza del 16 dicembre 2015, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Se il giudice prevede di considerare dei nuovi fatti e/o mezzi di prova, nonché nuove conclusioni, deve dare alla parte avversa la possibilità di determinarsi, fissandole obbligatoriamente un termine per esprimersi.

Sentenza TF 5A_553/2015 (DTF 142 III 48)


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi, entrambi di cittadinanza francese, si sono sposati in Francia nel 1988, adottando il regime della separazione dei beni; dalla loro unione sono nati tre figli, oggi tutti maggiorenni. Dopo il matrimonio si sono trasferiti in Svizzera. Nel 2005 il marito ha inoltrato una procedura di divorzio unilaterale.
Nel 2014 è stato pronunciato il divorzio, impugnato da entrambe le parti al Tribunale d’appello.
Il 12 marzo 2015 il marito ha prodotto in sede d’appello un memoriale denominato “Fatti e mezzi di prova nuovi, modifica della domanda”, producendo nuovi documenti e modificando le proprie richieste d’appello. Un esemplare del memoriale è stato intimato per informazione alla controparte il giorno seguente.

Il 1° aprile 2015 il Tribunale d’appello ha emanato la propria sentenza, precisando nei propri considerandi che i fatti e mezzi di prova nuovi erano ammissibili, essendo adempiute le condizioni dell’art. 317 CPC, ritenendo dunque anche ammissibili le nuove conclusioni.

La moglie ha interposto ricorso al Tribunale federale facendo valere la violazione del diritto di essere sentiti ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale e dell’art. 53 CPC, indicando che non ha avuto la possibilità di esprimersi sulle nuove conclusioni della controparte, spiegando che il memoriale con i nuovi fatti, prove e conclusioni è stato ricevuto dal suo legale lunedì 16 marzo 2015 e che la sentenza d’appello è stata emanata dopo appena due settimane, vale a dire il 1° aprile 2015.

Nella procedura civile il diritto di essere sentiti trova la sua base all’art. 53 cpv. 1 CPC, il quale riprende la formulazione generale dell’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale (sentenza TF 5A_350/2013 dell’8 luglio 2013, consid. 2.1.1); queste norme prevedono che ogni parte ha il diritto di prendere posizione in merito agli scritti della parte avversa (DTF 138 I 484, consid. 2, pag. 485; DTF 138 I 154, consid. 2.3.3, pag. 157 e vedi anche DTF 139 I 189, consid. 3.2, pag. 191/192).
Questo diritto è inoltre concretizzato in altre varie norme, quali quelle sul diritto di rispondere e di replicare.
Se il diritto di rispondere e di replicare hanno lo stesso fondamento, differiscono tuttavia su due punti essenziali. Innanzi tutto il diritto di rispondere si esercita contro una domanda o un ricorso, mentre la replica conferisce il diritto di determinarsi su ogni presa di posizione versata agli atti, indipendentemente dalla sua denominazione: se per la replica il giudice rinuncia ad un secondo scambio di allegati, deve comunque notificare lo scritto alla controparte. Secondariamente in caso di domanda o ricorso il giudice deve obbligatoriamente fissare alla controparte un termine per rispondere, mentre invece con il diritto di replicare non vi è alcun obbligo del giudice di impartire un termine alla parte avversa per formulare le proprie eventuali osservazioni: deve solo esserle dato un lasso di tempo sufficiente per potersi eventualmente esprimere (DTF 138 I 484, consid. 2.4; Sentenza TF 2C_260/2012, del 21 gennaio 2013, consid. 4.4 e riferimenti).
Ai sensi dell’art. 317 cpv. 2 CPC in sede di appello è possibile ritenere ammissibili determinate nuove conclusioni: il giudice si pronuncia d’ufficio sulla loro ammissibilità (art. 60 CPC) e in ogni caso, se prevede di considerare dei nuovi fatti e/o mezzi di prova, deve dare alla parte avversa la possibilità di determinarsi, fissandole obbligatoriamente un termine per esprimersi. Non si tratta infatti di un secondo scambio di allegati, che il giudice d’appello sarebbe libero di ordinare (art. 316 cpv. 2 CPC), e neppure dell’esercizio di un diritto di replica da rispettare, per cui il giudice non può limitarsi – come nel caso concreto – a trasmettere alla parte avversa la domanda modificata a titolo di informazione, ma avrebbe dovuto fissarle un termine per determinarsi per scritto; il Tribunale d’appello è infatti entrato in materia sulle nuove conclusioni e ha ammesso i nuovi documenti prodotti. In tali circostanze il diritto di essere sentito della ricorrente è stato violato, data l’assenza dell’obbligo procedurale di intimarle un termine per rispondere.
Al termine della sentenza il Tribunale federale precisa che eccezionalmente potrebbe sopperire alla violazione del diritto di essere sentiti nei casi in cui dispone di pieno potere di cognizione, vale a dire in quei casi in cui sono solamente litigiose delle questioni di diritto (DTF 133 I 201, consid. 2.2, pag. 204; sentenza TF 5A_503/2010, del 28 marzo 2011, consid. 2.4) e dove non risulti alcun pregiudizio per il resistente (DTF 136 III 174, consid. 5.1.2, pag. 177 a contrario), concludendo che queste condizioni non sono però adempiute nel caso concreto.


Data modifica: 17/01/2016

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