Caso 337 del 16/07/2014
E' impugnabile la decisione del Giudice con la quale dispone il rinvio della liquidazione del regime dei beni a separato giudizio?
In una sentenza del 15 luglio 2013 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
La decisione che dispone il rinvio della liquidazione del regime dei beni a separato giudizio può essere impugnata a livello cantonale tramite reclamo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 let. b, N. 2 CPC) e a livello federale alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi sono in procedura di divorzio dal settembre 2006. Con istanza 23 ottobre 2012 il marito ha chiesto al giudice di ordinare la separazione del giudizio sul principio del divorzio da quello sulle conseguenze accessorie - unica questione litigiosa. La moglie si è opposta.
Con decisione 4 gennaio 2013 notificata separatamente il giudice in accoglimento dell'istanza ha disposto il rinvio a separato giudizio della liquidazione del regime dei beni.
Il Tribunale di appello ha dichiarato inammissibile il reclamo inoltrato dalla moglie. I Giudici cantonali hanno in sostanza considerato che quest'ultima non avesse reso verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell'art. 319 let. b n. 2 CPC. La moglie ha dunque ricorso al Tribunale federale, ricorso giudicato inammissibile senza che siano state neppure richieste osservazioni al marito.
Riassuntivamente il Tribunale federale ha riportato le seguenti considerazioni, che vengono di seguito riportate come indicate.
La decisione tramite la quale il giudice del divorzio ordina il rinvio della liquidazione del regime dei beni a separato giudizio in applicazione dell'art. 283 cpv. 2 CPC è considerata dalla dottrina una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 CPC. Come tale, può essere impugnata a livello cantonale unicamente tramite reclamo, se appare atta a creare il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b n. 2 CPC). Nella terminologia della LTF, la decisione cantonale di ultima istanza costituisce pertanto una decisione incidentale. Se essa è notificata separatamente, è suscettibile di esame da parte del Tribunale federale alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF, segnatamente se è idonea a causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).
Si considera pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF il pregiudizio giuridico che nemmeno una decisione finale favorevole della parte ricorrente potrebbe cancellare. Tale eventualità appare in linea di principio esclusa nel caso di una decisione di merito in tema di divorzio ed effetti accessori: in questo ambito, una decisione pregiudiziale o incidentale potrà sempre essere impugnata con un ricorso contro la decisione finale, nella misura in cui essa ne avrà influenzato il contenuto (art. 93 cpv. 3 LTF; DTF 134 III 426 consid. 1.3.1).
Spetta comunque alla parte ricorrente dimostrare in modo dettagliato che le condizioni per un'impugnazione immediata della decisione incidentale sono adempiute nel caso concreto; diversamente, il ricorso non potrà essere esaminato nel merito (art. 42 cpv. 2 LTF; v. DTF 137 III 324 consid. 1.1; DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine).
Orbene, nel caso concreto la parte ricorrente non ha adempiuto ai requisiti minimi di motivazione e dunque ha palesemente fallito la prova di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF.
Il ricorso si è rilevato inammissibile anche per un'altra ragione. Benché abbia discusso - espressamente a titolo abbondanziale - anche la fondatezza dell'opposizione della ricorrente alla decisione di rinvio ad separatum della liquidazione del regime dei beni, il Tribunale di appello ha respinto il reclamo cantonale in ordine per assenza di rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell'art. 319 lett. b n. 2 CPC. La Corte cantonale ha considerato che la ricorrente aveva sostenuto, in sostanza, che il rinvio della liquidazione del regime dei beni a separato giudizio avrebbe inciso sulla fissazione di un contributo di mantenimento a suo favore. Senonché la ricorrente non aveva formulato richieste di contributi di mantenimento in proprio favore, e un'eventuale nuova domanda in tal senso non era (ancora) stata formulata. La ricorrente non aveva pertanto reso verosimile il rischio di un pregiudizio concreto e di essenziale rilievo per l'andamento del processo.
Per poter avere una possibilità di esito favorevole dinanzi al Tribunale federale, la ricorrente avrebbe dovuto contestare di non aver saputo rendere plausibile il proprio temuto rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b n. 2 CPC), spiegando dettagliatamente quali argomenti da lei proposti avrebbero dovuto, a suo modo di vedere, portare i giudici cantonali ad esaminare nel merito il suo gravame, e perché. Nell'allegato ricorsuale proposto avanti al Tribunale federale, ciò non avviene: la ricorrente non si confronta con le considerazioni dei Giudici di appello suesposte, ma si limita a ribadire di aver preannunciato la formulazione di richieste di contributi, confermando in tal modo implicitamente che conclusioni in tal senso non sussistono.
In sostanza le carenti motivazioni della ricorrente hanno portato il Tribunale federale a respingere il gravame: peccato che queste sue lacune abbiano di fatto causato l'inammissibilità del ricorso; sarebbe infatti stato interessante consocere le considerazioni del Tribunale federale in un giudizio di merito.
Data modifica: 16/07/2014