Caso 415 del 01/12/2017
In una sentenza del 22 settembre 2017 la Prima Camera Civile del Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Ai fini del giudizio è determinante per entrambi i coniugi, in materia di previdenza professionale, il giorno in cui la petizione di divorzio è stata introdotta e ciò anche nel caso in cui l’introduzione risalga ad un periodo precedente l’entrata in vigore della nuova legge del 01.01.2017.
Sentenza I CCA 11.2015.92
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati nel 1983. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito lavora in Banca, mentre la moglie è venditrice.
Il 10 dicembre 2012 il marito ha inoltrato una petizione unilaterale di divorzio; tra le sue domande vi è la richiesta di suddivisione degli averi previdenziali accumulati dai coniugi durante il matrimonio. Il 18 febbraio 2013 alla moglie è stata riconosciuta una mezza rendita AI retroattivamente dal 1° marzo 2010. Il 3 marzo 2014 anche la Cassa pensioni della moglie le ha riconosciuto una mezza rendita di invalidità retroattivamente dal 2 ottobre 2013.
Il 29 settembre 2015 il Pretore ha pronunciato il divorzio e regolamentato le relative conseguenze accessorie. Il marito è stato segnatamente obbligato a versare alla moglie l’importo di CHF 104’510.20 su un ordinario conto di risparmio a titolo di conguaglio previdenziale.
Contro tale sentenza è insorto il marito al Tribunale d’appello. Dapprima egli ha chiesto, tra l’altro, di fissare in CHF 500.00 mensili l’indennità dovuta alla moglie a titolo di previdenza professionale e postulando subordinatamente che l’indennità di CHF 104’510.20 fosse messa a carico della Fondazione di previdenza della Banca, da accreditare su un conto di libero passaggio della moglie. Tenuto conto dell’entrata in vigore al 1° gennaio 2017 della nuova legge sulla regolamentazione della divisione della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio e segnatamente visto l’art. 407b cpv. 2 CPC il marito ha modificato le proprie richieste di giudizio ed ha limitato la propria proposta ad un versamento da parte della sua cassa pensioni su un conto di libero passaggio della moglie dell’importo di CHF 85’365.17.
Ai sensi dell’art. 407b cpv. 2 CPC, le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile. Per tale motivo il ricorrente ha legittimamente postulato le sue nuove richieste in materia di previdenza professionale.
Il Pretore aveva calcolato l’importo di CHF 104’510.20 a carico del marito e a favore della moglie in base all’allora applicabile art. 124 CC. Il marito nel suo gravame indica che con il nuovo diritto fa stato l’ammontare delle rispettive prestazioni d’uscita alla data di inoltro della procedura di divorzio, vale a dire al 10 dicembre 2012 ed in quella data il marito risultava aver accumulato una prestazione di uscita di CHF 250’317.35 (invero la valuta era del 30 novembre 2012) e la moglie di CHF 79’587.00 (invero la valuta era del 1° gennaio 2013), pertanto fatte le debite compensazioni l’importo da lui dovuto era di CHF 85’365.17 (CHF 250’317.35 - CHF 79’587.00 = CHF 170’730.35 : 2 = CHF 85’365.17).
Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica del Codice Civile Svizzero sul conguaglio della previdenza in caso di divorzio e la nuova legge prevede il conguaglio dei diritti alla previdenza acquisiti durante il matrimonio anche nel caso in cui uno dei coniugi percepisca già una rendita di invalidità o di vecchiaia al momento in cui è promossa l’azione di divorzio (per quanto non abbia ancora raggiunto l’età del pensionamento: art. 124 CC). Inoltre essa dispone il conguaglio delle prestazioni acquisiste dalla celebrazione del matrimonio fino al momento in cui è promossa la causa di divorzio (art. 122 CC) e non più fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Dal profilo processuale è decisivo così il momento della litispendenza secondo l’art. 62 CPC. Il nuovo diritto è applicabile anche alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 7dbis tit. fin. CC, art. 407b cpv. 1 CPC).
Nel caso concreto il Tribunale d’appello ha dato ragione al marito appellante, il quale sosteneva che ai fini del giudizio fosse determinante per entrambi i coniugi il giorno in cui la petizione di divorzio è stata introdotta, vale a dire il 10 dicembre 2012. A quel momento la moglie non era ancora stata ancora dichiarata invalida dal suo istituto previdenziale, il quale le ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita unicamente il 3 marzo 2014, che se retroattivamente dal 2 ottobre 2013. D’altra parte è ininfluente un caso di previdenza che si verifica durante la causa di divorzio (cfr. Grütter, Der neue Vorsorgeausgleich im Überblick, in: FamPra.ch 2017, pag. 133). Pertanto nel caso concreto il riparto delle prestazioni di uscita fra i coniugi è stato effettuato secondo la regola ordinaria dell’art. 123 cpv. 1 CC (divisione a metà delle prestazioni acquisite) e non secondo la norma particolare dell’art. 124 cpv. 1 CC (che disciplina l’eventualità in cui sia già sopraggiunto un caso di previdenza).
Il Tribunale d’appello - invero senza neppure porsi una domanda se non fosse il caso di ritenere determinante la data della divisione all’entrata in vigore del nuovo diritto, vale a dire al 1° gennaio 2017 - ha accolto la censura del marito e ritenuto i dati previdenziali dei coniugi “sufficientemente vicini alla data del 10 dicembre 2012” per accogliere la richiesta di conguaglio di CHF 85’365.17 in favore della moglie, così come calcolato dal marito. D’altra parte risultano anche agli atti le rispettive dichiarazioni di attuabilità dei due istituti previdenziali, pertanto il ricorso del marito su tale specifico punto è stato accolto.
La sentenza è cantonale e alla data di pubblicazione del presente caso (01.12.2017) a chi scrive non è ancora nota alcuna giurisprudenza del Tribunale federale in materia.
Nel frattempo segnalo due sentenze del Tribunale federale rese specificatamente sull’argomento. Con sentenza del 20 marzo 2018 l’Alta Corte ha precisato che determinante per l’applicazione del vecchio o nuovo diritto è la data in cui è stata resa la sentenza di divorzio, indipendentemente da quando sia stata chiusa l’istruttoria (sentenza TF 5A_819/2017, consid. 10.2.2). Con decisione del 30 aprile 2018 (sentenza TF 5A_710/2017) l’Alta Corte ha confermato che la data determinante per dividere la cassa pensioni in presenza di una procedura giudiziaria avviata prima del 1° gennaio 2017 è quella della litispendenza della procedura di divorzio (in casu promossa nell’aprile 2011), indipendentemente dai motivi per cui la sentenza è stata emanata dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto.
Sul tema del diritto applicabile nel caso in cui la sentenza di divorzio sia stata emanata prima del 1° gennaio 2017 con rinvio della causa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni dopo tale data in applicazione dell’art. 281 cpv. 3 CPC (in relazione con l’art. 25a LFLP e art. 73 LPP), vi sono delle sentenze cantonali che indicano che si applica il vecchio diritto (TC FR 608 2015 222, consid. 1, del 14 agosto 2017; TC VD (CASSO) 2017 355 - PPD 6/16, consid. 3b).
Data modifica: 26/08/2018