Reddito ipotetico – coniuge in formazione

Caso 206 del 16/11/2008

E’ possibile conteggiare un reddito ipotetico ad un coniuge che si trova in procedura di misure a protezione dell’unione coniugale, di separazione o divorzio e che sta svolgendo una formazione professionale?

In una sentenza dell’11 marzo 2008 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Da una cittadina brasiliana che vive in Svizzera dall’anno 2000, che dispone di una laurea straniera in giurisprudenza e in psicologia, e che per di più parla tre lingue, si può esigere che consegua un reddito mensile di CHA 3000.00. Ciò vale anche qualora essa studi all’università in Svizzera, nella misura in cui tale decisione non può essere ricondotta a entrambi i coniugi.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Sul concetto di reddito potenziale rimando al caso-185 e riferimenti.
La presente fattispecie tratta di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale in cui i coniugi non hanno più alcuna intenzione di riconciliarsi. La moglie, cittadina brasiliana, si trova in Svizzera dal 2000; nel suo paese d'origine ha conseguito una licenza in diritto e una in psicologia all'Università in cui ha in seguito lavorato per 12 anni quale cancelliere giurista. Nel 2004 ha ottenuto a Losanna il diploma di studi approfonditi in diritto internazionale economico; conosce bene il portoghese, l'inglese e il francese (abita in svizzera romanda). Dall'ottobre 2005 è iscritta alla facoltà di diritto all'Università di Losanna in vista di ottenere, probabilmente nel 2007, l'equivalenza della sua licenza in diritto conseguita in Brasile. Nel frattempo ha svolto dei lavori temporanei (cura di bambini, vendita di prodotti di bellezza, ecc.). Il Tribunale cantonale di Losanna le ha conteggiato un reddito potenziale di CHF 1'500.00 mensili, tenendo in considerazione i redditi accessori nel frattempo da lei conseguiti.
Secondo il Tribunale federale non sarebbe sostenibile ritenere che alla moglie non debba essere computato un reddito potenziale per un'attività a tempo pieno; diverso sarebbe se la moglie non avesse alcuna formazione professionale (cfr. art. 125 cpv. 2 cifra 7 CC, applicato per analogia), ciò che non è il caso nella presente fattispecie, e dato che la moglie si è iscritta all'Università a Losanna parecchi mesi dopo la separazione di fatto, non si può pretendere che il marito debba sopportare l'onere di questa formazione supplementare.
Il Tribunale federale conclude indicando che dunque è giustificato computare un reddito potenziale alla moglie di CHF 3'000.00 mensili.

Personalmente devo dire che il principio di ritenere addirittura arbitrario il giudizio del Tribunale cantonale di Losanna, che aveva ritenuto un reddito potenziale di soli CHF 1'500.00 mensili, per un'attività a tempo parziale (anche per permettere all'interessata di terminare la propria formazione universitaria a Losanna) è sorprendente. E' vero che l'interessata aveva già una formazione, ma è altrettanto vero che quella che stava ora ultimando, iniziata un anno dopo la separazione di fatto (quest'ultima è del 2004) e che sarebbe terminata nel 2007, non era certo sproporzionata. D'altra parte è ben altamente verosimile che con una licenza in diritto l'attività lavorativa a tempo pieno della moglie le avrebbe garantito la copertura del suo fabbisogno, ciò che con un importo di CHF 3'000.00 mensili non è ancora certo.
Non condivido l'arbitrarietà della decisione dei Giudici cantonali, siccome pone un principio (quello di giustificare il computo di un reddito potenziale al termine di una formazione professionale) che vede la sua applicazione anche nei casi in cui si è in presenza (questa volta non nel caso concreto) di matrimoni di lunga durata, dove si potrebbe giustificare di prevedere un contributo alimentare anche dopo la pronuncia del divorzio e magari in modo duraturo. In questi casi la moglie, con una formazione analoga a quella della cittadina brasiliana oggetto del caso, potrebbe allora tranquillamente affermare di non essere obbligata a dover migliorare la propria formazione professionale e accontentarsi di guadagnare CHF 3'000.00 mensili; se ci si trovasse di fronte ad un matrimonio di lunga durata (oltre 10 anni) e ad un marito con uno stipendio medio-alto, con un conseguente buon tenore di vita della famiglia, il risultato paradossale potrebbe essere di condannarlo a pagare un contributo di mantenimento duraturo, dato che con i CHF 3'000.00 mensili di reddito la moglie non potrà mai mantenere il tenore di vita goduto durante la vita comune.

* Sentenza non pubblicata nella Raccolta Ufficiale del Tribunale federale, ma reperibile su internet: 5A_681/2007/viz.


Data modifica: 16/11/2008

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland
Codewayz WEBSITE