Caso 166 del 18/02/2007
Può un coniuge revocare il proprio accordo al divorzio?
In una sentenza del 20 giugno 2005* il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
In linea di principio la revoca del consenso al divorzio non costituisce abuso.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
La fattispecie indica che il marito, prima dell'introduzione della procedura di divorzio, aveva dato il proprio consenso al medesimo, dichiarando per scritto: "per quanto concerne il divorzio, do il mio consenso". Sulla scorta di tale assicurazione, la moglie aveva introdotto una petizione unilaterale di divorzio, ma in sede di risposta il marito si era opposto alla pronuncia del medesimo.
Secondo il Tribunale d'appello ciò rientrava nei suoi diritti. Non solo: anche qualora davanti al Pretore avesse aderito in un primo momento al divorzio, egli avrebbe ancora potuto opporvisi più tardi, durante i due mesi di riflessione (art. 111 cpv. 2 CC; FF 1996 I 96 a metà; Rhiner, Die Scheidungsvoraussetzungen nach revidiertem schweizerischen Recht, Zurigo 2001, pag. 173 con rimandi di dottrina alla nota 699; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 114 n. 501). Al limite, anche evitando di confermare il consenso dopo il decorso del termine bimensile (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 49 ad art. 111 CC; Fankhauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 40 ad art. 111 CC).
Solo dopo avere confermato la volontà di divorziare i coniugi sono vincolati e non possono più revocare unilateralmente il consenso (Werro, op. cit., pag. 114 n. 502; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 43 ad art. 111 CC).
Ciò posto, il marito ha senz’altro tenuto un comportamento contraddittorio, ma ciò non basta a configurare abuso di diritto. La separazione di fatto era di soli sette mesi, per cui la moglie non ha alcun diritto di ottenere il divorzio unilateralmente (DTF 126 III 404, pag. 407 consid. 4b e 408 consid. 4c). E il marito può resistere allo scioglimento del matrimonio anche per tutto il biennio dell’art. 114 CC, senza che ciò integri estremi di malafede (sentenza del Tribunale federale 5C.242/2001 pubblicata in: SJZ 98/2002 pag. 179).
Data modifica: 18/02/2007