Protezione del figlio – competenza per territorio dell’autorità tutoria

Caso 226 del 01/10/2009

Quale autorità tutoria è competente per territorio nel caso in cui occorra prendere delle misure a protezione del figlio?

In una sentenza del 5 agosto 2008 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Il domicilio del figlio è disciplinato dall’art. 25 cpv. 1 CC. Quello del figlio sotto l’autorità parentale corrisponde al domicilio dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, al domicilio del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi è determinante il luogo di dimora.

Sentenza pubblicata in RTiD I 2009, N. 22c.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Il Tribunale d'appello indica in particolare che la competenza delle autorità tutorie chiamate a emanare misure a protezione del figlio non è regolata dalla legge sul foro (art. 1 cpv. 2 lett. a LForo). Tali misure «sono ordinate dalle autorità tutorie del domicilio del figlio» (art. 315 cpv. 1 CC). «Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio» (art. 315 cpv. 2 CC).
Il domicilio del figlio è disciplinato dall’art. 25 cpv. 1 CC. Quello del figlio sotto l’autorità parentale corrisponde al domicilio dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, al domicilio del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi è determinante il luogo di dimora. Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare recentemente che qualora un figlio sia soggetto all’autorità parentale di uno solo dei genitori, il suo domicilio si trova al domicilio del genitore che detiene l’autorità parentale, a prescindere dalla questione di sapere se quest’ultimo abbia la custodia oppure no (DTF 133 III 305). La competenza – alternativa – dell’autorità tutoria al luogo di dimora entra in considerazione solo se il figlio vive presso genitori affilianti (art. 300 CC) o altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo. In caso di conflitto negativo di competenza fra autorità tutorie il Tribunale federale interpreta l’art. 315 cpv. 2 CC nel senso che abilitata a ordinare e gestire misure a protezione del figlio è l’autorità del domicilio del minorenne, seppure l’autorità al luogo di dimora abituale possa apparire più idonea perché meglio a conoscenza della situazione (DTF 129 I 421 consid. 2).
Se il figlio cambia domicilio, le misure protettrici vanno trasferite all’autorità tutoria del nuovo domicilio, sempre che ciò sia conforme al bene di lui (Raccomandazioni della Conferenza delle autorità cantonali di tutela del settembre 2002, in: RDT 57/2002 pag. 230 n. 2.2.3.2). Da notare che nei casi in cui il figlio non vive con i genitori, in caso di cambiamento di domicilio del titolare dell'autorità parentale restano competenti le autorità del domicilio dove continua a vivere il figlio in custodia di terzi (art. 315 cpv. 2 CC) (v. anche BOA N. 26, dicembre 2003).
Sulla differenza tra custodia parentale e autorità parentale v. caso-062 e A. Forni, Autorità parentale congiunta: situazione attuale e nuove prospettive, pag. 4.


Data modifica: 27/11/2020

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