Caso 508 del 16/12/2021
Il principio inquisitorio in materia di previdenza professionale si applica a tutti i gradi di giudizio?
In una sentenza del 20 luglio 2021 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Per le questioni relative alla previdenza professionale, il principio inquisitorio si applica solo in prima sede, mentre nei procedimenti d’appello si applica la massima dispositiva. Se il Tribunale federale rinvia la causa al Tribunale cantonale, il momento decisivo per decidere sull’ammissibilità dei nuovi fatti e delle nuove prove rimane la fine dell’udienza di dibattimento/inizio della deliberazione di primo grado.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati il 18 agosto 1989 e dalla loro unione sono nati due figli. La separazione è avvenuta nel 2013, momento in cui entrambi i figli erano già maggiorenni. Il marito ha nel frattempo avuto un altro figlio. La sentenza di divorzio è stata pronunciata il 21 agosto 2018 e a seguito di ricorsi la causa è arrivata fino al Tribunale federale, il quale ha rinviato l’incarto ai giudici cantonali per una nuova decisione, tenuto conto che non era stata stabilita la situazione finanziaria della moglie in ambito previdenziale. Davanti ai giudici d’appello la moglie ha prodotto determinata documentazione. In seguito, il Tribunale d’appello ha reso un nuovo giudizio, che è stato nuovamente impugnato al Tribunale federale: si tratta del caso che qui ci occupa.
Il Tribunale cantonale può prendere in considerazione nuovi fatti e prove a condizione che soddisfino i requisiti dell'art. 317 cpv. 1 CPC e solo sui punti che sono stati oggetto del rinvio da parte del Tribunale federale. Da notare che anche il Tribunale federale è vincolato dalla sua sentenza di rinvio (ATF 125 III 421, consid. 2a).
Il marito ricorrente sottolinea che in prima istanza la moglie non aveva prodotto alcun documento che le avrebbe permesso di determinare le sue aspettative in materia di previdenza professionale e sostiene che i documenti che ha prodotto davanti al Tribunale cantonale in seguito alla sentenza di rinvio sarebbero inammissibili ai sensi dell'art. 317 CPC.
Occorre quindi determinare se i vari documenti prodotti dalla moglie dopo il giudizio di rinvio sono ammissibili.
Secondo l’art. 277 cpv. 1 CPC, per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo (art. 55 cpv. 1 CPC). L’art. 277 cpv. 3 CPC precisa che per il resto, il giudice accerta d’ufficio i fatti, vale a dire applica il principio inquisitorio attenuato. ll giudice determina così d'ufficio i fatti riguardanti gli aspetti del divorzio non contemplati dall’art. 277 cpv. 1 CPC e non specificamente trattati altrove nel CPC, ossia in particolare le questioni relative alla previdenza professionale (sentenza TF 5A_952/2019 del 2 dicembre 2020, consid. 3.3; cfr. tuttavia la sentenza TF 5D_148/2017 del 13 ottobre 2017, consid. 3.1 [principio inquisitorio illimitato in relazione all'art. 280 cpv. 3 CPC]). A quest'ultimo riguardo, occorre tuttavia sottolineare che tale massima è vincolante solo per il giudice di primo grado (cfr. sentenza TF 5A_952/2019, consid. 3.3 e riferimenti; sentenza TF 5A_204/2019 del 25 novembre 2019, consid. 4.6; cfr. anche DTF 129 III 481, consid. 3.3) e sul particolare problema della divisione della previdenza ai sensi degli art. 122 e segg. CC. Nei procedimenti d'appello si applica la massima dispositiva (sentenza TF 5A_952/2019 sopra citata, consid. 3.3; sentenza TF 5A_204/2019 sopra citata, consid. 4.6 e riferimenti; cfr. DTF 129 III 481, consid. 3.3; sentenza TF 5A_796/2011 del 5 aprile 2012, consid. 5.3).
L'ammissibilità dei nova in appello è disciplinata dall'art. 317 CPC (sentenza TF 5A_631/2018, par. 3.2.2; cfr. caso 432 e riferimenti giurisprudenziali). Se il Tribunale federale rinvia la causa al Tribunale cantonale, il momento decisivo per decidere sull'ammissibilità dei nuovi fatti e delle nuove prove rimane la fine dell'udienza di dibattimento/inizio della deliberazione di primo grado. L'annullamento della decisione cantonale e il rinvio della causa per una nuova decisione hanno l'effetto di rinviare il procedimento allo stadio in cui si trovava immediatamente prima della decisione del Tribunale d'appello; il Tribunale d'appello non è investito di un nuovo procedimento, ma riprende il procedimento non chiuso (sentenza TF 4A_337/2019 del 18 dicembre 2019, consid. 4.1.2; sentenza 4A_641/2011 del 27 gennaio 2012, consid. 2.2).
In seguito alla decisione di rinvio del Tribunale federale, la moglie ha presentato al Tribunale d’appello diversi documenti, tre dei quali sono stati presi in considerazione da quest'ultima autorità per determinare le sue aspettative pensionistiche, ossia:
- il certificato assicurativo rilasciato dalla cassa pensioni Y il 16 dicembre 2019;
- un aggiornamento al 31 dicembre 2020 del certificato di previdenza professionale della cassa pensioni Z prodotto il 22 gennaio 2018;
- una simulazione al 31 dicembre 2020 della cassa pensioni Z in seguito al ricevimento dell'importo di CHF 290'000 derivante dal divorzio.
Il certificato assicurativo della cassa pensioni Y è stato giustamente dichiarato ammissibile dal Tribunale cantonale: da questo documento risulta che la moglie è assicurata presso questa cassa pensioni dal 1° ottobre 2019 (per la sua seconda attività salariata, iniziata nel marzo 2018), cioè in una data successiva alla fine del procedimento di prima istanza e alla sentenza cantonale che ha dato origine al giudizio di rinvio. Si tratta quindi di un vero e proprio novum.
L'ammissibilità del certificato di assicurazione della cassa pensioni Z non pone alcun problema particolare nella misura in cui si tratta di un aggiornamento di un documento prodotto in primo grado.
E’ per contro inammissibile, contrariamente a quanto ritenuto il Tribunale d’appello, ai sensi dell'art. 317 cpv. 1 CPC il documento concernente la simulazione da parte della cassa pensioni Z in seguito al ricevimento dell'importo di CHF 290'000 risultante dalla divisione della previdenza professionale in seguito al divorzio delle parti; infatti, come detto, la massima inquisitoria sociale si applica nell'ambito della divisione della previdenza professionale ai sensi degli artt. 122 e segg. CC solo davanti al primo giudice; davanti al Tribunale d'appello, si applica l’art. 317 CPC. Anche supponendo che l'autorità di prima istanza avesse dovuto richiedere tale simulazione e non l'avesse fatto, la moglie non avrebbe potuto comunque produrre tale documento davanti al Tribunale d'appello senza scontrarsi con l'art. 317 CPC. Non si può quindi supporre che, poiché l'autorità di prima istanza non aveva richiesto la simulazione, la moglie avesse il diritto di produrla davanti al Tribunale d’appello.
Data modifica: 04/03/2022