Qualifica giuridica di riserve societarie – valore dei beni in caso di diritto di compera

Caso 497 del 16/06/2021

Come vengono considerate le riserve societarie di società che costituiscono beni propri di un coniuge? Quale è il valore determinante di beni oggetti di diritto di compera?

In una sentenza del 2 dicembre 2020 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Se gli utili vengono trattenuti nella società, questi potrebbero essere considerati investimenti a titolo di acquisti nei beni propri. Questo ragionamento non vale tuttavia se gli utili vengono trattenuti per costituire delle riserve aziendali. 

Sentenza TF 5A_391/2020


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati il 20 aprile 1990 e sono genitori di una figlia comune, già maggiorenne; ciascuno di essi ha altri figli, pure già maggiorenni. Le parti vivevano sotto il regime ordinario della partecipazione agli acquisti (art. 196 CC e segg.). Nell'ambito di una pregressa procedura di misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale il Tribunale di prima istanza ha pronunciato la separazione dei beni a partire dal 18 luglio 2008.
Con azione datata 28 maggio 2010, la moglie ha presentato una petizione per la liquidazione del regime matrimoniale, e con petizioni datate 27 settembre 2010 e rispettivamente 2 ottobre 2010 entrambi i coniugi hanno presentato domanda di divorzio. Il procedimento è stato congiunto. La vertenza è proseguita fino al Tribunale federale, laddove è rimasta controversa la liquidazione del regime matrimoniale.

Preliminarmente evidenzio una interessante considerazione del Tribunale federale sulla quantificazione delle pretese. La ricorrente ha chiesto la condanna della controparte al versamento di un importo di "almeno" CHF 460'000.00 di liquidazione del regime matrimoniale. Su questa modalità di quantificazione delle pretese, il Tribunale federale ha indicato che se una parte richiede la condanna al pagamento di un importo minimo, nella misura in cui riforma il giudizio cantonale assegnerà al massimo l'importo minimo richiesto.

Tra le varie censure la ricorrente fa valere una violazione dell'art. 197 cpv. 2 cifra 4 CC in combinato disposto con l'art. 9 Cst. a seguito del mancato computo negli acquisti dei redditi non distribuiti dei beni propri.
Nel caso concreto, non è controverso che le società di proprietà del marito, suoi beni propri, non abbiano versato durante il matrimonio alcun dividendo, ad eccezione degli anni 2007 e 2008.
Se gli utili vengono trattenuti nella società, questi potrebbero essere considerati investimenti a titolo di acquisti nei beni propri. Questo ragionamento non vale tuttavia se gli utili vengono trattenuti per costituire delle riserve aziendali. L’imprenditore diligente deve infatti anche tener conto di eventuali fluttuazioni e garantire la liquidità e quindi la prosperità dell'impresa alimentando le riserve. La presunzione che fossero stati trattenuti degli utili che avrebbero creato un diritto per la moglie ad una ricompensa variabile ai sensi dell'art. 209 cpv. 3 CC doveva essere comprovato dalla moglie medesima sulla base della regola generale dell’onere della prova di cui all'art. 8 CC, ciò che la stessa non ha fatto.

Altro aspetto rimasto controverso fino al Tribunale federale è la vendita di 60 azioni di una società del marito, questa volta suo bene acquisto. Al momento in cui è stata pronunciata la separazione dei beni, il marito deteneva una partecipazione del 60% (suddivisa in 60 azioni nominative) della società XY SA, a valere quali suoi acquisti, che egli ha successivamente venduto, ma ancora durante la procedura di divorzio, ad una persona che deteneva il restante 40%. Nell'accordo il marito ha concesso al suo partner contrattuale un diritto di compera sulle sue 60 azioni società, con possibilità di esercizio del diritto di compera al più presto il 1° gennaio 2017 e al più tardi il 31 gennaio 2020. Il prezzo d'acquisto concordato per l'intero blocco di azioni è stato di CHF 420.000.00. Con lettera del 1° gennaio 2017, il partner contrattuale ha esercitato il diritto di compera.
Per quanto riguarda la data determinante per la valutazione delle azioni, l'efficacia del contratto dipendeva dall'esercizio del diritto concesso all'acquirente. Bisogna distinguere due momenti, cioè la concessione del diritto di compera e il suo esercizio da parte dell'acquirente. Se il valore dell'oggetto della vendita dovesse aumentare nel periodo tra la concessione del diritto di compera e il suo esercizio, questo aumento di valore non ha rilevanza per la liquidazione del regime matrimoniale. Per la valutazione del prezzo d'acquisto sono decisive le circostanze al momento della concessione del diritto di compera. Conti annuali successivi o valori fiscali successivi sono irrilevanti. La valutazione del Tribunale cantonale, secondo cui l'aumento di valore delle azioni tra la concessione del diritto di compera e il suo esercizio va a vantaggio dell'acquirente senza che il contratto debba essere considerato come una donazione (mista), è stata giudicata in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 50 II 370 consid. 1 ... sentenza del 1924!) e di conseguenza conforme al diritto federale.


Data modifica: 13/10/2022

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