Riparto dell’eccedenza a favore dei figli nel caso di custodia alternata

Caso 552 del 16/11/2023

Come viene ripartita l’eccedenza a favore dei figli nel caso di custodia alternata?

In una sentenza del 27 marzo 2023, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

In caso di custodia alternata al 50% le spese per i figli sono ripartite tra i genitori in base alla loro capacità contributiva. Di principio la quota di eccedenza di pertinenza dei figli va divisa a metà a favore di ciascun genitore.

Sentenza TF 5A_330/2022


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati nel 2010. I loro figli sono nati rispettivamente nel 2010 e nel 2015. Le parti vivono separate dal 9 dicembre 2018. I genitori esercitano sui figli l’autorità parentale congiunta e la custodia alternata al 50%, nel senso che i figli trascorrono con ciascun genitore una settimana alternata, nonché la metà delle vacanze scolastiche e dei giorni festivi.

Nell’ambito della commisurazione dei contributi alimentari, la questione del riparto dell’eccedenza è giunta sino al Tribunale federale. In particolare, il marito ricorrente contesta ai giudici cantonali di aver considerato nei calcoli, segnatamente per il contributo di mantenimento a favore di ciascun figlio e da versare alla madre, l'intera propria quota di eccedenza e di aver omesso di assegnarne la metà a lui, nonostante l'attuazione di un rigoroso affidamento alternato.

Nell'ambito del metodo del minimo vitale allargato del diritto di famiglia con distribuzione dell'eccedenza, quando rimangono risorse dopo la copertura del minimo esistenziale allargato degli (ex) coniugi e dei figli minorenni, vi è un'eccedenza che può essere distribuita a discrezione del giudice, generalmente tenendo conto del principio delle "teste grandi e piccole", che ha l'effetto di aumentare i contributi di mantenimento (DTF 147 III 265 consid. 7.2 in fine e 7.3; sentenza TF 5A_378/2021 del 7 settembre 2022, consid. 6.2).

In una decisione TF 5A_952/2019 del 2 dicembre 2020, il Tribunale federale ha dovuto pronunciarsi su un caso in cui l'autorità cantonale aveva aggiunto alle spese dei due figli delle parti, in una situazione di custodia alternata, la loro partecipazione all'eccedenza in ragione di 1/6 ciascuno. In quel caso i giudici cantonali avevano ritenuto che l'importo di eccedenza risultante per i figli (CHF 242.00 mensili per figlio) dovesse essere versato alla madre, che avrebbe dovuto finanziare le spese non comprese nel fabbisogno minimo dei figli che di solito vengono pagate con l'eccedenza. Il Tribunale federale ha tuttavia corretto la decisione impugnata nel senso che l'importo contestato doveva essere preso in considerazione nella misura di CHF 121.00 mensili per figlio quando i figli erano con la madre e nella stessa misura quando erano con il padre (consid. 6.1 e 6.3.2). Situazione analoga si è presentata nella sentenza TF 5A_564/2021 del 21 febbraio 2022, consid. 5.

Nel caso di specie, dopo aver coperto il minimo vitale esteso dei coniugi e dei figli, solo il marito risultava avere un'eccedenza. Per determinare i contributi di mantenimento dovuti per i figli, l'autorità cantonale ha tenuto conto dell'intera quota eccedente di ciascun figlio nei contributi di mantenimento da versare alla madre ed ha quindi omesso di dividere per metà la quota di eccedenza a favore di ciascun figlio di cui era responsabile il padre, senza nemmeno spiegarne il motivo, anche se entrambi i genitori avevano l'affidamento alternato. Ciò è stato nuovamente considerato inaccettabile alla luce delle considerazioni che precedono.


Data modifica: 16/11/2023

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