Restituzione di una provisio ad litem al termine della procedura giudiziaria

Caso 485 del 16/12/2020

Una provisio ad litem pagata durante la procedura giudiziaria deve essere restituita al termine della stessa?

In una sentenza del 20 maggio 2020 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Quale prestazione provvisoria, l’anticipazione delle spese di causa deve in linea di principio rimborsata, rispettivamente imputata sulle contropretese patrimoniali e/o di procedura civile, nel quadro della liquidazione delle spese giudiziarie. Tuttavia, a certe condizioni il giudice può derogare a tale principio per ragioni di equità.

DTF 146 III 203


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati nel 2004 e dalla loro unione è nato un figlio. Dopo una pregressa separazione, nel 2013 il marito ha inoltrato una procedura di divorzio unilaterale basata sull’art. 114 CC. Con decisione del 9 febbraio 2015 il giudice ha condannato il marito a pagare alla moglie una provisio ad litem di CHF 8'000.00 per la procedura di divorzio. La sentenza di divorzio di primo grado è stata resa il 29 giugno 2018; dopo il giudizio del Tribunale d’appello, la vertenza è giunta al Tribunale federale anche per la questione della richiesta del marito di vedersi restituire l’importo della provisio ad litem. In prima istanza le spese di giustizia sono state ripartite tra le parti in ragione di metà ciascuno, mentre le ripetibili (spese legali) sono state compensate (ciascuna parte ha fatto fronte alle spese del proprio patrocinatore).

Le norme sulla ripartizione delle spese processuali del diritto processuale civile, secondo cui il riparto definitivo deve essere fissato nella sentenza di divorzio, non sono in relazione all'obbligo materiale del coniuge di anticipare le spese del contenzioso all’altra parte (la provisio ad litem). Il beneficiario di tale anticipo, che non dispone egli stesso dei fondi necessari, deve poter difendere i propri interessi in sede giudiziaria con tale prestazione (sentenza TF 5A_170/2011 del 9 giugno 2011, consid. 4.3). La provisio ad litem, come lo dice il termine stesso, è un anticipo provvisorio. Ne consegue che il coniuge che ha pagato all’altro tale anticipo, a seconda dell'esito del procedimento, può in linea di principio chiederne il rimborso o pretendere la compensazione con le sue pretese di regime matrimoniale o altre pretese civili (sentenza TF 5A_170/2011, consid. 4.3 sopra citata; sentenza TF 5P.395/2001 del 12 marzo 2002, consid. 1; v. anche DTF 85 I 1, consid. 3). Proprio come l'obbligo di effettuare il pagamento di una provisio ad litem, anche l’obbligo di rimborso è radicato nel diritto materiale matrimoniale e di conseguenza l'obbligo di restituzione non ha nulla a che fare con la ripartizione delle spese processuali (art. 106 CPC e segg.; v. anche sentenza TF 5A_590/2019 del 13 febbraio 2020, consid. 3.3 (v. anche caso 475); sentenza TF 5A_777/2014 del 4 marzo 2015, consid. 6.2; sentenza TF 5A_784/2008 del 20 novembre 2009, consid. 2), bensì con la liquidazione delle spese giudiziarie (art. 111 CPC). Pertanto, ad esempio se al coniuge che ha ricevuto la provisio ad litem vengono concesse delle ripetibili nella decisione finale, l’importo va compensato con la provisio ad litem ricevuta. Allo stesso modo, un coniuge va obbligato a rimborsare la provisio ad litemall'altro coniuge se ad esempio deve sostenere egli stesso le proprie spese legali in base alla ripartizione finale delle spese giudiziarie (vale a dire quando le ripetibili sono compensate).

A prescindere da quanto sopra, la giurisprudenza ammette che un rimborso integrale della provisio ad litempotrebbe rivelarsi in determinati casi iniquo (art. 4 CC). L'equità di esentare una parte in una controversia matrimoniale dal rimborso parziale o integrale della provisio ad litem lo si deve considerare valutando la situazione economica delle parti dopo l'esito della procedura di divorzio. Una deroga al principio del rimborso si giustifica unicamente se a dipendenza delle circostanze concrete del singolo caso non si possa pretendere dal beneficiario la restituzione integrale dell’importo ricevuto.

Nel caso concreto il marito aveva chiesto in corso di causa la restituzione della provisio ad litem. Se ed in quale misura il coniuge beneficiario debba restituire l’anticipo non dipende solo dalla liquidazione delle spese giudiziarie, ma dipende anche dalla situazione economica delle parti dopo la conclusione della procedura di divorzio.

Tenuto conto che si tratta di una questione di apprezzamento, non sta al Tribunale federale decidere, come se fosse una prima istanza, se e in quale misura considerazioni di equità ostacolino il rimborso dell'anticipo per le spese legali. La questione è stata pertanto rinviata al Tribunale cantonale per una nuova decisione su questo punto.

 

Da notare che il Tribunale federale non ha colto l’occasione per risolvere l’eterna diatriba, ancora oggi attuale, sulla base legale materiale della provisio ad litem (se art. 159 cpv. 3 CC o art. 163 CC), anche quando ha precisato che il ricorrente ha sostento erroneamente che secondo l’Alta Corte non potesse essere l’art. 159 cpv. 3 CC: “Die Sichtweise des Beschwerdeführers, dass der Prozesskostenvorschuss nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht mit der Unterhaltspflicht gemäss Art. 159 Abs. 3 ZGB "vergleichbar" sei, trifft in ihrer Absolutheit somit nicht zu” (consid. 6.3).


Data modifica: 16/12/2020

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