Omologazione di una convenzione sottoscritta in sede di udienza – revoca del consenso

Caso 310 del 16/05/2013

Quale è la validità di una convenzione di divorzio sottoscritta dai coniugi in sede di udienza ma non ancora omologata dal giudice?

In una sentenza del 17 gennaio 2013 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Se una convenzione di divorzio viene sottoscritta in sede di udienza senza che sia subito omologata dopo l'audizione dei coniugi, una parte può ancora chiedere la non omologazione , ad es. a seguito di un vizio della volontà. E' conforme all'art. 279 cpv. 2 CPC-CH omologare una convenzione di divorzio con la futura sentenza di divorzio, ma il giudice può anche omologarla ad un'udienza, seduta stante.

Sentenza TF 5A_721/2012.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Il 24 gennaio 2012, durante un'udienza svoltasi in prima sede, i coniugi hanno raggiunto un accordo e firmato una convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio. Il 15 febbraio 2012 la moglie ha indicato al giudice la sua intenzione di invalidare la convenzione. Il 9 marzo 2012 il giudice le ha risposto dicendole che avrebbe prossimamente ricevuto la sentenza di divorzio con la quale avrebbe omologato l'accordo e contro la quale avrebbe potuto ricorrere in appello. Il 12 marzo 2012 il giudice ha emanato la sentenza di divorzio omologando l'accordo sottoscritto dai coniugi all'udienza del 24 gennaio 2012, dichiarandolo parte integrante della sentenza.

Il Tribunale d'appello, adito su ricorso della moglie, ha confermato la sentenza, mentre il Tribunale federale, ulteriormente adito sempre dalla moglie, ha accolto il suo ricorso.

L'art. 279 CPC-CH riprende in sostanza il vecchio art. 140 CC. Ai sensi del primo capoverso dell'art. 279 CPC-CH, il giudice omologa la convenzione sulle conseguenze del divorzio quando si sia convinto che i coniugi l’abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione e che la medesima sia chiara, completa e non manifestamente inadeguata. La convenzione è valida solo dal momento in cui viene omologata dal giudice e deve risultare nel dispositivo della sentenza di divorzio (v. secondo capoverso dell'art. 279 CPC-CH). Una convenzione tra coniugi non omologata dal giudice non esplica alcun effetto. L'omologazione da parte del giudice di una convenzione sugli effetti accessori al divorzio ha quale conseguenza che tale accordo cessa di derivare dal diritto privato dei contratti e diviene parte integrante della sentenza di divorzio (cfr. sentenza TF 5A_493/2011 del 12 dicembre 2011, consid. 1).
La situazione dove la decisione di omologazione non avviene subito dopo l'audizione dei coniugi e la firma da parte dei medesimi della convenzione e dove una parte comunica in seguito di voler ritrattare non è espressamente prevista del legislatore federale. In questa ipotesi la giurisprudenza e la dottrina indicano che un coniuge può per lo meno domandare al giudice di non omologare la convenzione, ad es. invocando un vizio della volontà (sentenza TF 5C.270/2004 del 14 luglio 2005, consid. 3.1 concernente il vecchio art. 140 CC).

Nel caso concreto risulta dal verbale del 24 gennaio 2012 che la convenzione sugli effetti accessori al divorzio "sarà omologata nell'ambito del dispositivo della sentenza che le parti riceveranno per il tramite dei rispettivi legali". Il giudice ha pure confermato ciò con la lettera del 9 marzo 2012, dove ha indicato alla moglie che avrebbe ricevuto "prossimamente la sentenza di divorzio, con l'omologazione della convenzione". Questo modo di procedere è conforme all'art. 279 cpv. 2 CPC-CH.
Se è possibile che il giudice omologhi una convenzione di divorzio seduta stante a seguito della modifica dell'art. 111 CC (modifica con la quale è stato abolito il termine di riflessione di due mesi), di modo che un coniuge non può più chiedere al giudice di rifiutare l'omologazione dopo che all'udienza la convenzione è stata firmata e omologata, nel caso concreto la situazione è diversa, siccome la convenzione di divorzio è stata unicamente verbalizzata e firmata dalle parti. Con ciò non si può ritenere che sia stata anche omologata dal giudice seduta stante all'udienza del 24 gennaio 2012, ossia prima della lettera della moglie al giudice del 15 febbraio 2012. Dato che il giudice non ha ratificato subito la convenzione firmata dai coniugi e che la moglie nel frattempo ha comunicato di voler ritrattare l'accordo, le si deve per lo meno riconoscere la possibilità di richiedere al giudice la non omologazione dell'accordo. Dato che nel caso concreto né il giudice di prima istanza, né l'autorità di ricorso cantonale hanno permesso alla moglie di far valere la richiesta di non omologazione della convenzione, il suo ricorso al Tribunale federale è stato accolto e l'incarto ritrasmesso all'autorità giudiziaria inferiore per nuovo giudizio.

Preciso ancora che il Tribunale federale ritiene che una convenzione di divorzio ai sensi dell'art. 279 CPC-CH deve sempre essere omologata dal giudice per esplicare i suoi effetti, poco importa che sia stata conclusa prima o dopo il matrimonio, così come pure prima o dopo l'inoltro della procedura di divorzio (cfr. sentenza TF 5A_477/2012, consid. 3.2.3 dell'11 gennaio 2013 e relativo rinvio alla sentenza TF 5A_40/2011, consid. 3.3 del 21 giugno 2011).

Sulla validità quale riconoscimento di debito ex art. 82 LEF di una convenzione di mantenimento extra-giudiziaria cfr. sentenza TF 5A_436/2012 del 24 settembre 2012.


Data modifica: 16/05/2013

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