Revoca del diritto di determinare il luogo di residenza del figlio

Caso 458 del 16/10/2019

A quali condizioni l’autorità (Giudice o Autorità Regionale di Protezione) possono revocare al genitore detentore dell’autorità parentale il diritto di decidere il luogo di residenza del figlio?

In una sentenza del 10 luglio 2018 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Per revocare al genitore detentore dell’autorità parentale il diritto di di decidere il luogo di residenza del figlio, occorre che il bene di quest’ultimo sia minacciato, nonché mettere in contrapposizione il diritto di un genitore di prendersi cura personalmente di un figlio e l’interesse di quest’ultimo di beneficiare di una situazione di stabilità e di uno sviluppo adeguato. Se il figlio è capace di discernimento occorre anche considerare il suo desiderio.

DTF 144 III 442


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Le parti, genitori di due figlie nate rispettivamente nel 1997 e nel 2002, hanno divorziato l’8 dicembre 2014. L’autorità parentale è rimasta congiunta, mentre la custodia di fatto è stata data alla madre in via esclusiva. Il 24 giugno 2016 è deceduta la madre e dato che la secondogenita era ancora minorenne l’Autorità Regionale di Protezione (in seguito ARP) ha avviato una procedura di protezione della minore per valutare l’eventuale assegnazione della custodia al padre. Il 19 settembre 2016 l’ARP ha revocato al padre il diritto di decidere il luogo di residenza della figlia, conferendo tale diritto al compagno della defunta madre, con cui vivevano entrambe le figlie. Il padre ha dapprima ricorso al Tribunale cantonale ed in seguito al Tribunale federale.

La prima parte della sentenza viene dedicata alla questione a sapere se per la vicenda vi fosse stata la violazione dell’art. 6 cifra 1 CEDU (diritto ad un processo equo ed in particolare ad un’udienza pubblica, per il quale è stato ammesso il principio, ma negato nel caso concreto): questo argomento non sarà tuttavia oggetto del presente caso. 

L’art. 307 cpv. 1 CC prevede che se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'ARP ordina le misure opportune per la protezione del figlio; l’art. 310 cpv. 1 CC indica che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente; l’art. 310 cpv. 3 CC precisa che l'ARP può vietare ai genitori di riprendere il figlio vissuto per lungo tempo presso genitori affilianti qualora il suo sviluppo possa esserne seriamente pregiudicato.

Nel caso concreto all’epoca del divorzio era stato deciso il prosieguo dell’autorità parentale congiunta anche dopo il divorzio e la custodia di fatto - vale a dire la presa a carico giornaliera, le cure e l’educazione corrente - era stata attribuita alla sola madre. Il diritto di determinare il luogo di residenza della figlia minorenne all’epoca del divorzio - che fa ormai parte del concetto di autorità parentale, come previsto all’art. 301a cpv. 1 CC (DTF 144 III 10, consid. 4) - è rimasto ad entrambi i genitori e dopo il decesso della madre appartiene solamente al padre (art. 297 cpv. 1 CC, sentenza TF 5A_684/2014, consid. 2.1, del 3 dicembre 2014).

Se l’intenzione dell’ARP è quella di mantenere la residenza attuale della figlia e non permettere al padre di portarla al proprio luogo di residenza, la sua decisione dovrà essere quella di ritiro (o revoca) del diritto di determinare il luogo di residenza della ragazza, ciò che concerne il contenuto dell’art. 310 CC (v. anche sentenza TF 5A_402/2016, consid. 3, del 16 gennaio 2017).

Nel caso concreto è decisivo sapere se il legame psicologico tra la figlia e il padre è intatto e se la capacità educativa e il senso di responsabilità del padre giustifichino il trasferimento della custodia di fatto dal punto di vista del bene della figlia. Si deve mettere in contrapposizione il diritto di un genitore di prendersi cura personalmente di un figlio e l’interesse di quest’ultimo di beneficiare di una situazione di stabilità e di uno sviluppo adeguato (DTF 111 II 119, consid. 5 e 6; sentenza TF 5A_980/2015, consid. 2.1, del 26 gennaio 2016 e riferimenti). Occorre anche considerare in particolare il desiderio del figlio, la sua età e la durata della precedente custodia della madre (sentenza TF 5A_88/2015, consid. 4.3.2, del 5 giugno 2015).

La revoca del diritto di determinare il luogo di residenza è quindi anche possibile - come nel caso concreto - quando si vuole garantire che il figlio possa rimanere nel luogo da lui conosciuto in cui ha vissuto fino a quel momento ed evitare che debba rientrare presso il padre, residente altrove, da cui ha vissuto separatamente da sette anni. In tale contesto occorre esaminare se il bene del figlio è messo in pericolo con una nuova regolamentazione della custodia. 

Nel caso concreto non è contestato che il padre di principio abbia le capacità genitoriali e abbia la possibilità di prendersi cura della figlia, ma non sono questi gli unici criteri determinanti. Nell’ambito della decisione l’autorità cantonale ha dato un peso preponderante alla volontà chiaramente espressa della figlia, capace di discernimento, e ha rispettato il suo desiderio di rimanere nel suo luogo di vita attuale, privilegiando così, in questo contesto doloroso in cui è deceduta la madre, gli aspetti relativi alla stabilità della figlia, ciò che poteva esserle garantita nel luogo in cui già viveva con le persone più vicine che le sono di riferimento e senza imporle la separazione dalla sorella maggiore (e maggiorenne) che si opponeva a qualsivoglia contatto con il padre.

Nota: la sentenza oggetto del presente caso si situa nel solco del caso 434. E’ importante essere consapevoli che per decidere il luogo di residenza del figlio la valutazione va fatta partendo dall’art. 307 CC, laddove occorre che “il bene del figlio sia minacciato”; non è pertanto solo una scelta di opportunità. Inoltre occorre sapere con chi vivrà il figlio il figlio minorenne, non bastando il presupposto che se vivesse con il padre il suo bene sarebbe minacciato. Nel caso concreto la figlia era per di più già capace di discernimento e pertanto ha potuto esprimersi “in prima persona” sulla scelta di poter continuare a vivere con il compagno della madre defunta, scelta evidentemente corroborata dal fatto che quella soluzione era effettivamente nel suo interesse e che una decisone diversa avrebbe minacciato il suo bene. 


Data modifica: 16/10/2019

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland