Caso 224 del 30/08/2009
In una sentenza del 14 novembre 2008* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
A certe condizioni è possibile il rifiuto della divisione delle prestazioni d’uscita per motivi attinenti alla situazione economica dei coniugi dopo il divorzio.
* Sentenza pubblicata in DTF 135 III 153.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Un tema analogo è stato trattato nel caso-163; in quel caso il Tribunale federale aveva indicato che un patrimonio cospicuo del coniuge creditore non costituisce, di per sé, un motivo per escludere la divisione della previdenza professionale in caso di divorzio. Sempre in quella sentenza il Tribunale federale aveva indicato che per permettere delle deroghe non è sufficiente che l'avvenire economico del coniuge creditore sia economicamente assicurato; il carattere manifestamente iniquo della suddivisione non risulta inoltre dalla semplice differenza di equilibrio tra le capacità finanziarie dei coniugi (Baumann/Lauterburg, Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, N. 58 ad art. 123 CC).
Nel caso concreto il Tribunale federale ha tuttavia concluso diversamente, date le particolari circostanze concrete, pur ribadendo che l’art. 123 cpv. 2 CC va interpretato in maniera restrittiva e che la divisione delle prestazioni d’uscita può essere rifiutata ove appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio, oppure qualora la divisione rappresenterebbe una lesione del divieto dell’abuso di diritto, se un coniuge possa approfittare dei ricavi di un grosso patrimonio.
Nel caso concreto siamo in presenza di una coppia in procedura di divorzio in regime di separazione dei beni, dove la moglie ha acquisito durante il matrimonio una prestazione di libero passaggio di CHF 172'862.10; a livello di patrimonio dispone di un appartamento (che occupa personalmente), di un altro appartamento da lei affittato a CHF 750.00/mensili di una quota parte di un padiglione che non le frutta nulla; inoltre ha dei risparmi per CHF 87'268.00. Il marito dal canto suo ha lavorato durante il matrimonio come indipendente e non ha dunque accumulato alcuna prestazione di uscita, né si è preoccupato di provvedere ad una previdenza professionale. I suoi redditi sono serviti a mantenere un tenore di vita della famiglia molto elevato. Nonostante abbia lasciato l’attività lavorativa nel 1998, i Giudici cantonali gli hanno computato un reddito da lavoro ed un certo capitale dissimulato. Alla luce del fatto che la moglie al proprio pensionamento, che avverrà già nel 2010, percepirà unicamente delle rendite di AVS e LPP, oltre alla pigione dell’appartamento dal lei locato a terzi, senza più alcun diritto agli alimenti, mentre il marito, pur avendo cessato di lavorare da anni, gode di un elevato tenore di vita a seguito dei propri risparmi, anche se non ben definiti, e di entrate pari a CHF 8'600.00 mensili, tenuto conto che il tenore di vita muliebre subirà al pensionamento di quest’ultima un ridimensionamento, il Tribunale federale ha ritenuto giustificato derogare alla divisione a metà della prestazione di libero passaggio acquisita durante il matrimonio dalla moglie, siccome se si dovesse operare una tale divisione, la situazione economica dei coniugi sarebbe ancora più sproporzionata, ciò che condurrebbe ad un risultato manifestamente iniquo.
Nella sentenza TF 5A_214/2009 del 27 luglio 2009 il Tribunale federale ha ribadito e precisato che di principio ogni coniuge ha una pretesa incondizionata alla metà della prestazione d'uscita della previdenza professionale dell'altro risparmiata in pendenza di matrimonio. Un rifiuto parziale o totale della suddivisione entra unicamente in linea di conto qualora essa risulti manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio. In quest'ambito, l'art. 123 cpv. 2 CC deve essere interpretato in modo restrittivo. Quale pretesa fondamentalmente indipendente dalle ulteriori conseguenze accessorie del divorzio, la divisione degli averi della previdenza professionale non dipende dal fatto che l'avente diritto abbia bisogno di denaro. Di principio, una divisione deve anche essere operata qualora la previdenza per la vecchiaia del coniuge creditore sia sufficientemente garantita in base alla sua situazione economica.
Con la sentenza pubblicata in DTF 136 III 455 il Tribunale federale ha ribadito che la pretesa alla compensazione della previdenza sussiste incondizionatamente e indipendentemente dalla prova di un danno alla previdenza causato dal matrimonio o da una determinata ripartizione dei compiti durante il matrimonio. Un patrimonio considerevole e una sicurezza finanziaria non rendono da sole la divisione della prestazione d'uscita manifestamente iniqua.
Data modifica: 30/08/2009