Permesso di dimora di un padre straniero di un figlio svizzero

Caso 165 del 04/02/2007

E’ possibile poter ottenere da parte di un genitore straniero un permesso di dimorare in Svizzera allorquando è stato pronunciato il divorzio e il figlio è stato affidato alla madre, la quale esercita sola l’autorità parentale?

In una sentenza del 22 dicembre 2006* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il rilascio – o il rifiuto – di un permesso di dimora in base all’art. 8 CEDU va deciso effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare l’art. 8 CEDU si applica quando uno straniero può far valere una relazione intatta con il figlio che ha il diritto di risiedere in Svizzera, sebbene non gli sia stata attribuita l’autorità o la custodia parentale.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nel caso concreto siamo in presenza di un cittadino del Bangladesh giunto in Svizzera nel 1990 e a cui è stato negato il diritto all'asilo politico con decisione definitiva del 1993. Qualche mese dopo, nel medesimo anno si è sposato con una cittadina residente in Svizzera di origine dominicana, matrimonio da cui è nato un figlio nel 1995. Nel 1999 è stato pronunciato il divorzio e il figlio affidato alla madre, con l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale, oltre ad un determinato diritto di visita a favore del padre. Nel 2000 quest'ultimo si è risposato in Bangladesh secondo il diritto islamico, matrimonio da cui nel 200 è nato un figlio. Nel frattempo la sua prima moglie ha chiesto la cittadinanza svizzera. Nel 2005 gli è stato rifiutato il rinnovo del permesso di dimora.
Secondo l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Il Tribunale federale ricorda nella sentenza oggetto del presente commento e in una precedente sentenza pubblicata in DTF 120 Ib 1 che un cittadino straniero può, a dipendenza delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU, per cui può opporsi ad una eventuale separazione dalla sua famiglia e ottenere così un permesso di dimora. Occorre tuttavia provare che la relazione tra il cittadino straniero e una persona della famiglia avente diritto di soggiornare in svizzera (di nazionalità svizzera o avente un permesso di domicilio) sia stretta ed effettiva (DTF 119 Ib 91, consid. 1c, pag. 93; DTF 118 Ib 145, consid. 4, pag. 152 e 153, consid. 1c, pag. 157; DTF 116 Ib 353, consid. 1b, pag. 355). L'art. 8 CEDU si applica in particolare se lo straniero può far valere una relazione intatta con il figlio avente diritto di soggiornare in Svizzera, anche se quest'ultimo è sotto la sola autorità parentale dell'altro genitore a cui è affidato (DTF 119 Ib 81, consid. 1c, pag. 84; DTF 118 Ib 153, consid. 1c, pag. 157; DTF 115 Ib 97, consid. 2e, pag. 99; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 21 giugno 1988 nella causa Berrehab, Serie A, vol. 138, pag. 14, par. 21).
Per poter valutare se in un caso concreto l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri debba o meno accordare un permesso di dimora in base all'art. 8 CEDU occorre ponderare tutti gli interessi privati e pubblici in gioco (DTF 115 Ib 1, consid. 3b e 3c, pag. 6). Occorre in particolare che esistano dei legami familiari veramente forti nell'ambito affettivo ed economico affinché l'interesse pubblico ad una politica restrittiva in materia di dimora degli stranieri e di immigrazione passi in second'ordine.
Se nella sentenza pubblicata in DTF 120 Ib 1 il Tribunale federale ha ritenuto i legami familiari più importanti rispetto all'interesse pubblico dello Stato teso a limitare il numero degli stranieri in Svizzera, nella sentenza del Tribunale federale oggetto del presente caso l'interesse pubblico ha prevalso. Va detto che nel caso concreto il Tribunale federale ha ritenuto in particolare che la separazione del ricorrente straniero dalla prima moglie è avvenuta quando il figlio era ancora piccolo e nei suoi confronti non esisteva né un legame affettivo (diritto di visita irregolare) né un legame economico (crediti nell'ambito alimentare) tali da indicare un legame particolare. Oltre a ciò il comportamento del ricorrente è stato deplorevole (tra cui anche una condanna penale con una pena privativa della libertà a seguito di violazioni delle norme relative alle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione).

* Sentenza reperibile sul sito del Tribunale federale: 2A.620/2006/leb.


Data modifica: 04/02/2007

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