Partenza all’estero del figlio (negata) e autorità parentale congiunta

Caso 385 del 01/09/2016

A quali condizioni un genitore può trasferirsi all’estero con un figlio minorenne in caso di autorità parentale congiunta?

in una sentenza del 7 luglio 2016 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

I criteri sviluppati dal Tribunale federale per decidere la custodia di un figlio sviluppati in caso di separazione o divorzio possono essere ripresi per l’interpretazione dell’art. 301a CC. Occorre riferirsi ai legami personali tra genitori e figli, alla capacità educativa, alla possibilità di prendersene cura e poi alla possibilità di occuparsene e curarli personalmente, così come pure vanno considerati, per la necessaria stabilità dei rapporti, i loro bisogni per un armonioso sviluppo dal punto di vista fisico, mentale e spirituale, criteri che di fronte ad una situazione di capacità educativa e di cura equivalente acquisiscono un particolare peso.

 

Sentenza TF 5A_945/2015 = 142 III 498


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Le parti sono i genitori non coniugati di una figlia nata nel 2009. Dal 2010 i genitori vivono separati. Entrambi detengono l’autorità parentale e si prendono cura della figlia dall’inizio dell’asilo, vale a dire dal 2014, in misura di metà ciascuno.
Il 23 marzo 2015 la madre ha comunicato all’Autorità Regionale di Protezione (in seguito ARP) il suo desiderio di trasferirsi con la figlia in Spagna. Il padre si è opposto.
Con decisione del 10 giugno 2015 l’ARP ha respinto la richiesta della madre; il Tribunale d’appello ha pure respinto la sua richiesta e così anche il Tribunale federale con decisione del 7 luglio 2016, decisione comunicata in seduta pubblica.

Come già indicato nel caso 324 il diritto in vigore dal 1° luglio 2014 prevede ormai la regola della condivisione dell’autorità parentale anche per i genitori divorziati e per i genitori che non sono sposati e vivono separati (per le eccezioni cfr. DTF 141 III 472 e caso-367). Se sotto il precedente diritto la questione del diritto di decidere la residenza dei figli faceva parte del diritto di custodia (cfr. DTF 136 III 353 e caso-365, con altri casi ivi citati), con il nuovo ed attuale diritto il concetto fa parte dell’autorità parentale (art. 301a cpv. 1 CC). Se entrambi sono detentori dell’autorità parentale e uno dei due genitori vuol modificare il luogo di residenza dei figli deve ottenere il consenso dell’altro genitore o la decisione del Giudice, rispettivamente dell’Autorità Regionale di Protezione se il nuovo luogo di dimora si trova all’estero o se la modifica del luogo di dimora ha ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2 CC).

Se il Consiglio federale nel proprio progetto di legge aveva proposto di inserire il consenso per il trasferimento della residenza sia per i figli, ma anche per i genitori, il parlamento ha limitato il consenso per il trasferimento all’estero dei figli e completato con ciò con i cpv. 3, 4 e 5 l’art. 301a CC (obbligo di informazione in caso di autorità parentale esclusiva, obbligo di informazione in caso di cambio della propria residenza, accordo rispettivamente decisione per la modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento). Il ragionamento alla base di questa modifica è stato che la soluzione proposta dal Consiglio federale fosse limitativa per dei diritti costituzionali, che appartengono anche ai genitori, quali la libertà di domicilio (art. 24 Cst.), il diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cst.) e anche la libertà economica (art. 27 Cst.).

Il Tribunale federale ha indicato che la domanda a cui occorre rispondere è quella di sapere se il bene del figlio verrà meglio garantito se dovesse seguire il genitore che intende trasferirsi all’estero oppure se rimanere con quello che continuerà a risiedere nel luogo originario; la questione deve essere risolta tenuto conto della nuova situazione ex art. 301a cpv. 5 CC in relazione a quella precedentemente in essere (cura, relazioni personali e aspetti alimentari) (v. anche sentenza TF 5A_450/2015, consid. 2.6, dell’11 marzo 2016 e caso-384). Alla domanda a sapere quale sia il luogo di residenza più adatto va risposto tenuto conto del bene del figlio (art. 301a cpv. 5 CC). Questo principio è di natura costituzionale (art. 11 Cst.) ed è per le esigenze del bambino la linea guida (DTF 129 III 250, consid. 3.4.2.; DTF 141 III 312, consid. 4.2.4; DTF 141 III 328, conidi. 5.4). Per rispondere alla domanda sul luogo di residenza del minore occorre partire dal fatto che le esigenze del bambino sono in stretta connessione con il suo bene. I criteri sviluppati dal Tribunale federale per decidere la custodia di un figlio sviluppati in caso di separazione o divorzio possono essere ripresi per l’interpretazione dell’art. 301a CC. Gli interessi dei genitori vanno considerati in secondo piano. Occorre riferirsi ai legami personali tra genitori e figli, alla capacità educativa, alla possibilità di prendersene cura e poi alla possibilità di occuparsene e curarli personalmente, così come pure vanno considerati, per la necessaria stabilità dei rapporti, i loro bisogni per un armonioso sviluppo dal punto di vista fisico, mentale e spirituale, criteri che di fronte ad una situazione di capacità educativa e di cura equivalente acquisiscono un particolare peso (sentenza TF 5A_375/2008, consid. 2, dell’11 agosto 2008).

Nel caso concreto le parti hanno scelto il modello della cura condivisa a metà della figlia. entrambi i genitori si sono occupati personalmente della figlia, con l’intenzione futura di lavorare. Se la madre aver l’intenzione di lavorare in Spagna al 60%, il padre pensava di lavorare in Svizzera al 70-80%. La figlia a giugno 2016 ha compiuto 7 anni. Tendenzialmente è ancora legata alle persone, anche se non ha ancora un importante legame particolare con il luogo di vita, un giro di amici, ecc. Anche la scuola potrebbe essere frequentata in Spagna. Tuttavia va considerato che la madre non parla lo spagnolo e in Spagna non ha radici se non unicamente un legame con la sua partner. Questa situazione non può dunque essere paragonata con quella in cui il trasferimento avvenisse in una nazione in cui la madre avesse i propri legami famigliari e le sue origini. Nel caso concreto gli aspetti di continuità dei rapporti inducono a concludere per una permanenza della figlia in Svizzera. 


Data modifica: 01/09/2016

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