Retroattività delle decisioni che modificano i contributi di mantenimento fissati a titolo cautelare

Caso 543 del 16/06/2023

Da quando decorrono gli effetti delle decisioni cautelari che modificano i contributi di mantenimento fissati a titolo cautelare (o nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale)?

In una sentenza del 29 agosto 2022, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nell’ambito dei contributi di mantenimento, la decisione che modifica le misure cautelari può avere effetto – al più presto – dal momento della presentazione della domanda (o da una data successiva), fermo restando che la decisione su quando esplica i suoi effetti è decisa dal giudice secondo il suo apprezzamento. Una retroattività a partire da un momento precedente alla presentazione della domanda è possibile solo per motivi molto particolari, come ad esempio un luogo di residenza sconosciuto o un’assenza dal paese del debitore, una grave malattia del creditore o un comportamento di una delle parti contrario alla buona fede.

Sentenza TF 5A_505/2021


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati nel 2009 e sono i genitori di un figlio, nato il 1° agosto 2009. La coppia si è separata nell'estate del 2010. Dopo la separazione, il rapporto tra le parti è rimasto conflittuale e sono state emanate numerose decisioni giudiziarie. Nel 2016 la moglie ha dato alla luce due gemelle, il cui padre non è il marito.
Il 29 giugno 2012 la moglie ha presentato una domanda unilaterale di divorzio. Precedentemente era stata avviata una procedura di misure a protezione dell’unione coniugale, terminata con una decisione di prima istanza del 15 marzo 2013 e una di seconda istanza del Tribunale cantonale dell’8 novembre 2013, laddove la moglie è stata condannata a versare al marito per il figlio, affidatogli già in prima istanza, un contributo alimentare di CHF 1'330.00 mensili a partire dal 15 marzo 2013.
Il divorzio è stato poi pronunciato con decisione del 5 dicembre 2017, laddove è stato indicato che la ex moglie doveva versare all’ex marito per il figlio un importo di CHF 1'220.00 mensili dal 1° aprile 2016 e di CHF 820.00 mensili dal 18 luglio 2016. In seconda istanza, con decisione dell’11 dicembre 2018, il giudizio del primo giudice è stato modificato e indicato che la ex moglie non dovesse più alcun alimento per il figlio a partire dal 23 gennaio 2018; l’incarto è poi stato ritornato al primo giudice per una nuova decisione sul diritto di visita.
L’8 ottobre 2019 la ex moglie ha chiesto la modifica del precedente assetto alimentare in essere, chiedendo ed ottenendo il decadimento del contributo alimentare da lei dovuto a partire dal 23 gennaio 2018. Passando dal Tribunale superiore, l’incarto è poi giunto al Tribunale federale a seguito di un ricorso dell’ex marito.

Una delle censure sollevate dal ricorrente, e qui trattata, è stata quella laddove ha lamentato che il Tribunale cantonale avesse agito in modo arbitrario, stabilendo la revoca del contributo di mantenimento con effetto retroattivo al 23 gennaio 2018. Il Tribunale cantonale ha osservato che tale data era sì anteriore al deposito della domanda di modifica delle misure cautelari dell'8 ottobre 2019, ma che, alla luce della sentenza cantonale dell'11 dicembre 2018 - che, si ricorda, ha deciso nel merito degli effetti del divorzio e ha fatto decadere il contributo di mantenimento del figlio a partire dal 23 gennaio 2018 -, l'ex coniuge avrebbe dovuto in ogni caso aspettarsi che il contributo di mantenimento cautelare sarebbe stato soppresso a partire da tale data. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che sarebbe stato difficile giustificare il mantenimento del contributo di mantenimento oltre il 23 gennaio 2018, quando le circostanze che giustificano la sua modifica erano già sorte a quella data, e che la sua soppressione sarebbe stata possibile sia nel procedimento di divorzio sia in quello per i provvedimenti cautelari.

Secondo la giurisprudenza, la sentenza di divorzio passa parzialmente in giudicato quando il principio del divorzio non è più in discussione (DTF 142 III 193, consid. 5.3; DTF 128 III 121, consid. 3b/bb; sentenza TF 5A_952/2019 del 2 dicembre 2020, consid. 9.1.1 e riferimenti). Qualora - come nel caso di specie - l'autorità di ricorso si pronuncia solo su alcuni degli effetti accessori controversi e rinvia la causa al giudice di grado inferiore per una nuova decisione, il procedimento prosegue e non si conclude fino a quando non siano stati definiti tutti gli effetti accessori del divorzio (DTF 134 III 426, consid. 1.2; sentenza TF 5A_136/2019 del 28 agosto 2019, consid. 4.1; sentenza TF 5A_261/2016 del 20 settembre 2016, consid. 2.2). I contributi di mantenimento ordinati in via cautelare (o provvisionale) per la durata del procedimento di divorzio hanno forza di cosa giudicata per un periodo limitato (DTF 142 III 193, consid. 5.3; DTF 141 III 376, consid. 3.3.4; sentenza TF 5A_605/2021 del 28 marzo 2022, consid. 2). I provvedimenti cautelari restano in vigore fino alla fine del procedimento, indipendentemente dal fatto che il matrimonio sia già stato sciolto o meno (art. 276 cpv. 3 CPC; DTF 145 III 36, consid. 2.4; sentenza TF 5A_642/2020 del 3 dicembre 2020, consid. 3.1).
Secondo costante giurisprudenza, la decisione di modificare i provvedimenti provvisionali in linea di principio ha effetto solo per il futuro, con la precedente regolamentazione che rimane in essere fino alla crescita in giudicato formale della nuova decisione. In materia di contributi alimentari, la modifica può anche avere effetto - al più presto - al momento del deposito della domanda (o in una data successiva); la concessione di tale effetto retroattivo al deposito della domanda è tuttavia deciso a discrezione del giudice (DTF 111 II 103, consid. 4; sentenza TF 5A_364/2020 del 14 giugno 2021, consid. 9.3.1; sentenza TF 5A_539/2019 del 14 novembre 2019, consid. 3.3; sentenza TF 5A_685/2018 del 15 maggio 2019, consid. 5.3.4.1), mentre l'effetto retroattivo prima del deposito della domanda è possibile solo per motivi molto specifici, come la residenza sconosciuta o l'assenza dal Paese del debitore di alimenti, una grave malattia del creditore o un comportamento di una delle parti contrario alla buona fede (cfr. DTF 111 II 103, consid. 4; sentenza TF 5A_263/2020 del 6 luglio 2020, consid. 3.3.3; sentenza TF 5A_745/2015 del 15 giugno 2016, consid. 5.2.3; sentenza 5A_274/2015 del 25 agosto 2015, consid. 3.5, non pubblicato in DTF 141 III 37).

Nel caso concreto, va detto che il Tribunale cantonale non ha esaminato il caso alla luce di tale giurisprudenza e ha accettato la concessione dell'effetto retroattivo prima della presentazione della domanda per motivi estranei ad essa. In particolare, al Tribunale cantonale si può rimproverare di non aver riscontrato - o a maggior ragione di non aver motivato - l'esistenza di "motivi molto speciali" ai sensi della giurisprudenza sopra citata. Il fatto che non sia stato versato alcun contributo di mantenimento dopo il 23 gennaio 2018, come previsto dalla sentenza cantonale dell'11 dicembre 2018, non modifica le considerazioni precedenti, poiché tale sentenza non è cresciuta in giudicato dato il rinvio della causa all'autorità di prima istanza e non ha l'effetto di impedire che il contributo alimentare rimanga in essere in via cautelare (cfr. sentenza TF 5A_136/2019 del 28 agosto 2019, consid. 4.1).
L'autorità cantonale ha dunque arbitrariamente consentito la revoca del contributo con effetto dal 23 gennaio 2018, ossia oltre venti mesi prima della presentazione della domanda di modifica. La censura del ricorrente è stata quindi accolta.


Data modifica: 16/06/2023

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