Possibilità di computare un contributo di custodia anche nel caso in cui il genitore affidatario copre il proprio fabbisogno con le sue entrate?

Caso 496 del 01/06/2021

In una sentenza del 29 marzo 2021 il Tribunale federale ha stabilito quanto segue:

Se il genitore affidatario non ha un ammanco dopo aver coperto il suo fabbisogno, non è dovuto alcun contributo di accudimento per coprire le sue spese, anche se, in base al sistema dei livelli scolastici, tale genitore lavora ad una percentuale più elevata rispetto a ciò che gli si potrebbe richiedere. 

Sentenza TF 5A_519/2020


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati il 27 aprile 2012. Hanno due figli nati rispettivamente nel 2012 e nel 2014.

La coppia si è separata nel gennaio 2017. Dopo una pregressa procedura di misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale, la moglie ha inoltrato la procedura di divorzio, con anche una richiesta di modifica dell’assetto cautelare precedente. Controverso è il computo del contributo di accudimento / di custodia.

Sulla questione del contributo al mantenimento, i giudici cantonali hanno osservato che, sebbene la madre fosse in grado di coprire le proprie spese grazie al suo lavoro – senza avere dunque diritto in senso stretto a far includere un importo nel mantenimento dei figli per compensare il deficit sul proprio fabbisogno – si giustificava fissare un contributo di accudimento pari alla metà della differenza tra il salario effettivo della madre al 90% e il salario che avrebbe potuto guadagnare con un’attività lavorativa al 50%, cioè la percentuale massima di attività che le potrebbe essere richiesta in considerazione dell'età dei figli.

Secondo l’art. 276 cpv. 1 e 2 CC ab initio, il mantenimento dei figli consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie; i genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio. L’art. 285 cpv. 1 CC prevede che il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori; si tiene inoltre conto della sostanza e dei redditi del figlio. La giurisprudenza prevede inoltre che i costi diretti del bambino devono considerare eventuali costi di assistenza di terzi (sentenza TF 5A_311/2019 dell'11 novembre 2020, consid. 7.2 – cfr. caso 487). L’art. 285 cpv. 2 CC precisa che il contributo di mantenimento serve anche a garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi. L’accudimento dà diritto ad un contributo solo se avviene in un momento in cui il genitore avrebbe altrimenti potuto lavorare. Se uno dei genitori (o entrambi) si prende cura del bambino, cosa che gli impedisce di lavorare - almeno a tempo pieno - il contributo di accudimento deve garantire la sua presenza con il bambino (DTF 144 III 377, consid. 7.1.3). Il contributo di accudimento è limitato al minimo vitale previsto dal diritto di famiglia dato che è destinato unicamente a garantire la cura personale del bambino (cfr. sentenza TF 5A_311/2019 dell'11 novembre 2020, consid. 7.2).

Secondo i fatti accertati dall’autorità cantonale, la madre non ha un ammanco dopo aver coperto il suo fabbisogno. Alla luce della suddetta giurisprudenza, secondo il Tribunale federale non è quindi dovuto alcun contributo di accudimento per coprire le sue spese, anche se, in base al sistema dei livelli scolastici, la madre lavora ad una percentuale più elevata rispetto a ciò che le si potrebbe richiedere.

Ne consegue che il tribunale cantonale ha agito arbitrariamente nell'ammettere in modo astratto l'esistenza di un contributo di accudimento. L’incarto è stato dunque rinviato al tribunale cantonale affinché ricalcoli i contributi di mantenimento dovuti per ogni figlio, precisando che le eventuali spese di custodia / accudimento dei figli da parte di terzi dovranno essere prese in considerazione nei costi diretti dei figli.

 

Nota: nel caso concreto il giudice di prima istanza aveva anche indicato che la madre non aveva costi di custodia, siccome poteva appoggiarsi gratuitamente ai propri genitori per la custodia dei figli nel periodo lavorativo, tesi che i giudici del Tribunale cantonale superiore avevano ritenuto come insostenibile. La questione di principio (possibilità di aiuto gratuito dei nonni) non è stata però affrontata dal Tribunale federale, tenuto conto che in ogni caso il metodo di calcolo effettuato dai giudici cantonali è stato considerato arbitrario. Seguendo tuttavia i ragionamenti del Tribunale federale, se si considerano i costi effettivi di un accudimento, dal momento che un genitore dovesse appoggiarsi ad i propri di genitori e questi non chiedere nulla per l’accudimento dei nipoti, difficilmente si potrebbe considerare un costo da inserire quale contributo di custodia.


Data modifica: 01/06/2021

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