Onere della prova nell’ambito delle pretese ex art. 209 CC.

Caso 465 del 01/02/2020

A chi spetta l’onere della prova per dimostrare di avere delle pretese nell’ambito dell’art. 209 CC?

In una sentenza del 9 agosto 2018 (confermata dal Tribunale federale di Losanna con sentenza del 16 luglio 2019) il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Secondo la giurisprudenza, vige la presunzione di fatto per cui spese destinate alla famiglia, comprese quelle per la previdenza professionale, per il consegui­mento del reddito o per il pagamento delle imposte sono generalmente finanziate con acquisti. Si presume inoltre che per coprire spese correnti del­l’econo­mia domestica i coniugi non attingano a beni propri, ma ricorrano a questi ultimi beni anzitutto per investimenti straordinari. Simili presunzioni di fatto agevolano, ma non invertono l’onere della prova.

Gli interessi ipotecari di un debito gravante un bene proprio, così come le spese per la manutenzione corrente di un bene proprio, sono a carico degli acquisti, quanto meno ove il bene proprio generi redditi sufficienti per coprire quei costi.

Sentenza I CCA 11.2016.103 (sentenza TF 5A_788/2018)


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La sentenza oggetto del presente caso affronta vari argomenti; sono qui trattati unicamente alcuni principi relativi alla liquidazione del regime matrimoniale ordinario della partecipazione agli acquisti . La decisione del Tribunale d’appello è stata impugnata al Tribunale federale, ma il ricorso è stato respinto, per lo più per carenze di motivazione da parte del ricorrente, a quel momento non più patrocinato.

Riassunto dei fatti:

Con decisione 7 settembre 2016 il Giudice di prima istanza ha pronunciato il divorzio tra due coniugi sposatisi nel 1968 e ha regolamentato le conseguenze accessorie, tra cui la liquidazione del regime matrimoniale. Relativamente ad un determinato mappale è stato accertato che lo stesso era stato comperato durante il matrimonio dal marito con il fratello, in comproprietà un mezzo ciascuno, per CHF 60’000.00, di cui CHF 30’000.00 provenienti da una donazione elargita ai due dalla madre. Si trattava perciò di beni propri dei fratelli; gli altri CHF 30’000.00 sono provenuti da un mutuo ipotecario acceso presso una Banca, successivamente rimborsato.

Riassunto di alcuni principi di diritto:

L’art. 209 CC prevede che: 

  1. in caso di liquidazione del regime matrimoniale, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri; 
  2. un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti; 
  3. se una massa patrimoniale di un coniuge ha contribuito all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altra dello stesso coniuge e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell’alienazione.

Tenuto conto di tale norma:

  • individuare chi debba sopportare l'onere della prova per dimostrare che beni di una determinata massa hanno contribuito al pagamento di debiti o all’acquisizione di beni di un'altra, dove la prima massa ha diritto a un compenso nei confronti della seconda, è un interrogativo che va risolto in base al precetto del­l'art. 8 CC. Secondo la giurisprudenza, vige la presunzione di fatto per cui spese destinate alla famiglia, comprese quelle per la previdenza professionale, per il consegui­mento del reddito o per il pagamento delle imposte sono generalmente finanziate con acquisti. Si presume inoltre che per coprire spese correnti del­l'econo­mia domestica i coniugi non attingano a beni propri, ma ricorrano a tali beni anzitutto per investimenti straordinari. Simili presunzioni di fatto agevolano, ma non invertono l'onere della prova. Per inficiarle è sufficiente che la controparte adduca una controprova idonea a insinuare nel giudice il dubbio che la presunzione naturale non si attagli al caso specifico (sentenza TF 5A_37/2011, consid. 3.2.1, del 1° settembre 2011; sentenza 5A_892/2014 (e caso 366), consid. 2.1, del 18 maggio 2015, sentenza TF 5A_182/2017, consid. 3.3.2, del 2 febbraio 2018; analogamente: I CCA 11.2010.99 del 3 settembre 2013, consid. 5b).
    Nella fattispecie il marito ha estinto un debito ipotecario gravante un suo bene proprio. La presunzione naturale va nel senso che – come detto – un ammortamento del genere non suole avvenire con acquisti. Toccava dunque all'attrice dimostrare che il marito avesse impiegato acquisti a quello scopo; 
  • è indiscutibile che negli anni il marito ha dovuto far fronte a oneri ipotecari e a spese di manutenzione ordi­naria dell’abitazione. Gli acquisti di un coniuge non si vedono riconoscere un diritto al compenso giusta l'art. 209 cpv. 1 CC per il solo fatto di avere coperto gli interessi ipotecari di un debito gravante un bene proprio. Simili oneri, così come le spese per la manutenzione corrente di un bene proprio, sono infatti a carico degli acquisti, quanto meno ove il bene proprio generi redditi sufficienti per coprire quei costi (Netto­ertrags­methode: DTF 135 III 337 (342) consid. 2.3). Nella fattispecie la moglie non ha mai asserito che le entrate correnti dalla locazione dei due appartamenti intestati al marito (che sono per legge acquisti art. 197 cpv. 2 cifra 4 CC) non fossero sufficienti per coprire gli oneri ipotecari e la manutenzione ordinaria dei medesimi. Agli atti non figurano dati, per altro, che inducano a desumere il contrario. Non si ravvisano dunque i presupposti perché la moglie possa avanzare pretese relativamente al valore del fondo in forza dell'art. 215 cpv. 1 CC (che prevede che a ciascun coniuge spetta la metà dell’aumento conseguito dall’altro).

Data modifica: 01/02/2020

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