Caso 19 del 15/08/2000
Quale è l'estensione del diritto di visita del genitore non affidatario? Quale è la prassi in Ticino?
In una sentenza del 22 settembre 1999* il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Il diritto di visita deve essere determinato nel modo oggettivamente più preciso possibile, all'occorrenza anche d'ufficio. Per principio il diritto di visita a ragazzi in età scolastica comprende – nel Ticino – un fine settimana su due, oltre alcune settimane durante le vacanze (per il resto della Svizzera v. DTF 101 II 200 consid. 3 a con rinvio a Schwenzer, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 273). La prassi giudiziaria ticinese concede, come minimo, due settimane durante le sole vacanze estive, oltre una settimana alternativamente a Natale e Pasqua. Considerato che il diritto di visita tende viepiù a estendersi per il bene del figlio, tanto che nella Svizzera Romanda il genitore non affidatario ottiene – di regola – un diritto di visita pari alla metà di tutte le vacanze scolastiche (DTF 101 II 200 consid. 3 a), in un caso in cui non si impongono restrizioni per il bene del figlio appare giustificato fissare un diritto di visita che comprenda almeno una settimana durante le vacanze scolastiche di Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o carnevale e tre settimane durante le vacanze estive.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
L'aspetto della regolamentazione delle relazioni personali tra genitori e figli è uno degli argomenti più delicati del diritto di famiglia. Di principio sono i genitori che devono regolamentarle ed il Giudice esamina unicamente se quanto concordato rispetti il bene dei figli. A questo proposito ha anche il dovere di sentire i figli, salvo circostanze particolari dovute all'età o ad altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 CC - dal 01.01.2011 art. 298 CPC-CH). Questo principio è di fondamentale importanza siccome non è come nel diritto di famiglia che l'accordo delle parti (i genitori) sia da considerare fondamentale. Il Giudice dunque cerca di non imporre nulla, limitandosi a verificare se il bene dei figli è considerato debitamente dai genitori.
Tuttavia in caso di disaccordo o di impossibilità ad omologare un accordo genitoriale, il Giudice deve decidere. Per costante giurisprudenza la decisione viene presa secondo la prassi vigente nel Cantone dove il Giudice pronuncia la decisione. Come si evince dalle considerazioni sopra espresse dal Tribunale d'appello, la prassi in Ticino si sta evolvendo.
Se da un lato per bambini in tenera età un diritto di visita restrittivo appare giustificato, per figli più grandi o adolescenti è auspicabile estendere le relazioni personali del genitore non affidatario; condivido pienamente in tale senso la prassi della Svizzera Romanda, sempre che il bene della prole non sia messo in pericolo.
Sul medesimo argomento cfr. sentenza di data più recente in caso-110
* Sentenza pubblicata in FAMPRA 2/2000, pag. 320 (su internet si trova solo la massima, mentre l'intera sentenza è pubblicata sulla rivista).
Data modifica: 15/08/2000