Caso 503 del 01/10/2021
Quale è il reddito determinante da considerare nel calcolo del contributo alimentare post divorzio? Occorre considerare nella sentenza l’ipotesi di un futuro aumento dell’età pensionabile delle donne?
In una sentenza del 2 giugno 2021 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Quando si calcolano gli alimenti post-matrimoniali con il metodo a due fasi (il cosiddetto “calcolo delle eccedenze”), il reddito che i coniugi avevano a disposizione mentre vivevano insieme deve essere utilizzato per determinare qualsiasi (eventuale) eccedenza. È l’eccedenza risultante da questo reddito che riflette l’ultimo tenore di vita vissuto dalle parti.
Un futuro cambiamento legislativo (come ad es. l’aumento dell’età pensionabile delle donne) va considerato nella sentenza di divorzio solo in caso di certezza o alto grado di probabilità.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati il 26 settembre 1990, hanno avuto due figli (ora maggiorenni); si sono separati il 1° marzo 2013. Il 2 marzo 2015 il marito ha presentato un’azione di divorzio unilaterale. Il divorzio è stato pronunciato il 6 giugno 2018, unitamente alla regolamentazione delle relative conseguenze accessorie. Controverso e oggetto di ricorso è il punto sul calcolo del contributo alimentare a favore della moglie. I giudici cantonali hanno applicato il cosiddetto calcolo delle eccedenze facendo in particolare riferimento ai redditi esistenti alla pronuncia del divorzio. Il marito non ha condiviso questa metodologia di calcolo.
Il Tribunale federale innanzi tutto ha rammentato che in presenza di un matrimonio che ha influito sulla vita coniugale (“lebensprägend”), per il calcolo degli alimenti a favore del coniuge dopo il divorzio, occorre procedere in tre fasi (v. anche sentenza TF 5C.149/2004 del 6 ottobre 2004, consid. 4.2 – cfr. caso 198). Ha in seguito pure rammentato che il punto di riferimento per il mantenimento dovuto è, in linea di principio, il tenore di vita vissuto in comune dai coniugi durante il matrimonio, tenuto conto delle spese supplementari dovute al divorzio (cfr. DTF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; sentenza TF 5A_709/2017 del 3 aprile 2018 consid. 3.3). Quando si calcolano gli alimenti post-matrimoniali con il metodo a due fasi (il cosiddetto “calcolo delle eccedenze”), il reddito che i coniugi avevano a disposizione mentre vivevano insieme deve essere utilizzato per determinare qualsiasi (eventuale) eccedenza. È l'eccedenza risultante da questo reddito che riflette l'ultimo tenore di vita vissuto dalle parti.
Nel caso concreto il ricorrente lamenta, a giusta ragione, che i giudici cantonali, nel calcolare il contributo alimentare a favore della moglie, abbiano preso come base l'eccedenza che le parti hanno raggiunto dopo la separazione, considerando l'attuale reddito totale della famiglia con i fabbisogni attuali. Nella misura in cui questo reddito totale supera l'ultimo reddito guadagnato durante la convivenza coniugale, il surplus risultante non riflette l'ultimo tenore di vita comune, ma piuttosto quello dopo la separazione. Un tale risultato non è compatibile con il diritto federale (cfr. sentenza TF 5A_24/2016 del 23 agosto 2016 consid. 4.1.2 e sentenza TF 5A_891/2018 del 2 febbraio 2021 consid. 4.4). L'appello su questo punto è stato considerato fondato.
Va inoltre evidenziato che al consid. 5 della sentenza qui trattata è stato affrontato l’argomento della durata del contributo alimentare, laddove il ricorrente non ha contestato fosse dovuto fino al pensionamento ordinario, ma ha chiesto, senza successo, di limitare l'obbligo di mantenimento al febbraio 2027, vale a dire la sua età di pensionamento; ha fatto notare che in futuro se l'età pensionabile per le donne fosse portata a 65 anni, egli andrebbe in pensione prima della convenuta.
A mente del Tribunale federale non è criticabile che il tribunale cantonale non abbia tenuto conto nella sentenza di divorzio della possibilità, solo più o meno remota, di un futuro cambiamento del diritto: la considerazione del ricorrente andrebbe ritenuta solo in caso di certezza o alto grado di probabilità (sentenza TF 5C.52/2007 del 12 luglio 2007 consid. 2; sentenza TF 5A_593/2017 del 24 novembre 2017 consid. 6.3), il che non è precisamente il caso qui. Giusto per contro il rinvio fatto dai giudici cantonali all’eventualità di un procedimento di modifica della sentenza di divorzio qualora la modifica in questione si verificasse (DTF 138 III 289 consid. 11.1.1; cfr. anche DTF 141 III 376 consid. 3.3.1).
Data modifica: 01/10/2021