Presa in considerazione dei premi di III° pilastro nel calcolo del contributo alimentare post divorzio

Caso 499 del 16/07/2021

Si può tener conto dei premi di terzo pilastro nel fabbisogno del coniuge creditore del contributo alimentare, qualora tale assicurazione non sussisteva durante la vita comune?

In una sentenza del 6 luglio 2020 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nella misura in cui non sia esigibile che dopo il divorzio il coniuge beneficiario del contributo alimentare intraprenda un’attività lucrativa a tempo pieno, si giustifica la presa in considerazione di contributi di III° pilastro per impedire future lacune previdenziali. 

Sentenza TF 5A_903/2019


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Le parti, entrambe nate nel 1961, si sono sposate il 3 luglio 1987. Da questa unione è nato un figlio, ora maggiorenne. I coniugi vivono separati dal 4 settembre 2013.
Con atto del 12 gennaio 2016, il marito ha presentato una domanda unilaterale di divorzio. Con sentenza dell'11 febbraio 2019, il Tribunale distrettuale ha pronunciando il divorzio. Con sentenza del 2 ottobre 2019 la Corte d'appello civile del Tribunale cantonale ha riformato la sentenza di primo grado nel senso che la rendita post-divorzio è stata fissata a CHF 4'300.00 mensili fino al raggiungimento dell'età pensionabile da parte dell'ex marito. La vicenda è finita davanti al Tribunale federale.
Il ricorrente lamenta, tra l’altro, che il tribunale cantonale avrebbe violato gli art. 4 CC e art. 125 CC prendendo in considerazione i premi del terzo pilastro della ex moglie nel calcolo del contributo di mantenimento a suo favore, assicurazione contratta dalla ex moglie dopo la separazione di fatto.

Il debito mantenimento ai sensi dell'art. 125 CC comprende un’adeguata previdenza per la vecchiaia (art. 125 cpv. 1 CC; DTF 135 III 158, consid. 4; sentenza TF 5A_632/2019, consid. 2.5.1), il cui scopo è di compensare le perdite future in termini di pensione dovute all’impatto del matrimonio (DTF 135 III 158, consid. 4.1; DTF 129 III 7, consid. 3.1.2; cfr. DTF 145 III 169, consid. 3.6), e ciò quando il coniuge creditore non può, dopo il divorzio, esercitare un'attività lucrativa, o può esercitare solo un'attività limitata, non essendo quindi in grado di versare interamente i contributi per la propria pensione di vecchiaia (sentenza TF 5A_181/2017 consid. 3.3; sentenza TF 5A_421/2016 del 7 febbraio 2017, consid. 2.3.2). Il debito mantenimento ai sensi dell'art. 125 CC può quindi andare oltre il mantenimento ordinario, che serve solo a coprire il fabbisogno minimo (DTF 145 III 169 consid. 3.6).

Nel caso concreto, gli averi della previdenza professionale acquisiti durante il matrimonio sono stati divisi in parti uguali, circostanza che pone i coniugi in una posizione di parità e permette alla moglie, che ha lavorato poco durante la vita comune, di compensare la perdita pensionistica avuta luogo durante il matrimonio (DTF 135 III 158, consid. 4.1; sentenza TF 5A_748/2012 del 15 maggio 2013, consid. 6.3.3; sentenza TF 5A_226/2010, consid. 8.5.1).
Tuttavia, dalle circostanze concrete risulta che non si può imporre alla ex moglie un'attività lavorativa a tempo pieno, e ciò a seguito del riparto dei ruoli concordato durante il matrimonio (cfr. sentenza 5A_507/2011 del 31 gennaio 2012, consid. 5.3.1). Per questo motivo, non le sarà possibile pagare tutti i contributi sociali pensionistici (sentenza TF 5A_181/2017, consid. 3.3). Inoltre, il contributo di mantenimento che l’ex marito è stato condannato a pagarle non è di durata illimitata.
In queste circostanze, non si può rimproverare ai giudici cantonali di aver ecceduto nel proprio potere di apprezzamento, calcolando i premi del terzo pilastro nel fabbisogno della ex moglie.


Data modifica: 16/07/2021

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