Caso 441 del 16/01/2019
In una procedura di misure a tutela dell’unione coniugale in caso di ricorso in materia civile il Tribunale federale può decidere direttamente o deve ritornare l’incarto all’ultima autorità cantonale per una nuova decisione?
In una sentenza del 2 novembre 2018 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
In caso di accoglimento del gravame, il Tribunale di principio statuisce direttamente sugli aspetti relazionali e alimentari per i figli. Il ricorrente non può limitarsi a chiedere che l’incarto debba essere ritornato all’ultima autorità cantonale per decisione, pena l’inammissibilità del ricorso.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono uniti in matrimonio nel 2008. Dalla loro unione è nato nel 2010 un figlio. Il 5 giugno 2017 le parti si sono separate ed il giorno seguente la moglie si è rivolta al giudice postulando delle misure a tutela dell’unione coniugale. Con decisione del 14 luglio 2017 il primo giudice ha regolamentato la vita separata, in particolare affidando il figlio alla madre, riservando al padre un determinato diritto di visita, con un certo obbligo alimentare a suo carico. Il Tribunale d’appello ha parzialmente riformato la decisione di primo grado. Il marito ha ricorso al Tribunale federale, chiedendo di accogliere il suo gravame e di ritornare l’incarto al Tribunale d’appello per una nuova decisione.
La ricevibilità (ammissibilità) di un ricorso è esaminata d’ufficio dal Tribunale federale (art. 29 cpv. 1 LTF).
Nel caso concreto oggetto del ricorso in materia civile è la regolamentazione della vita separata relativamente alle relazioni personali padre - figlio, oltre che il contributo alimentare a carico del primo e a favore del secondo (art. 176 cpv. 1 cifra 1 e cpv. 3 CC).
Il ricorso deve contenere le conclusioni, oltre che i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato (art. 42 cpv. 1 LTF). Si tratta di un mezzo di ricorso di natura riformatoria (art. 107 cpv. 2 LTF) e pertanto anche le richieste devono principalmente tendere alla riforma del giudizio cantonale. La parte ricorrente deve fare le richieste, vale a dire indicare quali punti della decisione cantonale sono impugnati e in che modo il Tribunale federale dovrebbe modificarli. Ciò significa che le pretese vanno quantificate, se si riferiscono ad una somma di denaro. Una semplice richiesta di annullamento della decisione in linea di principio non adempie tali requisiti e rende il gravame irricevibile; una tale richiesta è eccezionalmente sufficiente laddove a dipendenza della natura del litigio il Tribunale federale in caso di accoglimento del ricorso non è in grado di decidere direttamente.
Nella presente fattispecie è controversa la regolamentazione delle relazioni personali tra padre e figlio, nonché il contributo alimentare a favore di quest’ultimo. Sia le relazioni personali, sia il contributo di mantenimento in caso di accoglimento del gravame possono di regola essere decisi direttamente dal Tribunale federale. Nonostante ciò la parte ricorrente nell’accoglimento del suo gravame si è limitata a chiedere che l’incarto fosse ritornato all’autorità cantonale per una nuova decisione, ciò che per i motivi citati non è ammissibile.
Diversa è la situazione per quei casi in cui forzatamente il Tribunale federale deve ritornare l’incarto all’ultima istanza cantonale, segnatamente nel caso di violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cst.) o quando vi sia stato un accertamento arbitrario dei fatti (art. 9 Cst.).
Il modo di agire del ricorrente è stato giudicato dal Tribunale federale inammissibile e pertanto il ricorso è stato giudicato irricevibile (inammissibile).
Data modifica: 16/01/2019