Pagamento della prestazione di vecchiaia per persone sposate

Caso 230 del 02/12/2009

E’ sempre necessario il consenso del coniuge per il versamento di prestazioni di vecchiaia?

In una sentenza dell’8 maggio 2008 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il consenso scritto del coniuge non è necessario per il versamento, in seguito al raggiungimento del limite di età, delle prestazioni di vecchiaia ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 OLP.

Sentenza pubblicata in DTF 134 V 182.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Il caso qui trattato risolve il quesito lasciato aperto nel caso-180.
L'art. 37 LPP prevede in particolare che l’assicurato può chiedere che un quarto del suo avere di vecchiaia determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia effettivamente percepite gli sia versato come liquidazione in capitale (art. 37 cpv. 2 LPP); l'art. 37 cpv. 4 LPP precisa che l’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che gli aventi diritto possono optare per una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, per superstiti o di invalidità e che devono rispettare un determinato termine per far valere la liquidazione in capitale. In ogni caso se l’assicurato è coniugato (o è vincolato da un’unione domestica registrata) il versamento della liquidazione in capitale secondo i capoversi 2 e 4 citati è ammesso soltanto se il coniuge (o il partner registrato) vi acconsente per scritto (art. 37 cpv. 5 LPP).
Secondo l'art. 16 OLP le prestazioni di vecchiaia per polizze e conti di libero passaggio possono essere versate il più presto cinque anni prima e il più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell’età dell’AVS secondo l’art. 13 cpv. 1 LPP.
Nel caso concreto il marito, quando lavorava, era affiliato all'assicurazione sulla previdenza professionale; a 57 anni è rimasto disoccupato; a 60 anni ha chiesto ai sensi dell'art. 16 OPP il versamento del capitale di quanto nel frattempo depositato su un suo conto di libero passaggio di natura bancaria.
Il versamento richiesto si situa nell'ambito dell'art. 16 cpv. 1 OLP e non è dunque un pagamento in contanti ai sensi dell'art. 5 LPP. Il consenso del coniuge per il pagamento di tali prestazioni non è contemplato dalla legge attuale.
Orbene, la legge, per la richiesta di versamento in contanti prevista dall'art. 16 OLP, non prevede la necessità di ottenere il consenso del coniuge, per cui in presenza di un conto o di una polizza di libero passaggio la richiesta di pagamento in contanti ai sensi dell'art. 16 OLP non necessita alcun consenso del coniuge.


Data modifica: 02/12/2009

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