Prescrizione dei crediti alimentari e accertamento tramite sentenza

Caso 526 del 01/10/2022

Quando un credito alimentare è accertato tramite sentenza, quale è il suo termine di prescrizione?

In una sentenza del 1° marzo 2022 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

I crediti che si prescrivono col decorso di cinque anni ai sensi dell’art. 128 CO sono soggetti al termine di prescrizione decennale dell’art. 137 cpv. 2 CO solo se già esigibili al momento del loro riconoscimento mediante titolo o sentenza. Una sentenza che constata l’esistenza di un credito soggetto al termine di prescrizione di cinque anni dell’art. 128 CO fa scattare un nuovo termine di prescrizione di dieci anni solo per i crediti già scaduti e non per i crediti futuri. Secondo il nuovo art. 134 cpv. 1 n. 1 CO, entrato in vigore il 1° gennaio 2017, la prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa per i crediti dei figli contro i genitori, fino al raggiungimento della maggiore età dei figli. 

Sentenza TF 5A_893/2021


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Riassunto dei fatti

Con decisione 24 novembre 2008 il giudice di prima istanza ha accertato la paternità di A. su B., nata il 28 marzo 1991, e ha condannato il padre a pagare alla figlia, retroattivamente dal 18 agosto 2005 (ovvero da un anno prima dell'inoltro della petizione), contributi di mantenimento mensili scalari fino al termine della formazione. Il 28 marzo 2009 B. è divenuta maggiorenne.
Il 23 luglio 2018 la figlia ha escusso il padre per l'incasso del proprio credito, indicando quale sua causa: "Pagamento contributi di mantenimento come da sentenza (cresciuta in giudicato) emanata dal giudice di prima istanza il 24 novembre 2008".
La figlia ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dal padre al precetto esecutivo. Con decisione 22 dicembre 2020 il giudice ha parzialmente accolto l'istanza, considerando prescritti i contributi di mantenimento maturati dal 25 novembre 2008 al 28 marzo 2009 (maggiore età della figlia), contrariamente a quelli dal 18 agosto 2005 al 24 novembre 2008.
Con sentenza 6 ottobre 2021 il Tribunale d'appello ha respinto il reclamo introdotto dal debitore.
Mediante ricorso in materia civile il padre ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.

Riassunto del dritto

Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF).
In caso di estinzione parziale del debito, il rigetto definitivo dell'opposizione può unicamente essere rifiutato per la parte del debito estinta se il debitore dimostra con documenti la causa dell'estinzione parziale e il corrispondente importo, in caso contrario il rigetto dell'opposizione dev'essere pronunciato per l'intero debito (DTF 124 III 501, consid. 3b).

Il ricorrente ritiene che il Tribunale d'appello avrebbe a torto applicato un nuovo termine di prescrizione di dieci anni ex art. 137 cpv. 2 CO e invoca la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 128 n. 1 CO per la totalità dei contributi di mantenimento. Egli sostiene che i contributi alimentari erano stati riconosciuti, accertati e quantificati per la prima volta nella sentenza del 24 novembre 2008 ed erano quindi diventati esigibili posteriormente alla stessa, una volta essa cresciuta in giudicato.

Giusta l'art. 128 n. 1 CO si prescrivono col decorso di cinque anni le prestazioni periodiche, come ad esempio i contributi di mantenimento per i figli. Ai sensi dell'art. 130 cpv. 1 CO, la prescrizione comincia quando il credito è esigibile. L'esigibilità, ossia il momento a partire dal quale il creditore può esigere il suo credito dal debitore, è immediata, cioè dalla nascita del credito, a meno che un tempo non sia stato determinato dal contratto o risulti dalla natura del rapporto giuridico (art. 75 CO). Secondo il nuovo art. 134 cpv. 1 n. 1 CO, entrato in vigore il 1° gennaio 2017, la prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa per i crediti dei figli contro i genitori, fino al raggiungimento della maggiore età dei figli. Il vecchio art. 134 cpv. 1 n. 1 CO (in vigore dal 1° gennaio 2000) prevedeva invece solamente la sospensione per i crediti dei figli contro i genitori durante l'esercizio dell'autorità parentale. Affinché il nuovo art. 134 cpv. 1 n. 1 CO sia applicabile, la prescrizione deve ancora decorrere il 1° gennaio 2017 (v. sentenza TF 5A_416/2019 dell'11 ottobre 2019 consid. 5.1.4 con rinvii). Ai sensi dell'art. 137 CO, coll'interruzione della prescrizione (che avviene mediante gli atti interruttivi previsti all'art. 135 CO) incomincia a decorrere una nuova prescrizione (cpv. 1). Ove il credito sia riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o sia stabilito con sentenza del giudice, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci anni (cpv. 2). Il termine di prescrizione di dieci anni è un nuovo termine, ciò che implica che un precedente termine abbia già iniziato a decorrere. I crediti che si prescrivono col decorso di cinque anni ai sensi dell'art. 128 CO sono soggetti al termine di prescrizione decennale dell'art. 137 cpv. 2 CO solo se già esigibili al momento del loro riconoscimento mediante titolo o sentenza (sentenza TF 5C.171/2000 del 6 ottobre 2000 consid. 6a, non pubblicato in DTF 127 III 1). Un titolo o una sentenza che constata l'esistenza di un credito soggetto al termine di prescrizione di cinque anni dell'art. 128 CO fa scattare un nuovo termine di prescrizione di dieci anni solo per i crediti già scaduti e non per i crediti futuri.

Il figlio può proporre azione contro il padre o la madre o contro ambedue per chiedere il mantenimento futuro e quello per l'anno precedente l'azione (art. 279 cpv. 1 CC). Il contributo di mantenimento è pagato anticipatamente. Il giudice fissa le scadenze del pagamento (art. 285 cpv. 3 CC). Quando la filiazione è accertata posteriormente alla nascita tramite riconoscimento (art. 260 CC) o azione di paternità (art. 261 segg. CC), il mantenimento può essere reclamato solo per l'anno precedente l'azione (v. art. 279 cpv. 1 CC). L'obbligo di pagamento di contributi alimentari comincia dalla data fissata nella sentenza o nella convenzione (eventualmente con effetto retroattivo), in caso di sentenza al più presto un anno prima dell'introduzione dell'azione da parte del figlio creditore (v. art. 279 cpv. 1 CC). La data di adempimento fissata nella sentenza o nella convenzione fa nascere il credito alimentare e lo rende quindi esigibile.

Orbene, nella presente fattispecie al momento dell'emanazione della decisione 24 novembre 2008 i crediti di mantenimento a partire dall'anno precedente l'introduzione dell'azione da parte della creditrice e fino al 24 novembre 2008 erano quindi già esigibili, poiché tale decisione non ha fatto che concretizzare, con effetto retroattivo, l'obbligo del padre di pagare alla figlia dei contributi alimentari mensili. Per tali crediti la prescrizione di ogni singola mensilità (rivendicabile in modo indipendente) aveva pertanto già cominciato a decorrere per un periodo di cinque anni (art. 128 n. 1 CO; v. anche vecchio art. 134 cpv. 1 n. 1 CO) a partire da ogni scadenza di pagamento fissata dal Pretore nella sua decisione, ossia il cinque di ogni mese a partire dal 5 agosto 2005 e fino al 5 novembre 2008.
È quindi a ragione che la Corte cantonale ha applicato alle mensilità dal 18 agosto 2005 al 24 novembre 2008 - crediti appunto già esigibili al momento del loro riconoscimento tramite sentenza - il nuovo termine di prescrizione decennale dell'art. 137 cpv. 2 CO. Per il resto, il ricorrente non contesta che siffatto termine avrebbe iniziato a decorrere dalla maggiore età della figlia e nemmeno che esso sarebbe stato interrotto al più tardi il 23 luglio 2018 con l'emissione del precetto esecutivo e poi con l'istanza di rigetto.

Da quanto precede discende che il ricorso si palesa infondato e va respinto.


Data modifica: 01/10/2022

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