Occorre rimborsare l’importo prelevato dalla cassa pensioni se il fondo acquisito grazie a finanziamenti dal secondo pilastro viene venduto?

Caso 280 del 16/02/2012

In una sentenza del 22.02.2011 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:


Allienandosi un fondo acquisito grazie a finanziamenti dal secondo pilastro, l’importo prelevato va rimborsato all’istituto di previdenza, a meno che nei confronti del coniuge beneficiario sia nel frattempo subentrato un caso di previdenza.


 

Sentenza I CCA 22.02.2011, no. 11.229.77.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi hanno acquistato un fondo durante il matrimonio e l'hanno finanziato accendendo un'ipoteca, attingendo ad acquisti di entrambi e prelevando CHF 160'000.00 dalla cassa pensione del marito.

Dalla vendita del fondo i coniugi hanno ricavato CHF 200'000.00, di cui la metà sono stati versati alla moglie.

Quel ricavato costituisce un acquisto (indipendentemente dall'origine dei finanziamenti), di modo che alla moglie spetterebbero, in virtù dell'art. 215 cpv. 1 CC, CHF 100'000.00. L'immobile era stato comperato grazie anche al prelevamento di fr. 160'000.00 della cassa pensione del marito; alienandosi un fondo acquisito grazie a finanziamenti dal secodo pilastro, l'importo prelevato va rimborsato all'istituto di previdenza (art. 30d cpv. 1 lett. a LPP). Se non che, nel caso concreto nei confronti del marito è subentrato un caso di previdenza (il marito è al beneficio di rendite di invalidità), motivo per cui il rimborso non è più possibile; DTF 135 V 19 consid. 2.9). In condizioni del genere il prelevamento dal secondo pilastro non può più rientrare nel circuito previdenziale e va trattato alla stregua di una prestazione in capitale dell'istituto di previdenza, che costituisce un acquisto nel senso dell'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC. Ciò posto, il conto acquisti del marito ammonta a CHF 200'000.–, di cui la metà spetta alla moglie (art. 215 cpv. 1 CC), anche se va precisato che, conformemente all'art. 207 cpv. 2 CC, il capitale rice­vuto da un coniuge da un'istituzione di previdenza è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni.


Data modifica: 16/02/2012

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