Caso 479 del 15/09/2020
Per poter considerare giustificata una modifica del contributo alimentare del figlio, è sufficiente dimostrare da parte del genitore obbligato una sensibile riduzione delle sue entrate?
In una sentenza del 31 gennaio 2020 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Se un figlio diviene maggiorenne nel corso di una procedura di modifica del suo contributo alimentare, il genitore della custodia fino a quel momento, con il consenso del figlio divenuto maggiorenne, può proseguire la causa. Una modifica rilevante e duratura della situazione reddituale del genitore obbligato al pagamento del contributo alimentare non giustifica automaticamente una riduzione dell’obbligo di mantenimento. Una riduzione entra in linea di conto solo qualora l’onere contributivo tra i genitori, in base alla nuova situazione, non sia più suddiviso in modo equilibrato ed il debitore alimentare, vivendo in condizioni finanziarie ristrette, sia toccato in modo ingiustificato.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Il 10 agosto 2001 è nato un figlio da genitori coniugati, i quali nel 2015 hanno divorziato. Nella sentenza di divorzio è stato contemplato tra l’altro il contributo alimentare a favore del figlio, con validità anche dopo la maggiore età, fino al termine della sua formazione appropriata.
Un anno dopo il padre ha chiesto la modifica del contributo alimentare a favore del figlio, domanda rigettata in prima sede. Il Tribunale d’appello con decisione del febbraio 2019 ha per contro ammesso parzialmente il suo ricorso e ridotto quando dovuto dal medesimo per il figlio.
La causa è in seguito giunta al Tribunale federale; a seguito del compimento della maggiore età del figlio (10 agosto 2019) il Tribunale federale gli ha assegnato un termine per determinarsi sul fatto a sapere se condividesse le conclusioni di sua madre, genitore affidatario, a suo favore, ciò che egli ha confermato con lettera del 10 dicembre 2019.
In merito alla qualità per agire il Tribunale federale ha ribadito la sua precedente giurisprudenza secondo cui anche in presenza di una procedura di modifica di un contributo alimentare per il figlio vale la regola secondo cui la qualità per agire del genitore precedentemente affidatario persiste dopo la maggiore età se il figlio vi consente (cfr. anche sentenza TF 5C.277/2001, consid. 1.4.2, del 19 dicembre 20202).
Secondo l’art. 286 cpv. 2 CC, per rinvio dell’art. 134 cpv. 2 CC, il giudice può ordinare che il contributo di mantenimento sia senz’altro aumentato o ridotto in caso di determinate modificazioni dei bisogni del figlio, delle possibilità dei genitori o del costo della vita. I presupposti sono che siano intervenuti dei fatti nuovi importanti e duraturi, vale a dire fatti che non sono stati presi in considerazione per fissare il contributo alimentare nella sentenza di divorzio. Per valutare ciò occorre verificare le circostanze al momento dell’inoltro della domanda di modifica (DTF 137 III 604, consid. 4.1.1. e riferimenti; sentenza TF 5A_154/2019, consid. 4.1., del 1° ottobre 2019, sentenza TF 5A_400/2018, consid. 3, del 28 agosto 2018; sentenza TF 5A_788/2017, consid. 5.1, del 2 luglio 2018). Va tuttavia detto che il sopravvento di un fatto nuovo, rilevante e duraturo, non comporta necessariamente una modifica del contributo alimentare; solo se l’onere diviene squilibrato tra i due genitori, tenuto conto delle circostanze considerate all’epoca del divorzio, ed in particolare se questo onere diviene eccessivamente pesante per il genitore debitore in condizioni modeste, una modifica può entrare in conto. Pertanto, il giudice non può limitarsi a constatare una modifica della situazione di un genitore per accogliere la richiesta di modifica, ma deve piuttosto procedere con una ponderazione dei rispettivi interessi del figlio e di ciascun genitore per poi decidere se vi sia spazio per una modifica nel caso concreto (DTF 137 III 604 consid. 4.1.1; DTF 134 III 337, consid. 2.2.2; sentenza TF 5A_400/2018, consid. 4, sopra citata; sentenza TF 5A_788/2017, consid. 5.1, sopra citata; sentenza TF 5D_183/2017, consid. 4.1, del 13 giugno 2018; sentenza TF 5A_35/2018, consid. 3.1, del 31 maggio 2018; sentenza TF 5A_760/2016, consid. 5.1, del 5 settembre 2017 e riferimenti). Se tali condizioni sono adempiute, allora la seconda fase consiste nel ricalcolare nuovamente il contributo alimentare dopo avere attualizzato tutti gli elementi ritenuti per il calcolo all’epoca del divorzio, tenuto conto del potere di apprezzamento del giudice (art. 4 CC; DTF 137 III 604, consid. 4.1.2, sentenza TF 5A_619/2017, consid. 5.2.2, del 14 dicembre 2017; sentenza TF 5A_760/2016, consid. 5.1, sopra citata; sentenza TF 5A_332/2013, consid. 3.1, del 18 settembre 2013). Affinché il giudice possa procedere con tale attualizzazione non occorre che la modifica sopraggiunta in questi altri elementi costituisca anche un fatto nuovo (DTF 138 III 289, consid. 11.1.1 e riferimenti; sentenza TF 5A_760/2016, consid. 5.1 sopra citata; sentenza TF 5A_260/2016, consid. 2.1.2 del 14 ottobre 2016; sentenza TF 5A_643/2015, consid. 4, del 15 marzo 2016). La modifica si giustifica inoltre se la differenza tra l’importo del contributo alimentare calcolato a nuovo e quello precedente è sufficientemente ampia (sentenza TF 5A_760/2016, consid. 5.1 sopra citata; sentenza TF 5A_7/2016, consid. 5.3, del 15 giugno 2016).
Nel caso concreto i giudici cantonali hanno omesso di esaminare se la diminuzione del reddito del debitore alimentare fosse suscettibile di provocare uno squilibrio, considerando l’onere finanziario del figlio che rappresenta per ciascun genitore. Se è vero che il reddito del padre al momento del divorzio era di CHF 11'582.00 mensili, mentre in seguito si è ridotto dapprima a CHF 8'646.00 mensili e poi in delle indennità giornaliere della disoccupazione di CHF 7'526.00 mensili, i giudici cantonali non hanno tuttavia valutato se l’onere alimentare fosse divenuto squilibrato tra i due genitori a tal punto che la nuova situazione finanziaria del padre giustificasse, in paragone con quella della madre, di modificare il riparto dei costi relativi al figlio (art. 285 cpv. 1 CC).
Data modifica: 15/09/2020