Previdenza professionale – indennità adeguata e alimenti dopo il divorzio

Caso 66 del 16/09/2002

Quale è l'ammontare del contributo di mantenimento post divorzile a seguito del calcolo dell'indennità adeguata ai sensi dell'art. 124 CC? Per calcolare quest'ultima indennità il Giudice è vincolato dalle conclusioni delle parti?

In una sentenza del 01 maggio 2002* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

L'ammontare dell'equa indennità secondo l'art. 124 cpv. 1 CC dev'essere conosciuta precedentemente alla fissazione del contributo di mantenimento dovuto al momento del divorzio. Una rinuncia a far valere l'indennità ex art. 124 CC non vincola il Giudice; quest'ultimo deve verificare d'ufficio se una corrispondente previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità sia altrimenti garantita.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nel caso concreto il Tribunale federale è stato chiamato a pronunciarsi prima di tutto sulla priorità di calcolo tra la pretesa di previdenza professionale e quella relativa agli alimenti dopo il divorzio; richiamato l'art. 125 cpv. 2 cifra 8 CC ha precisato che prima di tutto vanno calcolate le aspettative dell'assicurazione vecchiaia e i superstiti (LAVS) e della previdenza professionale (LPP) o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione della prestazione d'uscita (art. 122 CC); in un secondo tempo si deve calcolare l'eventuale contributo di mantenimento post divorzile. Infatti il calcolo di questo eventuale alimento si effettua tenendo in considerazione l'intera situazione economica dei coniugi, ivi compreso dunque il risultato della suddivisione previdenziale.
Sulla rinuncia alla divisione della prestazione di libero passaggio, l'art. 123 CC precisa che è possibile a condizione che la previdenza per i casi di vecchiaia ed invalidità sia garantita in altro modo. La legge non indica per contro esplicitamente se sia possibile rinunciare anche all'equa indennità prevista all'art. 124 CC, vale a dire in quei casi in cui non è possibile dividere le rispettive prestazioni di libero passaggio (p. es. se un coniuge è invalido, ecc.: per altri casi cfr. caso 46).
Il Tribunale federale indica che ciò è ammissibile, tenuto conto del principio dell'equità.
Ciò che risulta ancora importante è che il Tribunale federale precisa che l'eventuale rinuncia all'equa indennità prevista all'art. 124 CC non sottostà al principio attitatorio, siccome il Giudice deve anche in questo caso verificare d'ufficio se il coniuge che vi rinuncia beneficia comunque in un'altra una previdenza equivalente (art. 141 cpv. 3 CC), stabilendo se del caso d'ufficio i fatti alla sua base.

Attiro l'attenzione sulla critica alla sentenza delle avvocate Katerina Baumann e Margareta Lauterburg di Berna, in particolare in merito al calcolo effettuato dal Tribunale federale.

* Sentenza pubblicata in FAMPRA 3/2002, pag. 563 (su internet si trova solo la massima, mentre l'intera sentenza è pubblicata sulla rivista); sentenza non pubblicata nella Raccolta Ufficiale, ma pubblicata sul sito internet del Tribunale federale: 5C.276/2001.


Data modifica: 16/09/2002

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