Restrizione del potere di disporre – separazione dei beni italiana

Caso 447 del 16/04/2019

In caso di regime della separazione dei beni, è giustificata una decisione di restrizione del potere di disporre a tutela degli “obblighi patrimoniali derivanti dall’unione coniugale”?

In una sentenza del 17 luglio 2018 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Se  i coniugi sono soggetti per dichiarazione equiparata a una convenzione alla separazione dei beni secondo gli art. 215 segg. del Codice civile italiano, tale regime continua ad applicarsi anche dopo il loro trasferimento in Svizzera. Un coniuge non può quindi invocare la messa in pericolo di “obblighi patrimoniali derivanti dal­l’unione coniugale” da parte dell’altro per ottenere restrizioni del potere di disporre sulla scorta di pretese che gli derivino dalla separazione dei beni.

Sentenza I CCA 11.2016.127


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi, cittadini italiani, si sono sposati a in Italia l'8 settembre 2007, adottando il regime della separazione dei beni. In seguito il marito ha raggiunto la moglie in Ticino, dove questa risiedeva da qualche mese e aveva già vissuto in precedenza. Il 17 luglio 2014 la moglie si è rivolta al Pretore chiedendo delle misure a protezione dell'unione coniugale. Il marito ha lasciato il 18 ottobre 2014 l'abitazione comune (intestata alla moglie) per trasferirsi altrove.

L'8 luglio 2016 il marito ha adito il Pretore perché vietasse cautelarmente alla moglie, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, “di disporre, gravare o di disporre in qualsiasi maniera” senza il suo consenso della particella che costituisce l’abitazione coniugale. 

Garantito il contraddittorio, statuendo l'11 novembre 2016 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore ha respinto l’istanza.

Contro la sentenza appena citata il marito è insorto al Tribunale d’appello.

Nell'appello il marito ha fatto valere in primo luogo che il regime della separazione dei beni adottato al momento del matrimonio in Italia “non è stato confermato” dopo il trasferimento in Svizzera. Ciò premesso, egli ha allegato di avere investito nell'abitazione coniugale intestata alla moglie non meno di CHF 1’576’831.89.

Ora, al momento del matrimonio le parti hanno dichiarato di adottare il regime della separazione dei beni, dichiarazione che l'ufficiale di stato civile ha inserito nel­l'atto di matrimonio. L'art. 162 cpv. 2 del Codice civile italiano consente infatti agli sposi di instaurare il regime della separazione dei beni in via semplificata, tramite una dichiarazione di scelta registrata nell'atto di matrimonio, senza doversi rivolgere a un notaio per stipulare una convenzione apposita. La dichiarazione all'ufficiale di stato civile equivale a una convenzione di separazione dei beni, la quale però dev'essere semplice. Se i coniugi intendono dar vita a una convenzione più articolata, devono far capo a un notaio (Anelli/Sesta, Regime patrimoniale della famiglia, vol. III, Milano 2002, pag. 479 a metà). Ora, nel diritto internazionale privato svizzero i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge scelta dai coniugi medesimi (art. 52 cpv. 1 LDIP). Se costoro sono legati da una convenzione matrimoniale, un cambiamento di domicilio non influisce sul diritto applicabile (art. 55 cpv. 2 LDIP).  

In concreto le parti risultano soggette per dichiarazione equiparata a una convenzione – dopo quanto si è visto – alla separazione dei beni secondo gli art. 215 segg. del Codice civile italiano, regime che continua ad applicarsi perciò anche dopo il loro trasferimento in Svizzera. 

Il marito lamenta l’errata applicazione dell’art. 178 CC. 

A norma dell'art. 178 cpv. 1 CC, se appare necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale (in specie per assicurare aspettative in materia di liquidazione del regime matrimoniale), il giudice può – a istanza di un coniuge – subordinare al consenso del­l'altro la disposizione di determinati beni. La norma si riferisce ai casi in cui un coniuge possa mettersi nell'impossibilità di far fronte ai propri obblighi verso l'altro, sia che tali obblighi derivino dagli effetti generali del matrimonio sia che derivino dal regime dei beni.

Per ottenere una restrizione del potere di disporre la verosimiglianza basta affinché il giudice prenda le appropriate misure conservative (art. 178 cpv. 2 CC). Siccome una misura a tutela dell'unione coniugale ha carattere provvisorio, la durata di una restrizione del potere di disporre va di regola limitata nel tempo (sentenza TF 5A_593/2017, consid. 7.2.1 con richiamo, del  24 novembre 2017).

Alla luce della dottrina vanno distinte le seguenti due ipotesi:

  1. Mette a rischio “le basi economiche della famiglia” il coniuge che svende beni del patrimonio coniugale, che procede a liberalità sconsiderate, che trasferisce fiduciariamente beni a terzi, aliena o ipoteca immobili senza motivo, pregiudicando il tenore di vita familiare. Non è necessario invece che quel coniuge pregiudichi il fabbisogno della famiglia calcolato secondo il minimo esistenziale del diritto esecutivo.
  2. Mette a rischio “obblighi patrimoniali derivanti dal­l'unione coniugale” il coniuge che compromette il mantenimento della famiglia previsto dall'art. 163 cpv. 1 CC (non dall'art. 125 CC, che riguarda una pretesa postmatrimoniale), come pure – ma dipende dai casi – la somma a libera disposizione dell'altro coniuge (art. 164 CC) o il contributo straordinario dovuto a un coniuge che collabora o che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro (art. 165 CC). Mette a rischio altresì “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” il coniuge che espone a pericolo le pretese derivanti all'altro coniuge dal regime dei beni, che si tratti – per limitarsi alla partecipazione agli acquisti – del diritto al­l'au­mento (art. 215 segg. CC), alla partecipazione al plusvalore (art. 206 CC), al compenso tra acquisti e beni propri (art. 209 CC) o all'attribuzione di suppellettili (art. 219 CC).

Orbene, nel regime della separazione dei beni non sussiste alcun patrimonio coniugale da liquidare. La separazione dei beni è, in pratica, un'assenza di regime. Un coniuge non può quindi invocare la messa in pericolo di “obblighi patrimoniali derivanti dal­l'unione coniugale” da parte dell'altro per ottenere restrizioni del potere di disporre sulla scorta di pretese che gli derivino dalla separazione dei beni.

Non si disconosce che un coniuge può vantare crediti verso l'altro coniuge, anche qualora viva nella separazione dei beni, in esito allo scioglimento di reciproci rapporti di dare e avere. Non si tratta però di pretese specificatamente legate al diritto matrimoniale. La circostanza ch'esse vadano liquidate – al più tardi – nell'ambito di una causa di divorzio non consente perciò di ottenere restri­zioni del potere di disporre su beni del­l'altro coniuge in base al­l'art. 178 CC.

Nella fattispecie il marito non pretende più, nell'appello, che la moglie esponga a pericolo il sostentamento della fami­glia. Fa valere unicamente ch'essa mette a repentaglio le aspettative patrimoniali di lui in vista del divorzio, aspettative connesse ai beni che egli ha investito – direttamente o attraverso la fiduciaria del suocero – nel­l'acquisto e nell'edificazione dell’abitazione coniugale intestata alla moglie. Il problema è che non si tratta di pretese specificatamente legate al diritto matrimoniale, né si comprende come l'appellante potrebbe dedurre aspettative patrimoniali da una separazione dei beni. Certo, in concreto le parti sono assoggettate a un regime del diritto italiano, tuttavia nemmeno l'interessato adombra l'ipotesi che sotto questo profilo la separazione dei beni secondo il diritto italiano si distanzi da quella del diritto svizzero. Per quanto è dato a divedere, anche nel diritto italiano un coniuge cha ha apportato migliorie o eseguito ”addizioni” a beni dell'altro può sì vantare diritti, ma non in liquidazione del regime matrimoniale (Anelli/Sesta, op. cit., pag. 531 segg.). Nel caso in esame non si ravvisano quindi i presupposti per un'applicazione dell'art. 178 CC.


Data modifica: 16/04/2019

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