Rappresentanza il figlio da parte del genitore e conflitto di interessi

Caso 466 del 16/02/2020

A quali condizioni un genitore può rappresentare il figlio nelle procedure concernenti il suo mantenimento e quando si deve ammettere l’esistenza di un conflitto di interessi?

In una sentenza del 26 agosto 2019 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il genitore che detiene l’autorità parentale esclusiva sul figlio può in sua rappresentanza introdurre un’azione di mantenimento. Se durante questa procedura il figlio è posto sotto l’autorità parentale di entrambi i genitori, questa sola circostanza non costituisce un conflitto di interessi astratto tra il genitore che ha promosso la causa e figlio. Ciò vale anche nel caso in cui sia chiesto un contributo di custodia / di accudimento.

Sentenza TF 5A_244/2018


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Le parti sono genitori non coniugati di una figlia nata nel 2013, momento in cui l’autorità parentale sulla medesima era attribuita alla sola madre. I genitori si sono separati nel 2014 ed il 6 settembre 2016 l’Autorità Regionale di Protezione (in seguito “ARP”) ha attribuito l’autorità parentale congiunta ad entrambi i genitori, nonché previsto l’affidamento della figlia alla madre, con un determinato diritto di visita a favore del padre. Il 19 maggio 2016 la figlia, rappresentata da sua madre, si è rivolta al Tribunale di prima istanza chiedendo la condanna del padre al versamento di un determinato contributo alimentare. Con decisione 22 dicembre 2016 il padre è stato condannato a pagare un determinato contributo alimentare a favore della figlia. Il padre ha ricorso dapprima al Tribunale superiore ed in seguito al Tribunale federale.

La questione da risolvere è quella legata all’eventuale conflitto di interessi tra madre e figlia per l’azione di mantenimento rivolta nei confronti del padre.
L’art. 304 CC prevede che i genitori rappresentano per legge il figlio verso i terzi, nella misura dell’autorità parentale che loro compete. Nei rapporti interni l’art. 306 cpv. 3 CC prevede che in caso di conflitto (collisione) di interessi, i poteri dei genitori decadono per legge nell’affare di cui si tratta. L’art. 299 CPC prevede che se necessario, il giudice ordina che il figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche. Ciò vale in particolare se i genitori propongono conclusioni differenti in merito al contributo di mantenimento (art. 299 cpv. 2 lett. a) cifra 5 CPC): tale normativa si applica anche alle richieste alimentari presentate in modo indipendente.

La particolarità del caso concreto è che al momento dell’inoltro della richiesta alimentare per il figlio, il 19 maggio 2016, la madre era titolare unica dell’autorità parentale e quest’ultima è stata estesa al padre solo con decisione dell’ARP del 6 settembre 2016. Secondo il Tribunale federale se l’autorità parentale è esercitata ad entrambi i genitori, come è il caso concreto, occorre valutare quanto segue.
Nell’ambito di una procedura tesa alla quantificazione di un contributo alimentare per il figlio non vi è conflitto di interesse e pertanto il genitore richiedente può rappresentarlo, dal momento in cui le conclusioni dei due genitori sono convergenti, oppure se la richiesta tende unicamente alla quantificazione del contributo alimentare per il figlio, oppure, malgrado una richiesta concorrente di alimenti per il genitore e per il figlio, l’Autorità ritiene che la nomina di un curatore di rappresentanza non sia necessaria. In tutti gli altri casi occorre ammettere l’esistenza di un conflitto di interesse. Questi principi si applicano a tutte le procedure di diritto di famiglia, compreso quelle concernenti le procedure indipendenti per la quantificazione del contributo alimentare per il figlio: l’art. 299 CPC può essere dunque applicato per analogia anche a queste procedure alimentari indipendenti.
Ricordiamo infine che dal 1° gennaio 2017 il contributo alimentare per i figli comprende anche il contributo di custodia o di accudimento. Il contributo di custodia o di accudimento copre determinate spese del genitore affidatario. Su questo punto il Tribunale federale si pronuncia evidenziando che vi è innanzitutto la priorità del mantenimento del figlio sugli altri obblighi di mantenimento della famiglia (art. 276 a CC) ed inoltre ritiene che l’interesse del genitore affidatario converga con l’interesse del figlio ad una presa a carico personale da parte di tale genitore. Non vi è dunque alcun conflitto di interessi, neppure astratto, che permetta di giustificare la soppressione del potere di rappresentanza del genitore affidatario.

Per i motivi di cui sopra il ricorso del padre è stato respinto, dal momento che egli ha evocato a torto un conflitto di interessi tra madre e figlio.


Data modifica: 16/02/2020

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