Richiesta di divorzio parziale presentata più volte – autorità di cosa giudicata

Caso 530 del 01/12/2022

Un coniuge può presentare più volte una domanda di divorzio parziale?

In una sentenza del 17 giugno 2022 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il carattere particolare dei motivi che devono sussistere per permettere una sentenza separata sul principio del divorzio impedisce di esaminare la questione dell’autorità di cosa giudicata dal punto di vista rigoroso dei “fatti nuovi”. Anche nel caso in cui i fatti invocati siano sostanzialmente identici a quelli presentati nell’ambito di un precedente procedimento, essi possono tuttavia assumere un nuovo significato a causa di altri fatti verificatisi successivamente o anche semplicemente a causa del trascorrere del tempo dalla precedente sentenza.

Sentenza 5A_860/2021


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Il marito, nato nel 1960, e la moglie, nata nel 1955, si sono sposati nel 1987. Sono genitori di due figli ormai maggiorenni. Il marito ha lasciato la casa coniugale il 1° settembre 2011. Il 14 maggio 2014 le parti hanno concordato il principio sul divorzio. Successivamente il marito ha presentato quattro domande di divorzio parziale presso il Tribunale di primo grado, segnatamente il 25 novembre 2016, il 25 settembre 2017, il 17 aprile 2018, tutte respinte, e il 27 aprile 2020, domanda che è stata per finire accolta.

Con sentenza del 31 agosto 2021, la Corte d'appello, pronunciandosi sull'appello della moglie, ha confermato la sentenza impugnata. Con ricorso datato 18 ottobre 2021, la moglie si è rivolta al Tribunale federale.

La ricorrente ha censurato una violazione dell'art. 59 cpv. 2, let. e) CPC ed il fatto che l'autorità cantonale ha dichiarato ammissibile la quarta domanda di divorzio parziale del marito.

Ai sensi dell'art. 114 CC, un coniuge può domandare il divorzio se al momento della litispendenza o il giorno della sostituzione della richiesta comune con un’azione unilaterale i coniugi vivono separati da almeno due anni. In base al principio dell'unità della sentenza di divorzio, sancito dall'art. 283 CPC, di principio il giudice non può chiudere il procedimento senza aver regolato tutti gli effetti accessori del divorzio (DTF 144 III 298, consid. 6.3.1; DTF 137 III 49, consid. 3.5; DTF 134 III 426, consid. 1.2; cfr. implicitamente DTF 144 III 368, consid. 3.5). Il principio dell'unità della sentenza di divorzio non preclude tuttavia una decisione parziale limitata al principio del divorzio (DTF 144 III 298, consid. 6.4). Affinché ciò avvenga, entrambi i coniugi devono acconsentire a tale decisione o l'interesse di uno di essi ad ottenere una decisione parziale deve essere maggiore dell'interesse dell'altro a ottenere una decisione unica che regoli sia il principio sia gli effetti accessori del divorzio (DTF 144 III 298, consid. 7).

Il ricorrente che desidera risposarsi e chiede una decisione immediata sulla questione del divorzio può invocare, a sostegno del suo interesse, il suo diritto costituzionale al matrimonio ai sensi dell'art. 14 Cst., che include il diritto di risposarsi. Affinché possa essere emessa una decisione separata sul principio del divorzio, la questione del divorzio deve essere liquida, rispettivamente il motivo del divorzio deve essere chiaramente dato ed il procedimento sugli effetti accessori del divorzio rischia di essere molto lungo (DTF 144 III 298, consid. 7.2; sentenza TF 5A_689/2019 del 5 marzo 2020, consid. 3.1; sentenza TF 5A_426/2018 del 15 novembre 2018, consid. 2.3). Il giudice deve procedere ad una ponderazione dei contrapposti interessi (DTF 144 III 298, consid. 7). Nel farlo, deve applicare le regole del diritto e dell'equità (art. 4 CC; sentenza TF 5A_689/2019 del 5 marzo 2020, consid. 3.1). Cfr. sull’argomento anche caso 433.

La ricorrente contesta la ricevibilità della domanda di divorzio parziale e sostiene, in sostanza, l'eccezione di autorità di cosa giudicata, poiché, in particolare, i fatti esposti in tale domanda esistevano già all’epoca del precedente procedimento e il marito aveva omesso di farli valere.

L'art. 59, cpv. 1 e 2, let. e) CPC prevede che il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali, tra cui l’assenza di regiudicata. Questa disposizione impedisce quindi al giudice di esaminare una domanda quando la controversia è già stata oggetto di una decisione di questo tipo. Si tratta dell'effetto di res judicata. Si ha res judicata quando la pretesa contestata è identica nel contenuto a quella che è già stata oggetto di una sentenza definitiva (identità dell'oggetto della controversia). In entrambi i procedimenti, le stesse parti devono aver presentato al giudice la stessa domanda sulla base degli stessi fatti. L'identità delle pretese dedotte in giudizio è determinata dalle conclusioni della domanda e dal complesso dei fatti su cui le conclusioni si fondano (DTF 144 III 452, consid. 2.3.2; DTF 142 III 210 consid. 2.1; DTF 141 III 257, consid. 3.2; DTF 140 III 278, consid. 3.3; sentenza TF 4A_525/2021 del 28 aprile 2022, consid. 3.3; sentenza TF 4A_224/2017 del 27 giugno 2017, consid. 2.3.1). In linea di principio, l'autorità di cosa giudicata si estende a tutti i fatti della causa, compresi i fatti e le prove che il giudice non ha potuto prendere in considerazione perché non sono stati regolarmente e tempestivamente addotti (DTF 139 III 126, consid. 3.1; DTF 116 II 738, consid. 2b; sentenza TF 5A_216/2018 dell'11 settembre 2018, consid. 5.1.1; sentenza TF 4A_177/2018 del 12 luglio 2018, consid. 4.1 e la giurisprudenza citata).

La giurisprudenza precedente all'entrata in vigore della nuova legge sul divorzio, il 1° gennaio 2000, chiariva che il principio della res judicata non si applicava in modo assoluto alle cause di divorzio. In base a questa giurisprudenza, non esisteva la regiudicata quando, nella seconda procedura, venivano invocati fatti importanti avvenuti dopo la prima sentenza o che l'avevano preceduta ma che non erano stati addotti la prima volta. I fatti successivi alla prima sentenza erano importanti se, considerati da soli o in combinazione con i fatti addotti nel primo procedimento, erano di natura tale da giustificare la domanda (DTF 109 Ib 232, consid. 2b; DTF 94 I 235, consid. 6a; DTF 85 II 57, consid. 2; DTF 78 II 401, consid. 2). Nelle cause di divorzio, il giudice non poteva ammettere l'identità delle azioni nemmeno quando, nel nuovo procedimento, le parti affermavano fatti importanti e precedenti alla prima sentenza, ma che, per qualsiasi motivo non erano stati addotti nel primo procedimento e sui quali l'autorità non si era pronunciata (DTF 85 II 57, consid. 2). La persona che chiedeva il divorzio non era obbligata ad addurre tutto ciò che poteva citare all'epoca a sostegno delle sue conclusioni (DTF 71 II 202). La giurisprudenza precedente al 1° gennaio 2000 precisava ancora che la regiudicata significava solo che la domanda di divorzio respinta non poteva essere nuovamente invocata in giudizio e che tale domanda era individuata dai fatti che erano stati effettivamente invocati a sostegno della stessa, ma non da tutti i fatti che avrebbero potuto essere invocati. L'eccezione di res judicata in materia di divorzio poteva essere fatta valere con successo solo se un nuovo procedimento di divorzio fosse stato avviato in modo abusivo poco dopo la conclusione di un procedimento precedente (DTF 85 II 57, consid. 2).

Nel caso di specie, si deve ritenere che il carattere particolare dei motivi che devono sussistere per permettere una sentenza separata sul principio del divorzio impedisce di esaminare la questione dell'autorità di cosa giudicata dal punto di vista rigoroso dei "fatti nuovi". I motivi in questione non si basano su fatti passati che non possono essere rivisti, ma su fatti che cambiano continuamente. Pertanto, la durata della sospensione della convivenza ai sensi dell'art. 114 CC - motivo invocato nel caso di specie - così come la durata della trattazione del procedimento di divorzio sono di natura temporale evolutiva e variano nella loro essenza a seconda della domanda in cui vengono invocati. Allo stesso modo, non si può ragionevolmente sostenere che, con il passare del tempo, il desiderio di un coniuge di sposarsi non vari di intensità. Pertanto, il fatto che un coniuge abbia omesso di dichiarare la propria intenzione di divorziare in un precedente procedimento, o che abbia fatto un uso infruttuoso di tale intenzione, non dovrebbe impedirgli di (ri)presentare tale motivo in un nuovo procedimento. Si può quindi affermare che, anche nel caso in cui i fatti invocati siano sostanzialmente identici a quelli presentati nell'ambito di un precedente procedimento, essi possono tuttavia assumere un nuovo significato a causa di altri fatti verificatisi successivamente o anche semplicemente a causa del trascorrere del tempo dalla precedente sentenza. Va inoltre sottolineato che la soluzione adottata si giustifica anche dal punto di vista del diritto costituzionale al matrimonio (art. 14 Cost.), in quanto il rifiuto di emettere una sentenza parziale limitata al principio del divorzio è suscettibile di violare tale diritto, dal momento che il coniuge non può contrarre una nuova unione fino a quando il precedente matrimonio non sia stato definitivamente sciolto (art. 96 CC; sentenza TF 5A_689/2019 del 5 marzo 2020, consid. 1.1.2; sentenza TF 5A_554/2019 del 21 novembre 2019, consid. 1.1.3; sentenza TF 5A_845/2016 del 2 marzo 2018, consid. 1.1.3).

Ne consegue che una sentenza che respinge una domanda di divorzio parziale non può essere considerata passata in giudicato, su riserva dell’abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC, così come il Tribunale federale aveva già considerato nella sua giurisprudenza prima del 1° gennaio 2000.

In conclusione, nel caso concreto la ricorrente ha torto nel sostenere che la nuova richiesta di divorzio del marito avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per effetto della res judicata. Il suo ricorso è stato pertanto respinto.


Data modifica: 01/12/2022

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland
Codewayz WEBSITE