Caso 423 del 01/04/2018
Quando viene versato un determinato importo da una parte ad un’altra, si è in presenza di una donazione o di un prestito?
In una sentenza del 22 gennaio 2018 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Se il giudice non riesce a determinare la volontà reale comune delle parti – siccome mancano le prove o non sono concludenti -, o se constata che una parte non ha compreso la volontà espressa dall’alta al momento della conclusione del contratto (ciò che non risulta dal semplice fatto che lo afferma, me deve risultare dall’assunzione delle prove), deve ricorrere all’interpretazione oggettiva.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Le parti, un uomo, nato nel 1930, e una donna, nata nel 1941, si sono incontrate nella seconda metà degli anni ’80 ed hanno vissuto una relazione di coppia dal 1988 al 2000. Il 15 gennaio 1999 la coppia si è trasferita a Rolle (Canton Vaud), domicilio che la donna ha lasciato il 1° novembre 2000, non sopportando più l’uomo.
Il 2 settembre 1997 la donna ha acquistato in Francia una villa per un costo di Franchi Francesi (di seguito FF) 2’000’000.00, per la quale sono anche stati effettuati dei lavori di miglioria. E’ accertato che l’uomo ha trasferito alla donna il 25 luglio e il 25 agosto 1997, per il tramite di un notaio, un importo complessivo di FF 2’222’000 per procedere a tale acquisto. La villa è stata dichiarata fiscalmente dalla donna, la quale l’ha rivenduta il 12 giugno 2002 al prezzo di EUR 403’989.90. Venuto a conoscenza della vendita, nel 2003 l’uomo ha chiesto alla donna la restituzione di quanto le aveva versato.
Una delle controversie verte sulla pretesa dell’uomo alla restituzione dell’importo di FF 2’222’000.00, relativamente alla causa del suo versamento, pretesa respinta dai giudici cantonali, tenuto conto che l’uomo non avrebbe portato la prova dell’obbligo di restituire l’importo in questione.
E’ litigiosa la causa del versamento della cifra di FF 2’222’000.00. Lui sostiene che si tratta di un prestito, mentre lei di una donazione.
Giusta l’art. 312 CO il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità. La restituzione del prestito sottostà a due condizioni: 1) il trasferimento di fondi al mutuatario, 2) l’obbligo di restituzione stipulato a carico di quest’ultimo. L’obbligo di restituzione del mutuatario è un elemento essenziale del contratto; non risulta dal versamento del mutuante , ma dalla promessa di restituire che implica il contratto di prestito (mutuo) (DTF 83 II 209, consid. 2, pag. 210). Il Giudice deve determinare, in applicazione alle norme sull’interpretazione dei contratti, se le parti hanno stipulato un obbligo di restituzione; a tal fine si basa su tutte le circostanze concrete del caso specifico, che devono essere comprovate dal mutuante (art. 8 CC). In alcune circostanze eccezionali, il solo fatto di ricevere una somma di denaro può costituire un elemento sufficiente per ammettere l’esistenza di un obbligo di restituzione e pertanto di un contratto di prestito (DTF 83 II 209, consid. 2, pag 210). Deve tuttavia risultare chiaramente che la consegna della somma non possa giustificarsi ragionevolmente se non con la conclusione di un contratto di prestito.
Ai sensi dell’art. 239 cpv. 1 CO, si considera donazione ogni liberalità tra vivi con la quale taluno arricchisce un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente. SI tratta di un contratto che presuppone un accordo delle parti sul trasferimento patrimoniale a titolo gratuito (art. 1 cpv. 2 CO) e dunque un’accettazione da parte del donatario. L’accettazione può sussistere per atti concludenti (art. 1 cpv. 1 CO) e, dato che la donazione procura solo vantaggi al donatario, può essere tacita (art. 6 CO; DTF 136 III 142, consid. 3.3). La gratuità è la caratteristica principale della donazione; l’attribuzione è fatta con lo scopo immediato di arricchire il donatario, senza controprestazione, o per lo meno senza controprestazione equivalente. Non esclude tuttavia qualsivoglia prestazione o servizio promesso nel medesimo tempo dal donatario.
Per sapere se si sia in presenza di un contratto di mutuo o di donazione occorre interpretare le manifestazioni di volontà delle parti.
Secondo il diritto svizzero dei contratti per sapere se le parti hanno concluso un contratto occorre privilegiare la loro volontà soggettiva rispetto a quella oggettiva (DTF 123 III 35, consid. 2b, pag. 39). In procedura il Giudice deve dunque ricercare in un primo tempo la reale e comune intenzione delle parti (interpretazione soggettiva). Se il Giudice non arriva a determinare la volontà reale e comune delle parti - se mancano le prove o non sono concludenti - o se constata che una parte non ha compreso la volontà espressa dall’altra al momento della conclusione del contratto, deve ricorrere all’interpretazione oggettiva, vale a dire cercare la volontà oggettiva delle parti, determinando il senso che, secondo le regole della buona fede, ciascuna parte poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell’altra. Si tratta di un’interpretazione secondo il principio dell’affidamento (sentenza TF 4A_508/2016, consid. 6.2 e sentenze citate; sentenza TF 4A_98/2016, consid. 5.1). Secondo tale principio la volontà interna di impegnarsi di una parte non è - da sola - determinante; un obbligo può derivare dal proprio comportamento da cui l’altra parte poteva, in buona fede, dedurre la volontà di impegnarsi, ciò che può non corrispondere all’intima volontà della prima (DTF 130 III 417, consid. 3.1, pag. 424 e sentenze citate).
Tra l’altro il ricorrente ha sostenuto che la prova dell’animus donandi incombe, in caso di litigio, alla parte che ha ricevuto i soldi (art. 8 CC), ma gli è stato rimproverato di misconosce che il quesito a sapere se l’ex compagna avesse un obbligo di restituire è una questione di interpretazione della volontà delle parti (soggettiva e poi se del caso oggettiva). Nel caso concreto il Tribunale federale rileva che i Giudici cantonali si sono limitati a ricercare unicamente la volontà reale delle parti e hanno indicato che la volontà soggettiva delle medesime, quanto all’obbligo di restituire la somma di denaro, non era stata proceduralmente stabilita. A questo punto i Giudici cantonali non potevano fermarsi li e dovevano passare alla valutazione dell’interpretazione oggettiva della volontà delle parti.
Orbene, dai fatti accertati dai Giudici cantonali risulta che il 25 giugno e il 25 agosto 1997 l’uomo ha trasferito alla donna l’importo di FF 2’000’000.00 per acquistare una villa a Mougins, in seguito acquistata nel settembre 1997; risulta poi che il 15 gennaio 1999 la donna ha traslocato con l’uomo a Rolle e che ha deciso il suo pensionamento anticipato il 1° febbraio 1999, vale a dire a 58 anni, così che ha ricevuto una rendita mensile di soli CHF 4’815.00 al posto di CHF 6’990.00 che avrebbe percepito in caso di pensionamento ordinario. E’ decisivo determinare se, nelle circostanze concrete, la donna potesse pensare in buona fede che la somma di FF 2’222’000.00 le fosse stata data a titolo gratuito (donazione) per compensare la sua perdita previdenziale, così come l’ha dichiarato alle persone da lei conosciute e sentite in casa. Certo, l’importo di FF 2’222’000.00 (che corrispondono a CHF 650’000.00) è di per sé rilevante, ma d’altra parte la perdita che la donna ha subito è di oltre CHF 2’000.00 mensili vita natural durante. Per cui può e deve essere ammesso che, in buona fede, la donna poteva ragionevolmente pensare che l’ammontare che aveva ricevuto per acquistare la villa le era stato donato. Dal momento in cui l’uomo non ha né asserito, né comprovato l’ammontare totale della sua sostanza, non è possibile determinare se ci si trovi in una situazione eccezionale ai sensi della giurisprudenza, nel senso che si potrebbe trattare solo di un prestito, visto l’ammontare messo in paragone con la sostanza.
Visto quanto precede, il ricorso dell’uomo è stato comunque respinto.
Da notare che la sentenza dedica gran parte dei considerandi alla questione concernente la designazione delle parti, ritenuto che in corso di causa la donna è deceduta e le è subentrata in causa la figlia, aspetto giuridico che non viene tuttavia trattato nel presente caso.
Nella sentenza 5A_626/2017 del 29 giugno 2018 il Tribunale federale tratta l'argomento della pretesa di restituzione di un prestito (art. 312 CO) nell'ambito di un matrimonio in cui le parti hanno adottato il regime della separazione dei beni; l'obbligo di restituire del mutuatario è un elemento essenziale del contratto che il Giudice deve esaminare applicando le regole sull'interpretazione dei contratti. In casi eccezionali il solo fatto di ricevere una somma di denaro può essere un elemento sufficiente per ritenere adempiuta la condizione relativa all'obbligo di restituzione.
Data modifica: 16/10/2018