Pronuncia del divorzio prima del giudizio sulle conseguenze accessorie

Caso 433 del 16/09/2018

E’ possibile ottenere la pronuncia del divorzio prima che siano anche decise le relative conseguenze accessorie?

In una sentenza del 14 maggio 2018 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il principio dell’unità del divorzio dell’art. 283 CPC non impedisce una decisione parziale sul principio del divorzio. Se l’altra parte non si oppone alla pronuncia del divorzio,ma solo alla decisione parziale sulla pronuncia del medesimo, per decidere occorre effettuare una valutazione degli interessi tra le parti.

Sentenza TF 5A_623/2017 = DTF 144 III 298


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Il marito è nato nel 1948 e oggi ha 70 anni, mentre la moglie è del 1968. I coniugi si sono sposati nel 2009 e dalla loro unione è nata una figlia. Il marito ha lasciato il domicilio coniugale il 1° luglio 2012. esattamente dopo due anni il marito ha inoltrato una procedura di divorzio e all’udienza di conciliazione del 4 novembre 2014 le parti hanno concluso un accordo parziale, dichiarando che al momento dell’inoltro della procedura di divorzio vivevano già separate da oltre due anni. Con la risposta di merito del 9 febbraio 2015 la moglie ha richiesto a sua volta il divorzio in via riconvenzionale. Il 7 febbraio 2016 il marito ha chiesto un giudizio parziale e segnatamente che il giudice pronunciasse il divorzio, affermando che era sua intenzione risposarsi con la sua prima moglie, con la quale viveva sin dalla separazione dall’attuale moglie. La sua richiesta è stata respinta in prima e seconda sede, così che il marito ha deciso di ricorrere al Tribunale federale, facendo valere il diritto ad ottenere una decisione parziale sul principio del divorzio.

L’art. 283 CPC prevede che con la decisione di divorzio il giudice si pronunci anche sulle conseguenze accessorie; tuttavia, per motivi gravi, la liquidazione del regime dei beni può essere rinviata a un apposito procedimento.

Dopo un esame storico della propria giurisprudenza il Tribunale federale ha ritenuto che il principio dell’unità di giudizio contenuto nell’art. 283 CPC non esclude la pronuncia di una decisione parziale limitata al principio del divorzio. Dal momento in cui la controparte non si oppone al divorzio, ma - nel caso concreto - unicamente ad una decisione parziale limitata alla questione del divorzio, occorre procedere con una valutazione dei contrapposti interessi. Il Tribunale federale precisa inoltre che non si può neppure escludere che un’interpretazione restrittiva del principio dell’unità di giudizio (art. 283 CPC) possa essere incompatibile con l’art. 12 CEDU.

Nel caso concreto il motivo del divorzio risiede nell’art. 114 CC (divorzio giustificato dopo due anni di sospensione della vita comune). Al momento dell’avvio della procedura il marito aveva 66 anni e viveva da due anni con la sua prima moglie che desiderava risposare. Vista la sua età, quale imprenditore desiderava pianificare la sua successione; inoltre la procedura giudiziaria complessiva si prospettava lunga e sicuramente la causa non sarebbe terminata prima del suo compimento dei 70 anni.

Dall’analisi della sentenza si evince che il Tribunale federale conclude che l’art. 283 CPC non esclude la possibilità di emanare una decisione parziale sul principio del divorzio; tale norma sembra infatti prevedere in realtà il principio dell’unità della procedura di divorzio e non si oppone al fatto che il divorzio e i suoi effetti accessori risultino da una somma di più decisioni parziali; piuttosto questa norma sembra opporsi alla possibilità di permettere che la procedura di divorzio termini senza che il principio del divorzio e i suoi effetti personali non siano regolamentati. L’art. 283 cpv. 1 CPC impedisce al Tribunale di decidere la disgiunzione delle cause ai sensi dell’art. 125 let. b CPC, riservato il caso particolare dell’art. 283 cpv. 2 CPC sul regime matrimoniale. Pertanto a contrario il Tribunale federale dimostra che nell’ambito della procedura di divorzio può essere ammessa la possibilità di limitare la procedura a dei punti e delle conclusioni determinati ai sensi dell’art. 125 let. a CPC, ciò che porta a concludere che l’art. 283 CPC è una norma che contiene un principio puramente procedurale che definisce la condotta da adottare nella procedura di divorzio e precisa la portata dell’art. 125 let. a CPC.

Pertanto nell’ambito dell’adempimento delle condizioni dell’art. 114 CC, il Tribunale federale ammette la possibilità di un giudizio separato sul principio del divorzio, quale diritto di una parte di ottenere una tale decisione prevalendosi di un interesse ad una decisione rapida, che deve essere più importante dell’interesse della parte avversa ad ottenere un giudizio unico su tutti i punti. Sui criteri di valutazione da prendere in considerazione vi è la durata prevedibile della procedura, l’età delle parti (e più specificatamente del richiedente), le esigenze di pianificazione della propria successione, la nascita di un figlio da una nuova relazione del richiedente, la volontà di risposarsi.

Si può dunque affermare che l’art. 114 CC prevede a certe condizioni il diritto (materiale) dei coniugi di ottenere una decisione separata sul principio del divorzio; il Tribunale avrà dal canto suo in un primo tempo la facoltà di limitare la procedura alla questione del principio del divorzio (art. 125 let. a CPC e art. 283 cpv. 1 CPC), così da garantire l’attuazione di tale diritto.

 

Nota dell’autore
Ci si può domandare se sia giustificato far dipendere il diritto di ottenere un giudizio sul principio del divorzio da una valutazione dei contrapposti interessi dei coniugi, principio che non trova alcuna base nella legge.
Un’altra riflessione va poi fatta sulle conseguenze della pronuncia preliminare del divorzio relativamente alle successive decisioni (una o più separate) sulle conseguenze accessorie: se è vero che il Tribunale federale nella sentenza oggetto del presente caso indica correttamente che per varie conseguenze accessorie lo stato civile dei coniugi non influisce (ad es. la divisione della previdenza professionale non avviene ormai più alla pronuncia del divorzio, bensì alla litispendenza della procedura; il regime matrimoniale viene sciolto all’inoltro della procedura e non quando viene pronunciato il divorzio; la pronuncia del divorzio non influisce più sull’esercizio dell’autorità parentale, ecc.), non va però sottaciuto che per alcune conseguenze accessorie vi saranno delle soluzioni diverse a dipendenza di una pronuncia o meno pregressa del divorzio: ad es. la base legale per il calcolo del contributo di mantenimento a favore del coniuge pendente causa, con la pronuncia del divorzio parziale non sarà più l’art. 163 CC, bensì l’art. 125 CC (norma quest’ultima che tra l’altro contempla il principio del clean break, ad oggi sconosciuto nell’ambito dell’art. 163 CC); per non tacere del fatto che la valutazione dei beni nell’ambito del regime matrimoniale viene effettuata alla pronuncia del divorzio (art. 214 CC) e non alla litispendenza (art. 204 cpv. 2 CC - che prevede unicamente la data dello scioglimento del regime matrimoniale).

 

N.B. nella successiva sentenza TF 5A_426/2017 del 15 novembre 2018 il Tribunale federale ha ribadito il principio del diritto al divorzio pronunciato con decisione parziale a determinate condizioni e ha precisato che la pronuncia del divorzio mediante una tale decisione parziale non influisce sui temi di cui sopra, così come neppure sull'applicazione dell'art. 170 CC (dovere di informazione) e praticamente sull'applicabilità di tutte le altre normative in caso di matrimonio.


Data modifica: 10/03/2019

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