Caso 176 del 16/07/2007
Il termine di ricorso per impugnare una decisione cantonale di misure a protezione dell’unione coniugale al Tribunale federale è sospeso dalle “ferie giudiziarie”?
In una sentenza del 22 maggio 2007 il Tribunale Federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Le misure a protezione dell’unione coniugale che regolano gli effetti patrimoniali della separazione sono considerate delle “misure provvisionali” ai sensi dell’art. 46 cpv. 2 LTF.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Ricordiamo innanzi tutto che il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale Federale (LTF). Tale legge prevede tra l'altro le vie di ricorso al Tribunale federale. Se la decisione da impugnare è stata resa dopo l'entrata in vigore della LTF, si applica quest'ultima (art. 132 cpv. 1 LTF).
Le sentenze relative a misure di protezione dell'unione coniugale sono delle decisioni pronunciate in materia civile (art. 72 LTF e segg.). Secondo l'art. 100 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. Per l'art. 46 cpv. 1 LTF i termini stabiliti in giorni dalla legge o dal Giudice sono sospesi dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso e dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (si tratta delle cosiddette "ferie giudiziarie"). Tuttavia l'art. 46 cpv. 2 LTF precisa che questi periodi di sospensione non si applicano tra l'altro nei procedimenti concernenti le misure provvisionali.
Per quanto riguarda le misure di protezione dell'unione coniugale va detto che dal 2000, ossia dall'entrata in vigore dell'attuale diritto del divorzio, le medesime sono destinate in gran parte a regolare le conseguenze della vita separata prima della possibile pronuncia del divorzio. In quest'ottica hanno un ruolo analogo alle misure provvisionali ex art. 137 CC. Ricordiamo come le misure di protezione dell'unione coniugale restano in vigore anche dopo l'inizio della procedura di divorzio a meno che siano successivamente modificate o soppresse da misure provvisionali ai sensi dell'art. 137 CC (DTF 129 III 60, consid. 2, pag. 61, caso 080).
Orbene, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale le misure di protezione dell'unione coniugale che regolano gli effetti patrimoniali della separazione sono considerate delle "misure provvisionali" ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 LTF, per cui il termine di 30 giorni per ricorrere al Tribunale federale non è sospeso dai periodi previsti all'art. 46 cpv. 1 LTF.
* Sentenza non (ancora) pubblicata sulla raccolta ufficiale, ma reperibile sul sito internet del Tribunale Federale: 5A_52/2007. Altra sentenza recente sul tema: sentenza 5A_206/2007 del 13 giugno 2007.
Data modifica: 16/07/2007