Caso 384 del 01/08/2016
A quali condizioni un genitore può trasferirsi all’estero con un figlio minorenne in caso di autorità parentale congiunta?
in una sentenza dell’11 marzo 2016 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Se il genitore detentore dell’autorità parentale desidera partire all’estero con il figlio minorenne era colui che garantiva integralmente o principalmente la presa a carico del figlio, si avrà la tendenza, per il bene del minore, a lasciarlo in affidamento a tale genitore e dunque di autorizzare quest’ultimo a trasferirsi all’estero con il medesimo. Un’eventuale affidamento al genitore che resta in Svizzera, singolarmente nel caso di modifica delle circostanze, deve essere considerato seriamente, ma implica che questo genitore sia effettivamente atto ad accogliere il figlio, disposto e in grado di farlo.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
La sentenza oggetto del presente caso è la prima che verrà pubblicata sulla Raccolta Ufficiale del Tribunale federale sul tema del trasferimento di un minore all’estero con uno solo dei due genitori, qualora entrambi esercitino l’autorità parentale e uno dei due si opponga al trasferimento; le motivazioni sono state rese disponibili da qualche giorno sul sito ufficiale del Tribunale federale. Un’altra sentenza, sempre del Tribunale federale - sentenza TF 5A_945/2015 (v. caso 385) - oggetto di delibera pubblica il 7 luglio 2016, ma le cui motivazioni non sono state ancora rese pubbliche, ha posto altri principi determinanti che devono servire quali riferimento per i Tribunali e le Autorità Regionali di Protezione per decidere sull’autorizzazione o meno al cambiamento del luogo di residenza del minore in caso di partenza all’estero con un genitore. Il punto centrale è quello di verificare se nella nuova situazione il bene del minore è meglio preservato con una sua partenza con il genitore che desidera cambiare domicilio o con il mantenimento presso colui che resta.
Nel caso concreto le parti si sono sposate il 14 gennaio 2011; il marito è di origine francese, la moglie di origine austriaca. Dalla loro unione sono nati due figli, rispettivamente nel 2010 e nel 2011. Tra il 2011 e il 2012 i coniugi si sono separati. Nell’ambito di una procedura di misure a tutela dell’unione coniugale avviata dalla moglie il Giudice ha approvato l’accordo raggiunto dalle parti relativamente alla cura dei figli e il mantenimento. Il 18 settembre 2013 i coniugi hanno presentato al Giudice un’istanza comune di divorzio. Con decisione del 7 luglio 2014 il Giudice di prima istanza ha pronunciato il divorzio, lasciando l’esercizio congiunto dell’autorità parentale dei genitori sui loro due figli, affidandoli tuttavia alla sola madre, determinando altresì il domicilio presso la medesima. Per il padre è stato previsto un cero diritto di visita.
Il marito ha appellato la decisione al Tribunale Cantonale e quest’ultimo ha confermato la decisione del primo Giudice.
Il 1° giugno 2015 il marito ha ricorso al Tribunale federale, impugnando segnatamente l’autorizzazione data alla madre di trasferirsi in Austria con i due figli e la regolamentazione delle relazioni personali.
E’ innanzi tutto controversa l’autorizzazione rilasciata alla madre di trasferire la residenza dei figli a Graz, in Austria. La questione è da risolvere alla luce dell’art. 301a cpv. 2 let. a CC, in vigore dal 1° luglio 2014.
Ricordiamo come il diritto in vigore dal 1° luglio 2014 prevede ormai la regola della condivisione dell’autorità parentale anche per i genitori divorziati e per i genitori che non sono sposati e vivono separati (per le eccezioni cfr. DTF 141 III 472 e caso-367). Se sotto il precedente diritto la questione del diritto di decidere la residenza dei figli faceva parte del diritto di custodia (cfr. DTF 136 III 353 e caso-365, con altri casi ivi citati), con il nuovo ed attuale diritto il concetto fa parte dell’autorità parentale (art. 301a cpv. 1 CC). Se entrambi sono detentori dell’autorità parentale e uno dei due genitori vuol modificare il luogo di residenza dei figli deve ottenere il consenso dell’altro genitore o la decisione del Giudice, rispettivamente dell’Autorità Regionale di Protezione se il nuovo luogo di dimora si trova all’estero o se la modifica del luogo di dimora ha ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301 cpv. 2 CC).
Dopo un’analisi dettagliata del diritto internazionale e dei diritti fondamentali legati alla libertà personale, il Tribunale federale ha indicato che la domanda a cui occorre rispondere è quella di sapere se il bene del figlio verrà meglio garantito se dovesse seguire il genitore che intende trasferirsi all’estero oppure se rimanere con quello che continuerà a risiedere nel luogo originario; la questione deve essere risolta tenuto conto della nuova situazione ex art. 301a cpv. 5 CC in relazione a quella precedentemente in essere (cura, relazioni personali e aspetti alimentari). Occorre dunque verificare quali criteri siano determinanti per valutare il bene del minore. Con la giurisprudenza relativa al precedente diritto il Tribunale federale ha fatto dipendere la risposta dai criteri di affidamento in caso di separazione o divorzio; in tale giurisprudenza era stato indicato che il Giudice deve focalizzare il legame relazionale genitori - figli, le capacità educative, la possibilità di poter avere i figli in custodia, di prendersi cura e occuparsi in gran parte dei medesimi, i loro bisogni per permettere un armonioso sviluppo dal punto di vista fisico, mentale e spirituale di fronte alla necessaria stabilità delle relazioni che di fronte ad una situazione di capacità educativa e di cura equivalente acquisiscono un particolare peso (sentenza TF 5A_375/2008, consid. 2, dell’11 agosto 2008).
Questi criteri possono essere ripresi per l’applicazione del nuovo art. 301a CC. Tenuto conto che di regola si tratta di adattare una regolamentazione in essere ad una nuova situazione (art. 301a cpv. 5 CC), il modello di situazione precedentemente in essere deve essere un punto di partenza. Se i figli erano accuditi in modo analogo da entrambi i genitori (custodia congiunta o alternata) e se entrambe le parti sono in grado di continuare con tale assetto nell’interesse dei figli anche in futuro, il punto di partenza per la nuova regolamentazione è neutro. In questo caso occorre far riferimento ad altri criteri, quali i contorni familiari ed economici, la stabilità delle relazioni, la lingua e la scolarizzazione, le necessità legate alla salute, la volontà espressa dai figli più grandi, il tutto per valutare la soluzione che risulta essere nel miglior interesse dei figli. Se il genitore detentore dell’autorità parentale desidera partire all’estero con il figlio minorenne era colui che garantiva integralmente o principalmente la presa a carico del figlio, si avrà la tendenza, per il suo bene, a lasciarlo in affidamento a tale genitore e dunque di autorizzarlo a trasferirsi con il medesimo. Un’eventuale affidamento al genitore che resta in Svizzera, singolarmente nel caso di modifica delle circostanze, deve essere considerato seriamente, ma implica che questo genitore sia effettivamente atto ad accogliere il figlio, disposto e in grado di farlo. Occorre sempre valutare ogni caso concreto. Se i bambini sono piccoli, per cui con un legame maggiore alla persona piuttosto che al luogo, un cambiamento di custodia per lasciarli al genitore che resta in Svizzera basandosi sui criteri di cura e di continuità educativa non sarà facilmente considerato. Per contro in presenza di figli più grandi sarà più determinante il luogo di vita e di scuola, così come pure la cerchia delle amicizie e magari la prospettiva di un apprendistato. In questi casi una modifica della custodia e l’affidamento del figlio al genitore che resta in Svizzera può rispecchiare a determinate condizioni una migliore soluzione per l’interesse del figlio. In ogni caso occorrerà sempre prendere in considerazione ogni altra sfaccettatura del caso concreto, quali la lingua della scuola del luogo di possibile futura dimora, la stabilità delle relazioni del futuro luogo di dimora (dove magari si trovano altri parenti), ecc. Infine per i figli più grandi conta anche il loro desiderio.
Riassumendo per la valutazione dell’interesse del minore occorre considerare ogni caso singolo e concreto, laddove l’autorizzazione al trasferimento all’estero del figlio va di regola concessa se il genitore che intende trasferirsi si è occupato principalmente del medesimo e se ne occuperà anche in futuro, conclusione che viene condivisa anche dalla dottrina maggioritaria. Naturalmente qualora non sussistano evidenti motivi per trasferirsi all’estero e lo scopo di una tale scelta fosse quella di allontanare il figlio dall’altro genitore, occorrerebbe mettere in dubbio la capacità educativa del genitore che intende partire e valutare dunque un cambio di custodia (DTF 136 III 353, consid. 3.3; sentenza TF 5A_923/2014, consid. 5.1, del 27 agosto 2015 e sentenza TF 5A_202/2015, consid. 3.4, del 26 novembre 2015). In questo senso le motivazioni di un trasferimento all’estero possono indirettamente giocare un ruolo nei singoli casi; anche in questi casi occorre verificare l’eventualità del cambio di custodia, qualora il genitore che resta ha la capacità educativa, può accogliere il figlio e prendersene cura.
Nel caso concreto il marito non ha messo in discussione l’affidamento dei figli alla madre, la quale pacificamente si è sempre ed esclusivamente presa cura di loro, per cui in assenza di altri validi motivi la decisione di autorizzare la madre a trasferire a Graz (Austria) il domicilio dei figli è stata ritenuta conforme al diritto federale.
Data modifica: 01/08/2016