Revoca dell’autorità parentale congiunta e relativa attribuzione ad un solo genitore

Caso 367 del 16/11/2015

Quali sono le condizioni che giustificano la revoca dell’autorità parentale attribuita precedentemente ai genitori congiuntamente?

In una sentenza del 27 agosto 2015 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Le condizioni per l’attribuzione dell’autorità parentale ad un solo genitore secondo l’art. 298d CC sono meno restrittive di quelle per la revoca prevista all’art. 311 CC. Un’importante e duratura litigiosità o una persistente incapacità di comunicare tra i genitori può condurre alla revoca dell’autorità parentale congiunta ex art. 298d CC qualora vi siano delle ripercussioni negative sul bene dei figli. Diverso è se vi sono discussioni puntuali e usuali divergenze di opinioni. Occorre anche esaminare se l’attribuzione esclusiva di certe prerogative non sia sufficiente, segnatamente se il conflitto genitoriale, ancorché importante, sia limitato ad un tema determinato.

Sentenza TF 5A_923/2014 (DTF 141 III 472)


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Le parti sono genitori di una figlia nata nel 2009 e convivevano all’epoca della sua nascita; il padre l’ha formalmente riconosciuta e l’Autorità Regionale di Protezione (in seguito ARP) ha attribuito ai genitori l’autorità parentale congiunta in base all’art. 298a cpv. 1 vCC (vCC = vecchia normativa), previa sottoscrizione di un contratto per il mantenimento e per la regolamentazione delle relazioni personali. In seguito i genitori si sono separati e la figlia è rimasta a vivere con la mare, mantenendo regolari contatti con il padre.
Nel luglio 2011 la madre ha chiesto all’ARP di poter beneficiare dell’autorità parentale esclusiva sulla figlia, con contestuale revoca al padre. Nel suo rapporto del 2012 l’Ufficio preposto alla protezione dei minori ha concluso tra l’altro per l’autorità parentale esclusiva alla madre, oltre ad altre misure.
Con decisione del marzo 2013 l’ARP ha revocato l’autorità parentale congiunta, segnatamente l’ha revocata al padre evocando l’incapacità dei genitori di cooperare e le loro difficoltà di comunicazione (art. 298a vCC) ed ha istituito una curatela ex art. 308 CC.
Il padre ha ricorso a livello cantonale e infine, in data 21 novembre 2014, vale a dire sotto l’egida della nuova e attuale legge, anche al Tribunale federale.

Con la sentenza oggetto del presente caso il Tribunale federale si è pronunciato, per la prima volta, sulle condizioni per l’esercizio congiunto dell’autorità parentale in base alla nuova legge in vigore dal 1° luglio 2014, evidenziando che l’autorità parentale congiunta è ormai da considerare le regola, ma precisando d’altro canto le condizioni per la sua revoca e l’attribuzione della stessa da un solo genitore.

Dal profilo legale la revoca dell’autorità parentale congiunta è stata trattata secondo il nuovo diritto in vigore dal 1° luglio 2014. L’art. 298d CC prevede che ad istanza di un genitore, del figlio o d'ufficio, l’ARP modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio; può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio: questa norma è la base legale per l’eventuale revoca dell’autorità parentale congiunta.
L’art. 311 cpv. 1 CC prevede che se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l’ARP priva i genitori dell'autorità parentale.
Occorre verificare se per la revoca dell’autorità parentale congiunta l’art. 311 cpv. 1 CC sia o meno determinante ed esaustivo. Rilevando innanzi tutto che il Messaggio del Consiglio Federale non sarebbe chiaro sull’argomento, il Tribunale federale ha evidenziato che per quanto concerne l’art. 298 cpv. 1 e 2 CC è rilevante il bene del bambino e non la protezione del bambino, concludendo che questa distinzione si estende anche all’art. 298d CC.
Naturalmente la separazione dei genitori (o il divorzio) porta quasi sempre a dei litigi nell’ambito della procedura giudiziaria, litigi che se si riassorbono con il trascorrere del tempo non costituiscono come tali una giustificazione a sé stante per attribuire ad un solo genitore l’autorità parentale. Diversa è la situazione se tali litigi si inaspriscono a tal punto da rendere necessaria una modifica della regolamentazione dell’autorità parentale ai sensi dell’art. 298d CC.
Ora, venendo al quesito da risolvere, vale a dire se la lesione del bene del bambino deve essere grave a tal punto da adempiere le condizioni dell’art. 311 CC, o se possano esservi altre condizioni, il Tribunale federale ha indicato che per l’applicazione dell’art. 298d CC (e anche dell’art. 298 cpv. 1 e 2 CC) nell’ambito di una revoca dell’autorità parentale congiunta non occorre che siano adempiute le condizioni di cui all’art. 311 CC, evidenziando che nell’ambito degli artt. 298 e segg. CC si ha come oggetto il “bene del figlio”, mentre per le misure previste dagli art. 307 e segg. CC la “protezione del figlio”.
Il Tribunale federale spiega infatti che la revoca dell’autorità parentale ex art. 310 CC è una ultima ratio dove di regola si è in presenza di un’assenza di relazioni personali tra genitori e figlio, mentre nell’ambito degli art. 298 e segg. CC il genitore a cui viene revocata l’autorità parentale, pur mantenendola all’altro, conserva il diritto di avere delle normali relazioni personali con il figlio, con la sola conseguenza di non avere però più il dritto di prendere delle decisioni con l’altro genitore, il quale rimane detentore esclusivo dell’autorità parentale.
Ritenuto dunque il differente campo di applicazione delle due normative (art. 298d CC e art. 311 CC), il Tribunale federale ha annoverato tra i motivi che impongono l’attribuzione ad un solo genitore dell’autorità parentale congiunta ex art. 298d CC l’importante conflitto genitoriale, l’incapacità duratura dei genitori di comunicare se ciò ha un impatto negativo sul bene del figlio e se tale misura può migliorare la situazione. Ciò si giustifica in particolare qualora l’autorità debba continuamente intervenire per risolvere disaccordi genitoriali. Tuttavia il Tribunale federale ha precisato che questi litigi e le difficoltà di comunicazione dei genitori debbano essere di una certa intensità e cronicità. Discussioni puntuali e usuali divergenze di opinioni non sono sufficienti per giustificare la revoca ad un genitore dell’autorità parentale. Inoltre, qualora il conflitto genitoriale sia grave, occorre ancora tener conto del principio della proporzionalità e verificare se non sia sufficiente attribuire unicamente delle prerogative specifiche dell’autorità parentale ad un genitore (ad es. in tema scolastico o religioso, oppure in merito alla determinazione del luogo di residenza): l’attribuzione esclusiva dell’autorità parentale deve rimanere l’eccezione.

Nel caso concreto la revoca dell’autorità parentale (che non dipende dalla colpa di uno o dell’altro genitore) al padre è stata giustificata dall’incapacità totale e permanente dei genitori di trovare le soluzioni necessarie, tanto che si era creato nel figlio un conflitto di lealtà e di insicurezza dettato dalla tensione esistente tra i genitori. Nonostante le relazioni personali tra padre e figlia funzionassero abbastanza bene, secondo le dichiarazioni della curatrice educativa i genitori avevano costantemente bisogno di un giudice per risolvere i loro conflitti e la revoca ad un genitore – segnatamente al padre – dell’autorità parentale avrebbe permesso di migliorare la situazione. Neppure l’intervento di una curatrice si è dimostrato sufficiente e una mediazione si è dimostrata inattuabile. Da notare che il conflitto genitoriale si estendeva ad es. alla decisione sul battesimo o meno della figlia, ai rimproveri al padre di non pagare gli alimenti, al timore di rapimento, alle critiche sui continui traslochi della madre e gli altrettanti nuovi compagni, ecc.).
Il ricorso del padre è dunque stato respinto.

Una riflessione va a mio avvisto fatta in merito alla questione a sapere se con la revoca dell’autorità parentale cambierà veramente qualcosa o se addirittura ciò non creerà maggiori tensioni. Non va infatti negato che con tale decisione la madre si vede rinforzata la propria posizione e ciò nonostante la responsabilità genitoriale relativa al conflitto fosse equivalente. L’impressione è che con una tale decisione a maggior ragione i genitori non avranno più stimoli per risolvere le divergenze. Personalmente una mediazione forzata si imporrebbe, per lo meno prima di una drastica decisione di revoca dell’autorità parentale congiunta: tuttavia sembra che secondo il Tribunale federale questa via non sia percorribile, vista l’assenza di una base legale sufficientemente esplicita, rilevato come la legge parli solo di “ingiunzione” alla mediazione da parte del Giudice e non di obbligo (cfr. art. 297 cpv. 2 CPC; relativamente all’art. 314 cpv. 2 CC, la norma non sembrerebbe potersi applicare alla fattispecie, viste le considerazioni sopra esposte del Tribunale federale, secondo cui la norma si riferisce alla protezione del minore e non al suo bene; per l’art. 307 cpv. 3 CC cfr. caso 242: tuttavia ancora una volta per gli stessi motivi la norma non sembrerebbe applicabile alla fattispecie).


Data modifica: 16/11/2015

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