Caso 238 del 31/03/2010
E’ possibile inoltrare una procedura di divorzio basandola su entrambi gli artt. 114 CC e 115 CC?
In una sentenza del 28 agosto 2009 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Il motivo di divorzio dell’art. 115 CC è di principio sussidiario rispetto a quello dell’art. 114 CC. Qualora un coniuge fondi la sua domanda di divorzio su entrambi i motivi, il Giudice deve in primo luogo verificare se i coniugi vivono separati da oltre due anni. Se ciò è il caso, non occorre più decidere se sussista anche un diritto al divorzio fondato sull’art. 115 CC. Qualora una parte chieda il divorzio unicamente sulla base dell’art. 115 CC e il termine di separazione biennale decorra nel corso della procedura, il Giudice non è legittimato a pronunciare il divorzio sulla base dei due anni di vita separata.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi hanno vicendevolmente inoltrato ai Tribunali di due Cantoni differenti varie procedure di divorzio. La moglie ha inoltrato una prima procedura unilaterale di divorzio, basata sull'art. 115 CC (non essendo ancora trascorsi i due anni di separazione di fatto) e successivamente un'ulteriore procedura di divorzio, questa volta basata sull'art. 114 CC (trascorsi i due anni di separazione di fatto); le procedure di divorzio inoltrate dal marito sono state tutte respinte dai Tribunali Cantonali per motivi procedurali.
Il marito sostiene che non avendo la moglie ritirato la prima procedura di divorzio, basata sull'art. 115 CC, la seconda ai sensi dell'art. 114 CC deve essere respinta, sollevando egli l'eccezione di litispendenza.
Il Tribunale federale ha ricordato che la causa di divorzio basata sull'art. 115 CC (rottura del vincolo coniugale, motivi gravi) è sussidiaria rispetto a quella prevista dall'art. 114 CC (divorzio dopo separazione di due anni) (cfr. DTF 126 III 404 conisd. 4b e numerosi riferimenti di dottrina); di conseguenza, quando il richiedente invoca nella medesima azione giudiziaria entrambe le cause, il Tribunale adito deve prima di tutto verificare se sussistano i motivi previsti dall'art. 114 CC; in caso di risposta affermativa, cade l'interesse giuridico ad esaminare le condizioni dell'art. 115 CC.
Se la procedura è stata avviata invocando la causa dell'art. 115 CC e durante la procedura trascorrono i due anni di separazione di fatto, una modifica della causa non è ammissibile e il Tribunale non potrà dunque pronunciare il divorzio ai sensi dell'art. 114 CC. Occorre piuttosto che una parte introduca una nuova procedura facendo riferimento all'art. 114 CC, dopo aver ritirato la prima basata sull'art. 115 CC; la nuova procedura avrà tuttavia anche senso se la prima verrà respinta.
L'eccezione di cosa giudicata non può essere sollevata (sentenza TF 5C.221/2001 del 20 febbraio 2002, consid. 4b e sentenza TF 5C.18/2002 del 14 maggio 2002, consid. 4.3).
In questi casi non è infatti escluso che il coniuge che ha preliminarmente inoltrato la procedura di divorzio secondo l'art. 115 CC abbia un interesse giuridico a far esaminare la causa prevista da questa norma (soprattutto laddove risulta rilevante la data della litispendenza per lo scioglimento del regime matrimoniale, visto l'art. 204. cpv. 2 CC, o per mantenere in essere delle misure cautelari già decise ed evitare di dover inoltrare ulteriori procedure cautelari).
Nel caso concreto l'eccezione di litispendenza dev'essere respinta, siccome se è vero che l'eccezione serve ad evitare che la coesistenza di due procedure giudiziarie portanti sul medesimo oggetto e tra le medesime parti conducano ad eventuali giudizi contraddittori, nel nostro caso abbiamo certo due azioni che portano sul medesimo oggetto (il divorzio), ma il cui fondamento giuridico è diverso (art. 114 CC e art. 115 CC), oltre che ad essere state comunque introdotte davanti al medesimo Giudice.
Data modifica: 31/03/2010