Nuovo diritto sul mantenimento dei figli – diritto transitorio

Caso 425 del 01/05/2018

Con l’entrata in vigore della modifica legislativa del 1° gennaio 2017 (mantenimento dei figli) gli alimenti decisi in passato possono essere rivisti?

In una sentenza del 7 febbraio 2018 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue.

Se si è in presenza di un figlio i cui genitori non sono sposati, l’entrata in vigore del nuovo diritto giustifica da sola la richiesta di modifica del contributo alimentare.

Sentenza TF 5A_754/2017

Successivamente, in una sentenza del 7 marzo 2018 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

In caso di nascita del figlio da genitori coniugati, se il contributo di mantenimento del figlio è stato regolamentato unitamente al contributo di mantenimento per il genitore, l’alimento per il figlio può essere modificato soltanto se le circostanze sono notevolmente mutate.

Sentenza TF 5A_764/2017


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Sentenza TF 5A_754/2017

Dalla relazione di una donna e un uomo non coniugati sono nati due figli. I genitori si sono separati nel mese di ottobre 2011 e i figli sono rimasti a vivere con la madre in Francia. Successivamente la madre ha trovato un lavoro in Svizzera dove vi si è trasferita con i figli, così autorizzata dai Giudici francesi. In Francia erano stati regolamentati gli aspetti alimentari, vale a dire gli alimenti del padre nei confronti della madre per il mantenimento dei loro due figli.

Nel mese di marzo 2015 la madre ha avviato in Svizzera una procedura giudiziaria di modifica dell’assetto alimentare per i figli, la cui decisione è stata dapprima oggetto di appello e poi di ricorso al Tribunale federale. 

Dal 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica legislativa concernente il mantenimento dei figli. Il diritto transitorio, previsto all’art. 13c Tit. fin. CC e art. 13c bis Tit. fin. CC, determina la legge applicabile al merito.

L’art. 13c Tit. fin. CC indica che i contributi di mantenimento del figlio fissati prima dell'entrata in vigore del 1° gennaio 2017 in un contratto di mantenimento approvato o in una decisione sono ridefiniti ad istanza del figlio; se sono stati fissati unitamente ai contributi di mantenimento per il genitore, possono essere modificati soltanto se le circostanze sono notevolmente mutate.

Giusta l’art. 13c bis Tit. fin. CC ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del 1° gennaio 2017 si applica il nuovo diritto. Questa regola non vale davanti al Tribunale federale.

Il figlio può dunque di principio chiedere la modifica dei contributi di mantenimento decisi quando era in vigore il precedente diritto; ciò vale senza eccezioni se i genitori del minore non sono sposati: in questi casi la sola entrata in vigore del nuovo diritto è sufficiente per richiedere una modifica del contributo di mantenimento. Se per contro i contributi di mantenimento per il figlio sono stati fissati unitamente ai contributi di mantenimento per il genitore (per cui forzatamente si era in presenza di un matrimonio), possono essere modificati soltanto se le circostanze sono notevolmente mutate.

Il Giudice deve calcolare separatamente gli alimenti fino al 31 dicembre 2016 e quelli per il periodo successivo. Il nuovo diritto non ha alcun effetto retroattivo per il periodo precedente il 1° gennaio 2017.

Questa modifica legislativa del Codice Civile svizzero ha portato all’adattamento anche del Codice di diritto processuale civile svizzero; l’art. 407b CPC prevede che i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 1° gennaio 2017 sono retti dal nuovo diritto e le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile.

Nel caso concreto la causa è stata introdotta prima del 1° gennaio 2017 e proseguita dopo; in base all’art. 13c bis cpv. 1 Tit. fin. CC il nuovo diritto è direttamente applicabile alle procedure pendenti e permette di chiedere la modifica dei contributi alimentari fissati precedentemente. E dato che siamo in presenza di figli i cui genitori non sono sposati, l’entrata in vigore del nuovo diritto giustifica da sola la richiesta di modifica dei contributi alimentari.

Tuttavia nel nostro caso la richiesta tendeva ad inoltrare davanti al Tribunale federale delle nuove conclusioni, richiesta che per contro non è stata formulata davanti al Tribunale d’appello, quando la procedura era già pendente. Tenuto conto del principio della buona fede processuale e nonostante il principio dell’applicazione della massima ufficiale (art. 296 cpv. 3 CPC), il Tribunale federale ha respinto la richiesta, indicando che incombeva alle parti, che si lamentano della mancata applicazione del nuovo diritto, modificare le loro conclusioni in sede di appello, ciò che non era stato loro precluso.

 

Sentenza TF 5A_764/2017

I coniugi si sono uniti in matrimonio nel 2003 e dalla loro unione è nata una figlia nel 2004. Nel 2010 è stato pronunciato il divorzio e nel 2016 è stata parzialmente accolta una richiesta di modifica della sentenza di divorzio in prima istanza (confermata poi anche in appello con decisione emanata sotto il nuovo diritto) sugli alimenti per moglie e figlia. L’ex marito ha ricorso al Tribunale federale.

Contrariamente alle situazioni di figli nati al di fuori di un matrimonio, in caso di nascita da genitori coniugati, l’art. 13c seconda frase Tit. fin. CC prevede che se i contributi di mantenimento del figlio sono stati regolamentati unitamente ai contributi di mantenimento per il genitore, gli alimenti per i figli possono essere modificati soltanto se le circostanze sono notevolmente mutate. In tal caso per valutare la necessità di modificare i contributi di mantenimento destinati ai figli occorre procedere con una valutazione dei rispettivi interessi dei figli e di ciascun genitore (art. 286 cpv. 2 CC). L’entrata in vigore delle nuove disposizioni non è sufficiente a giustificare una modifica.

Nel caso concreto è stata accertata l’esistenza di un fatto nuovo importante e duraturo che giustifica il principio della modifica del contributo alimentare per il figlio. In tal caso il Tribunale deve attualizzare tutti gli elementi rilevanti per calcolare il nuovo contributo di mantenimento e ciò non si riferisce solo, come erroneamente fatto dai Giudici cantonali, al reddito, ma anche alle spese. Altro errore commesso dai Giudici cantonali è il rifiuto di modificare il contributo alimentare per il figlio per il periodo posteriore al 1° gennaio 2017, asserendo che la situazione patrimoniale delle parti non sarebbe cambiata con il il fatto di inserire nel fabbisogno del figlio quello del genitore affidatario. Infatti vi è il principio secondo cui l’alimento (“entretien convenable” e non solo il minimo esistenziale LEF) per il figlio è prioritario rispetto a quello del genitore e solo un’eventuale eccedenza può essere prevista quale contributo di mantenimento per il genitore. D’altra parte è chiaro che i contributi alimentari dovuti ai figli sono indipendenti da quello del genitore/coniuge divorziato. Nel caso di un figlio nato da genitori allora coniugati ed in presenza di fatti nuovi importanti e duraturi il Giudice non potrà accontentarsi di constatare l’esistenza della modifica della situazione di un genitore, ma deve procedere ad una ponderazione dei rispettivi interessi del figlio e di ciascun genitore per valutare e se è necessario modificare il contributo alimentare nel caso concreto (sentenza TF 5A_619/2017, conisd. 3.2.2.1, del 14 dicembre 2017 e rinvii). Il ricorso è stato parzialmente accolto.

In generale dopo il 1° gennaio 2017 il contributo alimentare a favore del figlio deve essere calcolato in base ai principi derivanti dall’art. 285 CC. Tale norma prevede al suo primo capoverso che il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori; si tiene inoltre conto della sostanza e dei redditi del figlio. La nuova versione corrisponde per l’essenziale  alla norma in vigore fino al 31 dicembre 2016, con la precisazione che la custodia non è più un elemento da considerare per il riparto delle prestazioni tra i genitori: l’alimento è calcolato in funzione di tutte le prestazioni fornite da ciascun genitore, che abbia o meno la custodia del figlio. I criteri da considerare si riferiscono sempre ai bisogni del figlio e alle risorse del padre e della madre.


Data modifica: 01/05/2018

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