Rimessione di azioni connesse al giudice adito preventivamente

Caso 155 del 21/08/2006

Cosa accade alle procedure se ad una causa tendente alla liquidazione del regime matrimoniale avviata presso un Tribunale ne fa seguito una di divorzio presso un altro Tribunale?

In una sentenza del 24 gennaio 2006* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Un’azione con cui viene chiesta la liquidazione del regime matrimoniale e un’azione di divorzio sono materialmente connesse. Per sapere a quale procedura dare la priorità nel caso di azioni connesse, l’art. 36 LForo si basa unicamente sulla priorità temporale della litispendenza. Se azioni, che sono materialmente connesse, sono introdotte davanti a più tribunali, il tribunale adito successivamente gode di un margine di apprezzamento per decidere sul proseguo della causa. Il tribunale adito successivamente può continuare il procedimento pendente davanti a lui, può sospenderlo o rimetterlo al tribunale preventivamente adito.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La fattispecie è la seguente:
In data 1° ottobre 2001 è cessata la vita comune dei coniugi. Una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale è stata avviata davanti al Tribunale di Weinfelden (TG) e si è conclusa con una sentenza del 16/17 settembre 2002, che prevede tra l'altro la decisione del Giudice di separazione dei beni.
Il 20 dicembre 2002 il marito ha promosso una procedura per la liquidazione del regime matrimoniale presso il Tribunale di Plessur (GR).
Il 18 maggio 2004 la moglie ha inoltrato presso il Tribunale di Weinfelden la procedura di divorzio.
Visto il consenso del tribunale di Plessur, il tribunale di Weinfelden ha rimesso al primo la procedura di divorzio.

Secondo l'art. 36 LForo (Legge federale sul foro in materia civile) se più azioni materialmente connesse sono pendenti davanti a giudici diversi, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento finché il giudice preventivamente adito abbia deciso; il giudice successivamente adito può disporre la rimessione della causa al giudice preventivamente adito, se questi vi acconsente.

Per capire la portata della normativa occorre chiarire l'espressione legale "azioni materialmente connesse" dato che la LForo non contiene unta tale definizione. Secondo il Messaggio concernente le legge federale sul foro in materia civile del 18 novembre 1998 (FF 1999, pag. 2427 e segg.) esiste una connessione laddove vi è il pericolo che "vengano pronunciate decisioni contraddittorie" (pag. 2469); viene inoltre fatto un rimando agli art. 6 e art. 7 della medesima legge, i quali pure utilizzano questa espressione. Sempre il Messaggio citato precisa a pag. 2445 che la connessione materiale "è data se le due domande si fondano sulla stessa causa fattuale o giuridica (p. es. la stessa fattispecie, lo stesso contratto). La nozione di connessione è dunque identica a quella prevista del diritto internazionale (cfr. art. 8 LDIP, che esige un nesso materiale, ...)". Il tribunale federare precisa ancora che l'art. 22 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (conosciuta come Convenzione di Lugano) è servito da modello per la redazione dell'art. 36 LForo e quindi il suo testo (segnatamente il capoverso 3) va ritenuto per la comprensione dell'art. 36 LForo: "Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente". D'altra parte l'art. 36 LForo, per la sua applicabilità, contrariamente all'art. 35 LForo, non pretende l'identità delle azioni.
Nel caso di una procedura di divorzio il Giudice deve decidere anche le conseguenze accessorie. Per la commisurazione dei contributi alimentari occorre in particolare conoscere i redditi e la sostanza dei coniugi. Per la sostanza conta anche il risultato ottenuto dopo la liquidazione del regime matrimoniale. Quest'ultima può anche influire sulla suddivisione della previdenza professionale (art. 123 cpv. 2 CC). Da tutto ciò si evince che vi è una connessione materiale tra la procedura di liquidazione del regime matrimoniale e quella di divorzio.
La questione relativa al fatto che la liquidazione del regime matrimoniale è una conseguenza accessoria della procedura (principale) di divorzio non cambia le cose, nel senso che non per questo motivo non è possibile rimettere al Giudice della liquidazione del regime matrimoniale la causa di divorzio, dato che secondo l'art. 36 LForo l'unico aspetto determinante è quello temporale.
Nel caso concreto è pacifico che la procedura di liquidazione del regime matrimoniale avviata davanti al Tribunale di Plessur sia da considerare temporalmente precedente a quella di divorzio avviata presso il Tribunale a Weinfelden, per cui risulta possibile rimettere una procedura di divorzio al giudice che si sta occupando fino a quel momento della sola liquidazione del regime matrimoniale.

* Sentenza pubblicata sulla raccolta ufficiale: DTF 132 III 178.


Data modifica: 21/08/2006

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland
Codewayz WEBSITE