Previdenza professionale: pagamento in contanti – indennità adeguata (art. 124 CC)

Caso 50 del 01/01/2002

Esiste il diritto a ricevere un’indennità adeguata secondo l’art. 124 CC anche se l’impossibilità di dividere la prestazione di libero passaggio è dovuta al fatto che la medesima è stata versata in contanti durante il matrimonio?

In una sentenza del 23 luglio 2001* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

I pagamenti in contante del capitale di previdenza (art. 5 cpv. 1 LFLP) causano l’impossibilità di dividere ai sensi dell’art. 124 cpv. 1 CC la prestazione di uscita, con la conseguenza che il coniuge dell’assicurato ha diritto ad un’equa indennità. Nel fissare un’indennità adeguata nel senso dell’art. 124 cpv. 1 CC dev’essere vagliata l’intera situazione economica delle parti, compreso la liquidazione del regime matrimoniale.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Come ho già indicato nel caso-046, l'art. 124 CC prevede che un'indennità adeguata è dovuta allorché è già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi, ovvero allorché le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per altri motivi.
Secondo il Tribunale federale anche il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio intervenuta durante il matrimonio in virtù dell'art. 5 cpv. 1 LFLP è da considerare come caso di impossibilità di divisione. Ciò significa che uno degli "altri motivi" previsto dall'art. 124 CC è da intendersi proprio il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio prima della pronuncia del divorzio.
Nella sentenza in oggetto il Tribunale federale ha confermato i criteri di calcolo dell'equa indennità menzionati nel caso-046 relativi alla dottrina avente l'opinione secondo cui si deve valutare di caso in caso e dev'essere vagliata l'intera situazione economica delle parti.
In questo ordine di idee non può essere fatta astrazione neppure della liquidazione del regime matrimoniale, tanto più se, come nel caso concreto, parte del pagamento in contanti è venuto a far parte dei beni propri del coniuge beneficiario, secondo l'art. 207 cpv. 2 CC (per cui sottratto alla ripartizione degli acquisti).

* Sentenza pubblicata in DTF 127 III 433 (SJ 2001 I, pag. 570).


Data modifica: 01/01/2002

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