Possibilità di ricorrere al Tribunale federale in merito ad una decisione parziale sul divorzio

Caso 474 del 16/06/2020

E’ possibile ricorrere al Tribunale federale contro una decisione che nega la possibilità di ottenere un giudizio parziale preliminare sul divorzio?

In una sentenza del 5 marzo 2020 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il desiderio di un coniuge di risposarsi e l’esistenza di una procedura di divorzio che si estende considerevolmente nel tempo costituiscono fatti il ​​cui verificarsi può essere decisivo per la pronuncia di un giudizio separato sul principio di divorzio. 

Allo stadio dell’ammissibilità del ricorso è sufficiente rilevare che, dichiarando la sua volontà di risposarsi e la durata del procedimento, il ricorrente rende verosimile che si espone al verificarsi di un danno irreparabile. Nel merito l’esame dovrà poi tenere conto anche di altri criteri.

Sentenza TF 5A_689/2019


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Le parti si sono sposate nel 1987. Sono i genitori di due figli ora maggiorenni. Il marito ha lasciato la casa coniugale il 1° settembre 2011. Il marito ha presentato una domanda di divorzio unilaterale. Il 14 maggio 2014, le parti si sono dichiarate d’accordo sul principio del divorzio. Dopo aver presentato altre due precedenti richieste, Il 17 aprile 2018 il marito ha inoltrato una nuova richiesta di giudizio parziale, chiedendo il divorzio e la regolamentazione di parte degli effetti accessori. La moglie si è opposta. Con sentenza del 20 novembre 2018, il primo giudice ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dalle parti ed ha rimandato la decisione relativa agli effetti accessori.

Con atto depositato l'8 gennaio 2019, la moglie ha presentato appello alla sentenza del 20 novembre 2018, chiedendone l’annullamento. Con risposta del 18 marzo 2019, il marito ha concluso per la conferma della sentenza. Con sentenza del 18 giugno 2019, la Corte d’appello ha annullato la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale di prima istanza affinché si pronunciasse simultaneamente sul principio e su gli effetti accessori del divorzio.

Con atto del 4 settembre 2019, il marito ha presentato ricorso al Tribunale federale chiedendo la riforma del giudizio cantonale nel senso che il matrimonio delle parti fosse sciolto per divorzio.

 

La decisione impugnata, che annulla un giudizio di primo grado che dichiara le parti divorziate con una decisione separata, è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF (DTF 137 III 380 consid. 1.1; sentenza TF 5A_554/2019 del 21 novembre 2019, consid. 1.1). Può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale solo se può causare un danno irreparabile (art. 93 al. 1 lett. a LTF); la seconda ipotesi prevista dall’art. 93 cpv. 1 let. b LTF non è rilevante per la presente fattispecie. Il rimedio giuridico aperto contro una decisione incidentale è determinato dal merito (DTF 137 III 380, consid. 1.1; DTF 133 III 645, consid. 2.2).

Per danno irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 let. a LTF, deve essere inteso un danno giuridico che una decisione finale, anche favorevole al ricorrente, non sanerebbe completamente. La sola eventualità di un tale danno è sufficiente (DTF 142 III 798, consid. 2.2; DTF 134 III 188, consid. 2.1). Spetta alla parte che intende ricorrere allegare e stabilire la possibilità che la decisione incidentale possa procurargli un danno irreparabile (DTF 134 III 426, consid. 1.2), a meno che quest'ultimo non sia evidente (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 141 III 80, condsid. 1.2; DTF 138 III 46, consid. 1.2).

Nel caso concreto il ricorrente invoca il suo diritto costituzionale di sposarsi ed esprime il suo desiderio di risposarsi. Fa valere inoltre la complessità e la durata della procedura di divorzio iniziata nel 2013.

Fintanto che un precedente matrimonio non è stato definitivamente sciolto, un coniuge non può contrarre una nuova unione (art. 96 CC) e, fino a questo termine, il rifiuto di pronunciare una sentenza parziale limitata al principio di divorzio può violare il suo diritto costituzionale al matrimonio, garantito dall'art. 14 Cst. Tale lesione è tanto più grave quando la procedura di divorzio è stata avviato da diversi anni ed il suo termine non è ancora prevedibile. Una decisione finale, anche favorevole al coniuge del ricorrente, non eliminerebbe completamente questa violazione, cosicché, in tali circostanze, la decisione incidentale può causare al ricorrente un danno irreparabile (sentenza TF 5A_554/2019 del 21 novembre 2019, consid. 1.1.3; sentenza TF 5A_845/2016 del 2 marzo 2018, consid. 1.1.3).

Nell'esaminare il merito, il desiderio di un coniuge di risposarsi e l'esistenza di una procedura di divorzio che si estende considerevolmente nel tempo costituiscono fatti il ​​cui verificarsi può essere decisivo per la pronuncia di un giudizio separato sul principio di divorzio. 

Al mero stadio dell’ammissibilità del ricorso, tenuto conto della giurisprudenza sopra citata, è sufficiente rilevare che, dichiarando la sua volontà di risposarsi e facendo valere la durata del procedimento, il ricorrente rende verosimile che si espone al verificarsi di un danno irreparabile. La condizione dell'art. 93 cpv. 1 let. a LTF è dunque adempiuta.

Nel merito occorre poi sostanziare la richiesta, tenuto conto che il giudice effettuerà una valutazione dei contrapposti interessi in gioco. Nel caso concreto il ricorso, ammissibile, è stato comunque respinto.


Data modifica: 16/06/2020

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