Possibilità per le parti di derogare concordemente alla data determinante per il valore dei beni acquisti

Caso 545 del 16/07/2023

Nell’ambito di una procedura giudiziaria, le parti possono derogare, se del caso implicitamente, alla data determinante per il valore dei beni acquisti?

In una sentenza del 27 settembre 2022 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Se le parti si accordano nell’ambito di una procedura giudiziaria sulla data di valutazione dei beni acquisti, salvo vizi di volontà, la stessa è vincolante.

Sentenza TF 5A_253/2022


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati nel 1970 e hanno quattro figli adulti. Vivono separati dal 22 novembre 2013. Con decisione di protezione coniugale del 12 settembre 2014 è stata disposta la separazione dei beni tra i coniugi a partire dal 20 dicembre 2013. Il 9 dicembre 2015, un coniuge ha presentato una domanda di divorzio presso il Tribunale di prima istanza. Il 18 novembre 2019 è stato pronunciato il divorzio. In particolare, la controversia relativa al regime matrimoniale è giunta sino al Tribunale federale.

Nella presente fattispecie le parti hanno concluso ad un’udienza del 13 settembre 2017 un accordo procedurale concordando le date per le quali il perito avrebbe dovuto effettuare la valutazione dei beni. A determinate condizioni, poi verificatesi, il 31 dicembre 2014 sé stata considerata come data di riferimento per determinare il valore dei beni peritati. In termini pratici, ciò significa che il tribunale precedente ha ritenuto che il valore al 31 dicembre 2014 fosse quello determinante, anche se la sentenza di divorzio è stata resa in un tempo successivo.

È pacifico che le parti sottostanno al regime matrimoniale ordinario della partecipazione agli acquisti. Tra le varie censure, è contestata la valutazione dei beni al momento della liquidazione del regime matrimoniale. Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1 CC). Se la liquidazione del regime matrimoniale avviene nell'ambito di un procedimento giudiziario, è determinante il giorno in cui viene emanata la sentenza (DTF 142 III 65, consid. 4.5; DTF 137 III 337, consid. 2.1.2) o un momento il più vicino possibile a questo. Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza ammettono eccezioni a questo principio, in particolare per accordo delle parti (sentenza TF 5A_1048/2019 del 30 giugno 2021, consid. 3.2; sentenza TF 5A_346/2015 del 27 gennaio 2017, consid. 3). L'accordo su un altro momento per la valutazione può anche essere implicito (sentenza TF 5A_1048/2019 e sentenza TF 5A_346/2015 citate). Occorre distinguere chiaramente tra i momenti decisivi per l'esistenza e per la valutazione (ATF 136 III 209, consid. 5.2).

Nel caso concreto è stato considerato determinante che le parti hanno derogato con un accordo giudiziario all’art. 214 cpv. 1 CC, prevedendo una data antecedente la sentenza di divorzio, ritenuta pertanto valida.


Data modifica: 16/07/2023

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