Caso 172 del 14/05/2007
Il Giudice delle assicurazioni sociali può tener conto di altri averi previdenziali rispetto a quelli accertati dal Giudice del divorzio?
In una sentenza del 9 gennaio 2007*, il Tribunale Federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
La competenza del giudice del divorzio di esaminare, nell’ambito della procedura di divorzio, il diritto degli ex coniugi a prestazioni d’uscita nei confronti di un istituto di previdenza non limita la facoltà del giudice delle assicurazioni sociali di esaminare, in presenza di seri indizi, l’eventuale esistenza di ulteriori averi previdenziali suscettibili d’essere ripartiti, di cui il giudice civile non avrebbe tenuto conto.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
L'art. 122 CC prevede che se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 19931 sul libero passaggio (LFLP); se i coniugi hanno crediti reciproci, deve essere divisa soltanto la differenza fra questi due crediti.
L'art. 142 CC precisa che in caso di mancata intesa, il Giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d'uscita; non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il Giudice rimette d'ufficio la causa al Giudice competente secondo la LFLP. Egli deve in particolare notificargli la decisione sulle quote di ripartizione, la data del matrimonio e la data del divorzio, gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi e gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti.
La questione che viene sollevata nella sentenza del Tribunale federale di cui al presente commento si riferisce a sapere chi dei due Giudici, ossia quello del divorzio o delle assicurazioni sociali, è competente per esaminare presso quali istituti di previdenza i coniugi hanno accumulato averi previdenziali che con il divorzio devono essere ripartiti.
Secondo l'art. 142 CC è innanzi tutto il Giudice del divorzio che deve decidere in merito al riparto della previdenza professionale di due coniugi (DTF 130 III 297, consid. 3.3, pag. 299). In caso di disaccordo di questi ultimi, il Giudice del divorzio non ha tuttavia il diritto di decidere l'ammontare da accreditare (DTF 128 V 41, consid. 2c, pag. 46). Se da un lato le proporzioni previste dal Giudice del divorzio per la suddivisione della prestazione di libero passaggio da dividere vincolano il Giudice delle assicurazioni sociali, dall'altro quest'ultimo non è vincolato dalle informazioni raccolte dal Giudice del divorzio sugli istituti previdenziali che detengono averi previdenziali da dividere, così come delle informazioni sui relativi ammontari. Se il Giudice delle assicurazioni sociali dispone in particolare seri indizi secondo i quali i coniugi avrebbero diritto a degli importi previdenziali non considerati dal Giudice del divorzio, deve istruire questo aspetto.
* Sentenza pubblicata sulla raccolta ufficiale: DTF 133 V 147.
Data modifica: 14/05/2007