Redditi elevati – calcolo delle eccedenze – sintesi della giurisprudenza

Caso 108 del 19/07/2004

Il solo fatto che il reddito della famiglia è elevato esclude l’applicabilità del calcolo delle eccedenze?

In una sentenza dell’11 maggio 2004* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Solo qualora una parte del reddito venga risparmiata non vi è un’applicazione automatica della regola secondo cui l’eccedenza è divisa a metà fra i coniugi.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La sentenza in questione, resa nell'ambito di una procedura di protezione dell'unione coniugale, che si riferisce ad un caso ticinese, chiarisce e ribadisce alcuni concetti, che qui di seguito riprendo brevemente:

  • Le decisioni emanate dall'ultima istanza cantonale in materia di misure a protezione dell'unione coniugale possono essere impugnate con un ricorso di diritto pubblico fondato sulla pretesa violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 127 III 474 consid. 2a, con rinvii);
  • L'autorità cantonale cade nell'arbitrio quando emana una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità. Tuttavia, l'arbitrio non si realizza già per il semplice fatto che le conclusioni del giudice di merito non corrispondono a quelle del ricorrente o ad altre, altrettanto sostenibili o addirittura migliori. Nella procedura del ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale annulla la decisione cantonale quando essa risulti insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1 con rinvii);
  • In virtù dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC il giudice delle misure di protezione dell'unione coniugale stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro, fissandoli in applicazione dell'art. 163 cpv. 1 CC;
  • Il legislatore non ha prescritto alcun metodo per calcolare tali contributi pecuniari. Fra i metodi utilizzati e ritenuti conformi al diritto federale vi è segnatamente quello consistente nello stabilire i fabbisogni dei coniugi, di soddisfarli con il reddito complessivo della coppia e di ripartire a metà l'eccedenza (il cosiddetto "calcolo delle eccedenze"). Tale metodo è unicamente una possibilità e non un modello obbligatorio (sentenza 5P.352/2003 consid. 2.1);
  • La giurisprudenza ne ha già escluso, al fine di evitare una ridistribuzione del patrimonio rispettivamente una liquidazione anticipata del regime matrimoniale, l'applicazione nel caso in cui sia dimostrato che i coniugi non destinavano - durante la vita in comune - la totalità dei redditi al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 314 consid. 4b);
  • Salvo casi eccezionali, il limite superiore del diritto al mantenimento è, in linea di principio, costituito dal tenore di vita concordato e vissuto dai coniugi fino alla cessazione della vita comune (DTF 118 II 376 consid. 20b; sentenza 5P.231/2000 consid. 3a, pure riprodotto in: FamPra.ch 2001 pag. 764; cfr. anche DTF 128 III 65 consid. 4a).

Nel caso concreto il Tribunale federale si è soffermato in particolare sull'applicabilità del calcolo adottato dal Tribunale d'appello ossia, conformemente alla costante giurisprudenza cantonale, il calcolo delle eccedenze, considerato come il reddito della famiglia (marito e moglie, dato che i figli sono ormai maggiorenni) fosse di fr. 24'000.--mensili circa (reddito del marito, la moglie non lavorando). Pur ammettendo che si tratta di un alto reddito, il Tribunale d'appello ha considerato comunque applicabile il calcolo delle eccedenze, in particolare siccome i coniugi, salvo una minima parte, non hanno accumulato risparmi durante il matrimonio, per cui di riflesso si presume che l'intero reddito fosse consacrato alla famiglia: da qui l'applicabilità del calcolo delle eccedenze anche in presenza di redditi alti.
Il Tribunale federale ha confermato questa giurisprudenza, nell'ambito del proprio potere di annullare la sentenza limitatamente al caso di arbitrio, precisando che solo qualora una parte del reddito venga risparmiata non vi può essere un'applicazione automatica della regola secondo cui l'eccedenza è divisa a metà fra i coniugi; non avendo dimostrato il marito tale fatto, il calcolo delle eccedenze si è dimostrato applicabile anche nel caso concreto, in presenza di un alto reddito, proprio perché senza risparmi considerevoli si presume che tutto il reddito sia stato speso dai coniugi.
D'altra parte il marito non è stato in grado di dimostrare, come da lui affermato, la tesi secondo cui consacrava alla moglie (e ai figli) una percentuale inferiore del proprio reddito, non avendo egli fornito informazioni sulle spese familiari sostenute, così che anche tale sua argomentazione, di per sé sostenibile, non ha potuto essere seguita dai Giudici.

* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5P.439/2003.


Data modifica: 19/07/2004

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