Ripartizione dei debiti; diritto al compenso fra gli acquisti e i beni propri

Caso 246 del 01/09/2010

In una sentenza del 3 aprile 2009 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Un debito grava secondo l’art. 209 cpv. 2 CC la massa patrimoniale con cui è materialmente connesso. Se un obbligo di corrispondere mensilmente una rendita è in stretta relazione con l’acquisto di un bene immobile, il pagamento di tale rendita grava pertanto la massa a cui appartiene il bene immobile. Se i pagamenti sono invece stati effettuati da un’altra massa, questa dispone di un diritto al compenso secondo l’art. 209 cpv. 1 CC.

 

DTF 135 III 337


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nell'ambito del regime matrimoniale ordinario della partecipazione agli acquisti, secondo l'art. 209 cpv. 2 CC un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti. Vi deve essere una connessione materiale con la quale sussiste una dipendenza con riferimento all'origine, lo scopo e il contenuto, ma, come detto, nel dubbio un debito grava la massa degli acquisti (cfr. DTF 121 III 152, consid. 3b, pag. 154).
Un coniuge non è libero di decidere a debito di quale massa far fronte ad un'obbligazione.
Ad es. le spese per il mantenimento della famiglia, compreso la previdenza professionale, i costi per conseguire il reddito e il pagamento delle relative imposte sono da sopportare dalla massa degli acquisti. Per il mantenimento ordinario di beni patrimoniali, come ad es. immobili, occorre attingere agli acquisti. Il mantenimento straordinario è per contro da far sopportare dalla massa a cui il bene appartiene. Quando vi è connessione tra un bene e un debito per il suo acquisto, come ad es. un debito ipotecario, il relativo pagamento dev'essere effettuato con i beni della massa a cui appartiene. Nel caso in cui dei debiti gravanti acquisti vengano pagati con dei beni propri, rispettivamente quando debiti gravanti beni propri vengano pagati con acquisti, nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale esiste una pretesa compensatoria ai sensi dell'art. 209 cpv. 1 CC. Ad es. la sentenza TF 5C.171/2003 dell'11 novembre 2003 indica che se delle risorse per il finanziamento del mantenimento della famiglia vengono prelevate dalla ditta (in casu bene proprio del marito), in caso di divorzio la massa dei beni propri ha un diritto al compenso nei confronti della massa degli acquisti.

Nel caso concreto il marito ha ricevuto quale anticipo ereditario da suo padre un immobile gravato da un'ipoteca da lui assunta. Tra l'altro egli si è assunto il pagamento di una rendita vitalizia nei confronti dei propri genitori. Tenuto conto che il valore dell'immobile è superiore rispetto all'assunzione del debito ipotecario e della rendita vita natural durante, tale fondo è da qualificarsi quale bene proprio (cfr. anche sentenza 5C.158/2006 del 23 marzo 2007, consid. 4.1 non pubblicato in DTF 133 III 416; 5A_111/2007 dell'8 gennaio 2008, consid. 4.2.2.).
La prestazione vitalizia, strettamente connessa con l'acquisizione del fondo, grava pertanto la massa patrimoniale a cui il fondo appartiene, ossia i beni propri. Qualora tale prestazione fosse pagata con la massa degli acquisti, a quest'ultima spetta un diritto al compenso verso la massa dei beni propri; diversamente sarebbe se l'immobile venisse utilizzato quale abitazione coniugale con la conseguenza che la prestazione vitalizia può in questo caso essere considerata quale parte dei costi abitativi e quindi per il mantenimento del tenore di vita, ciò che in questo caso non drebbe diritto ad alcun compenso.

 


Data modifica: 01/09/2010

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