Caso 285 del 01/05/2012
Nel calcolo del contributo di mantenimento per i figli, per la parte di alimenti a carico del genitore non affidatario si giustifica operare una riduzione qualora i figli dovessero pranzare o cenare con il medesimo in misura maggiore rispetto alla prassi?
In una sentenza del 15 marzo 2012 il Tribunale d'appello di Lugano ha deciso quanto segue:
Qualora i figli trascorrano tre pranzi e tre cene la settimana con il genitore non affidatario, il calcolo dell'onere alimentare a suo carico deve prendere in considerazione tale aspetto.
Sentenza ICCA 11.2011.155
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
AP 1 (1967) e AO 1 (1973) si sono sposati il 13 ottobre 1995. Dal matrimonio sono nate E., il 18 febbraio 1997, e V., il 24 ottobre 2001. Il marito lavora all'80%, mentre la moglie lavora dall'inizio del 2011 al 40%. I coniugi vivono separati dal 17 aprile 2011, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione familiare per trasferirsi con le figlie altrove.
Il 28 aprile 2011 AO 1 si è rivolta al Pretore con un'istanza a protezione dell'unione coniugale.
Con decisione del 29 settembre 2011 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 17 aprile 2011, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito (suppellettili comprese), ha affidato le figlie alla moglie, ha regolato il diritto di visita paterno, e ha condannato AP 1 a versare dal 1° maggio 2011 un contributo alimentare per la moglie di CHF 1’355.00 mensili, uno per E. di CHF 1'985.00 mensili (assegni familiari compresi) e uno per V. di CHF 1’570.00 mensili (assegni familiari compresi).
AP 1 è insorto al Tribunale d’appello contro la decisione del 29 settembre 2011 con un appello del 17 ottobre 2011 nel quale chiede di ridurre i contributi alimentari per le figlie e rispettivamente per la moglie dapprima una riduzione e in seguito la soppressione.
In particolare l'appellante contesta i fabbisogni in denaro delle figlie, facendo valere che esse pranzano mediamente tre volte e cenano mediamente tre volte e mezzo la settimana da lui, ciò che giustifica di togliere un 40% alla posta che la tabella 2011 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo prevede per il costo del vitto. Il fabbisogno in denaro di E. si ridurrebbe così di CHF 144.00 mensili (40% di CHF 360.00) e quello di V. di fr. 114.00 mensili (40% di CHF 285.00).
Ora, se da un lato quest'ultima conclusione non è stata ritenuta pertinente, poiché il fabbisogno in denaro delle figlie non muta, che ai pasti sopperisca un genitore o sopperisca l'altro, dall’altro è stato ammesso che la questione è piuttosto di sapere in che misura il genitore affidatario si veda sgravare dai costi grazie all'intervento dell'altro.
Nell'ambito di un abituale diritto di visita (di norma, una fine settimana su due) il genitore non affidatario deve provvedere mediamente a un pranzo e a una cena la settimana, senza che ciò giustifichi – per principio – diminuzioni del contributo alimentare a suo carico. Nella fattispecie tuttavia la situazione è notevolmente diversa, giacché AO 1 si vede esonerare dal costo di ben tre pranzi e tre cene la settimana per entrambe le figlie. Ne segue che, pur a un sommario esame come quello che governa le procedure a tutela dell'unione coniugale, l'appellante afferma a ragione che la moglie provvede al vitto delle figlie unicamente nella misura del 60%. Ai fini del giudizio occorrerà tenere conto così che l'appellante (o i suoi parenti) ne assicurano il restante 40%.
Il quadro familiare delle entrate e delle uscite si presenta, dopo quanto si è visto, come segue:
- reddito del marito, CHF 8’815.00 mensili
- reddito della moglie, CHF 2’383.95 mensili
- somma dei redditi, CHF 11’198.95 mensili
- fabbisogno minimo del marito, CHF 3’437.85 mensili
- fabbisogno minimo della moglie, CHF 2’777.50 mensili
- fabbisogno in denaro di E., CHF 1’985.00 mensili
- fabbisogno in denaro di V., CHF 1’570.00 mensili
- somma dei fabbisogni, CHF 9’770.35 mensili
- eccedenza, CHF 1’428.60 mensili
- metà eccedenza, CHF 714.30 mensili
- spettanza del marito, CHF 3’437.85 + CHF 714.30 = CHF 4’152.15 mensili,
il marito deve pertanto:
- versare alla moglie CHF 2’777.50 + CHF 714.30 ./. CHF 2’383.95 = CHF 1’107.85 mensili, arrotondati a CHF 1’110.00 mensili,
- versare per E. CHF 1'985.00 ./. CHF 144. = CHF 1’841.mensili arrotondati a CHF 1’840.— mensili (conservando CHF 144.00 per il vitto della medesima),
- versare per V. CHF 1’570.00 ./. CHF 114.00 = CHF 1’456.00, arrotondati a CHF 1’455.— mensili (conservando CHF 114.00 per il vitto della medesima).
Un argomento analogo è stato trattato nel caso-160.
Da notare che il Tribunale d'appello nella sentenza ICCA 11.2009.95 del 30 marzo 2012 ha precisato che, in quel caso, sebbene il padre trascorra con il figlio quattro settimane di vacanza a fronte delle cinque e mezzo previste dall'usuale diritto di visita, egli ospita il figlio un giorno la settimana supplementare, ciò che consisterebbe in incontri nettamente più estesi di quelli abitualmente riconosciuti, nel Cantone Ticino, a un genitore non affidatario nel caso di figli in età scolastica (RTiD I-2005, pag. 778, sentenza 58c), per cui ha ritenuto ciò riconoscendo che una quota della posta "cura ed educazione" prevista dalle tabelle di Zurigo è assicurata dal padre; se la posta piena, nel caso concreto, ammonta a CHF 450.00 mensili per 30 giorni, visto il diritto di visita del padre più esteso, la quota parte da lui assicurata ammonterebbe a CHF 67.50 mensili (consid. 8.). Altra sentenza sull'argomento, cfr. I CCA 11.2011.85 dell'11 ottobre 2012, RTiD I 2013, N. 7c).
Data modifica: 01/05/2012