Pubblicazione sui social” media di fotografie di un minorenne

Caso 538 del 01/04/2023

A quali condizioni è possibile pubblicare sui social media delle fotografie di minorenni?

In una sentenza del 28 giugno 2022, la Prima Camera Civile del Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Di principio la pubblicazione di fotografie (o qualsiasi altro tipo di raffigurazione) su qualsiasi supporto (social media o mass media tradizionali) senza il consenso della persona interessata costituisce una violazione della personalità. In caso di minorenni incapaci di discernimento il consenso verrà rilasciato dal rappresentante legale (genitore che esercita l’autorità parentale). Qualora il figlio abbia un’età per cui è in grado di esprimersi sulla pubblicazione di fotografie sui social media il genitore deve chiedere il suo consenso. 

Sentenza I CCA 11.2021.84


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Estratto riassuntivo dei fatti e del diritto

Dalla relazione tra A. e B. è nata il 17 giugno 2013 il 17 giugno 2013 la figlia C. A seguito della separazione dei genitori, la figlia è stata dapprima affidata alla madre, poi a entrambi i genitori ed infine al padre. Nell'ambito di una procedura a protezione della personalità promossa l'11 settembre 2020 dalla figlia nei confronti della madre davanti al giudice di prima istanza, all'udienza dell'11 novembre 2020 la madre si è impegnata a non più pubblicare foto o filmati relativi alla figlia su ogni e qualsiasi piattaforma informatica così come a rimuovere quelle esistenti. Il giudice ha preso atto di tale impegno e ha stralciato la causa dal ruolo. Venuta a conoscenza che la madre aveva pubblicato su Facebook dei filmati che la ritraevano in occasione di un diritto di visita svoltosi il 31 marzo precedente, così come che essa aveva promosso, su un sito internet, una campagna di raccolta fondi per far fronte ai costi legali pubblicando altre sue diverse fotografie, la figlia si è nuovamente rivolta il 15 aprile 2021 al giudice affinché ordinasse in via cautelare alla madre – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di astenersi dal pubblicare foto, commenti, filmati che ritraggono e/o riguardano la figlia su ogni e qualsiasi piattaforma informatica e sotto qualsiasi denominazione di utente e di rimuovere dalle relative piattaforme ogni e qualsiasi foto, filmato, commenti, ecc. riguardanti la stessa e in particolare quanto pubblicato relativo all'evento del 31 marzo 2021, così come quanto pubblicato su un determinato sito internet. Statuendo con decreto cautelare dell'8 giugno 2021 il giudice ha confermato – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – i provvedimenti decretati senza contraddittorio il 16 aprile 2021 nei confronti della madre, decisione impugnata da quest’ultima al Tribunale d’appello.

Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, sollecitare l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa (art. 28 cpv. 1 CC). La lesione è illecita quando non appare giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (art. 28 cpv. 2 CC). Il diritto alla propria immagine è un diritto della personalità tutelato dall'art. 28 CC sicché di principio la pubblicazione di fotografie (o qualsiasi altro tipo di raffigurazione) su qualsiasi supporto (social media o mass media tradizionali) senza il consenso della persona interessata costituisce una violazione della personalità (DTF 147 III 205, consid. 4.3.3; DTF 136 III 413, consid. 2.2.2; DTF 136 III 404, consid. 5.2.1). Chiunque può quindi opporsi all'utilizzo da parte di terzi della propria immagine senza il proprio consenso (Jeandin in: Commentaire Romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 48 ad art. 28). Trattandosi di un diritto (relativo) altamente personale (art. 19c cpv. 2 CC; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5ª edizione, pag. 225, n. 705), in caso di minorenni incapaci di discernimento il consenso verrà rilasciato dal rappresentante legale (genitore che esercita l'autorità parentale: art. 304 CC). Qualora il figlio abbia un'età per cui è in grado di esprimersi sulla pubblicazione di fotografie sui social media (che certi autori ipotizzano già dalla scolarità: Stämpfli, Kinder im digitalen Raum, Zurigo 2021, pag. 23) il genitore deve chiedere il suo consenso.

Nel caso concreto l'appellante argomenta come se essa fosse libera di pubblicare a piacimento immagini della figlia, allorquando, oltre a necessitare il consenso della medesima o del di lei rappresentante legale, tale fenomeno costituisce un comportamento potenzialmente pregiudizievole per il minore stesso in quanto determina la diffusione di sue immagini fra un numero di persone indeterminato, conosciute e sconosciute, minacciando così la sua identità digitale, il tutto senza trascurare che i divieti contestati fanno seguito al mancato rispetto dell'impegno che la madre si era assunta l'11 novembre 2020 di non più pubblicare foto o filmati relativi alla figlia su ogni e qualsiasi piattaforma informatica.

L’appello della madre è stato dunque respinto.

 


Data modifica: 01/04/2023

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