Presa in considerazione degli alimenti nel calcolo del fabbisogno minimo ai sensi del diritto esecutivo

Caso 100 del 14/03/2004

In quale rapporto stanno i giudizi di natura civile con il calcolo del minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo?

In una sentenza dell’11 novembre 2003* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

I competenti ufficiali dell’esecuzione determinano secondo libero apprezzamento in quale misura gli introiti del debitore, per sé e per la sua famiglia, possono essere pignorati. Contributi di mantenimento fissati in via giudiziaria devono nondimeno essere rispettati, a meno che vi siano indizi che le persone che ne hanno diritto ne dipendono solo minimamente per il loro mantenimento. Ciò non vale, tuttavia, se il Giudice ha omologato una convenzione sui contributi di mantenimento, che non ha pertanto fissato da sé. Siffatte convenzioni non possono essere prese in considerazione nell’ambito di un procedimento esecutivo.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Dalla sentenza qui citata viene confermata la prassi secondo cui i giudizi di natura civile (ad es. nell'ambito di una procedura di diritto di famiglia) o di qualsiasi altra Autorità competente in materia di alimenti (ad es. le Autorità tutorie) non vincolano necessariamente i calcoli dell'Ufficio Esecuzione e Fallimenti (di seguito UEF).
Nel caso concreto il Tribunale federale ha indicato in particolare che gli UEF fissano liberamente la parte delle risorse dell'escusso che stimano indispensabili al suo sostentamento e a quello della sua famiglia (art. 93 cpv. 1 LEF). Ciò non significa che viene operato ogni volta un nuovo calcolo, ma l'UEF ritiene quanto stabilito di alimenti dal Giudice civile, a meno che abbia motivo di credere che il creditore degli alimenti (ad es. moglie e figli dell'escusso) non abbia bisogno dell'importo stabilito dal Giudice civile per il proprio fabbisogno minimo o ne abbia bisogno in misura ridotta rispetto a quanto stabilito (cfr. anche DTF 68 III 26; 71 III 174, consid. 3; DTF 105 III 50, consid. 5).
Tale libertà di decisione da parte dell'Autorità esecutiva è naturalmente limitata alle direttive in materia (cfr. ad es. in Ticino la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo).
Sostanzialmente il Tribunale federale ha indicato che nell'ambito della procedura di protezione dell'unione coniugale, oggetto del caso che ci occupa, non avendo il Giudice civile fatto altro che approvare un accordo sottoscritto dai coniugi, senza indagare né sulle rispettive situazioni finanziarie dei coniugi, né verificato l'opponibilità di tale convenzione a terzi creditori (cfr. in tal senso DTF 116 III 75, consid. 2b e referenze), in queste circostanze la libertà delle Autorità esecutive è a maggior ragione libera, dato che il Giudice non ha fissato lui stesso i contributi di mantenimento. Il discorso cambia se vi è un'indagine del Giudice civile, anche se in ogni caso l'Autorità esecutiva non sarà comunque vincolata dalla sua decisione sugli alimenti.

* Sentenza pubblicata in FAMPRA 1/2004, N. 1 e in SJ 2004 pag. 245.


Data modifica: 14/03/2004

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