Redditi elevati – obbligo di locare un appartamento di vacanze o un appartamento gravato da diritto di abitazione

Caso 195 del 13/05/2008

In caso di redditi elevati, ossia di condizioni finanziarie particolarmente agiate, è possibile imporre ad un coniuge di locare un appartamento che ha sempre utilizzato per le sue vacanze o un appartamento gravato da diritto di abitazione?

In una sentenza del 16 agosto 2007*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Qualora il beneficiario di un contributo di mantenimento abbia diritto alla conservazione dell’elevato tenore di vita vissuto durante la comunione domestica, non è lecito imputargli il reddito che deriverebbe dalla locazione del suo appartamento di vacanza all’estero ed esigere così che lui non lo utilizzi più per le ferie. Inoltre, al coniuge beneficiario del contributo di mantenimento non può essere imposto un reddito ipotetico derivante dalla locazione di parte di un fondo dal lui abitato sulla base di un diritto d’abitazione. Il diritto d’abitazione costituisce invero un diritto personale, sicché una locazione a terzi può entrare in considerazione unicamente con il consenso del proprietario del fondo.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nel caso concreto siamo in presenza di due coniugi in procedura di divorzio con alle spalle un matrimonio di lunga durata (segnatamente di 25 anni); il reddito del marito è da considerarsi elevato (ca. CHF 20'000.00 mensili); alla moglie, di 60 anni, non può essere imposto di iniziare un'attività lavorativa; risulta tuttavia proprietaria di due fondi, uno di vacanza in Grecia e uno a Londra, locato a CHF 1'600.00 mensili; abita in un appartamento per il quale beneficia di un diritto di abitazione.
Per quanto concerne l'abitazione di vacanze in Grecia, vista la lunga durata del matrimonio e il diritto della moglie di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio (DTF 129 III 7, consid. 3.1), non si può pretendere che la medesima rinunci alle vacanze in tale abitazione e provveda a locarla a terzi per poterne ricavare una pigione.
Per quanto concerne l'appartamento da lei abitato, a maggior ragione non si può pretendere che lo dia in locazione a terzi ricavandone un reddito, già per il solo motivo che per poter locare a terzi un diritto di abitazione (art. 777 CC) occorre il consenso del proprietario (cfr. ad es. P.H. Steineuer, Les droits réels, Tomo III°; 3e ed., 2003, n° 2498 et 2506b) e ciò anche se, come nel caso concreto, la proprietaria dell'abitazione è la madre della moglie.
Naturalmente per l'appartamento di Londra non vi sono per contro motivi per non continuare a considerare l'entrata di CHF 1'600.00 mensili a favore della moglie.

* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5A-57/2007. Estratto della sentenza pubblicata in FamPra 1/2008, N. 7.


Data modifica: 13/05/2008

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