Caso 519 del 01/06/2022
Se la decisione giudiziaria contempla la riserva dell’art. 277 cpv. 2 CC, ciò sta a significare che il contributo alimentare per il figlio divenuto maggiorenne è automaticamente dovuto anche dopo i suoi 18 anni?
In una sentenza del 5 luglio 2021 la Corte civile del Tribunale d’appello di Losanna ha stabilito quanto segue:
La menzione “art. 277 cpv. 2 CC riservato” è insufficiente per stabilire l’obbligo del genitore debitore di provvedere al mantenimento del figlio dopo il raggiungimento della maggiore età. L’adempimento delle condizioni di cui all’art. 277 cpv. 2 CC deve essere esaminato dal giudice di merito nell’ambito di un’azione basata sull’art. 279 CC.
Sentenza del Tribunale d’appello del Canton Vaud CACI 5 luglio 2021/317.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Con sentenza del 10 ottobre 2005, il Presidente del Tribunale civile del distretto di La Côte ha stabilito, tra l'altro, che il padre debba contribuire al mantenimento della figlia, nata nel mese di marzo 2002, mediante il versamento regolare alla madre di contributi alimentari scalari fino alla maggiore età della figlia, riservato l’art. 277 cpv. 2 CC.
L’aspetto controverso è quello a sapere se una tale formulazione sia sufficiente quale base giuridica per poter pretendere da parte della figlia il mantenimento dopo la maggiore età, segnatamente nella misura del contributo alimentare versato fino ai 18 anni.
Secondo la figlia la riserva dell'art. 277 cpv. 2 CC formulata nella sentenza del 10 ottobre 2005 sarebbe sufficiente a mantenere il contributo di mantenimento oltre i diciotto anni.
Giusta l’art. 277 cpv. 2 CC se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi. L'obbligo di mantenimento del padre e della madre di un figlio maggiorenne ha lo scopo di permettere a quest'ultimo di acquisire una formazione professionale, vale a dire le conoscenze che gli consentiranno di guadagnarsi da vivere in un campo corrispondente ai suoi desideri e alle sue attitudini. La formazione è quindi finalizzata all'acquisizione di quanto necessario affinché il minore diventi autonomo attraverso il pieno sfruttamento delle proprie capacità, cioè a soddisfare i bisogni materiali della vita con le proprie risorse (DTF 117 II 372, consid. 5b; sentenza TF 5A_246/2019 del 9 giugno 2020, consid. 3.1).
Nel caso concreto la sentenza del 10 ottobre 2005 si limita ad affermare che "l'art. 277 cpv. 2 CC è riservato", senza ulteriori dettagli.
Il Tribunale federale ad oggi non ha ancora deciso se questa frase sia sufficiente per ritenere che l'obbligo alimentare continui oltre la maggiore età. Tuttavia, la giurisprudenza recente richiede che l'importo e la durata degli alimenti siano determinati affinché siano soggetti ad esecuzione forzata (DTF 144 III 193, JdT 2018 II 351). Secondo una decisione ancora più datata, se la sentenza di divorzio si limita a riservare l'applicazione dell'art. 277 cpv. 2 CC, non è insostenibile ritenere che tale sentenza non costituisca un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per i contributi di mantenimento dovuti dopo la maggiore età (sentenza TF 5P.88/2005 del 19 ottobre 2005 consid. 2.2 e riferimenti citati).
Secondo Meier, se l'applicazione dell'art. 277 cpv. 2 CC è riservata solo in una sentenza di divorzio o in un accordo sugli effetti accessori del divorzio, questa riserva deve essere intesa nel senso che rende il debitore consapevole del fatto che il suo obbligo alimentare può estendersi oltre la maggiore età del figlio. Pertanto, un semplice riferimento all'art. 277 cpv. 2 CC o a una riserva di questo articolo non è sufficiente per ritenere che gli alimenti calcolati nella sentenza siano dovuti anche per il periodo successivo al raggiungimento della maggiore età, fino al completamento della formazione del figlio. In tal caso, al fine di determinare se un contributo al mantenimento sia dovuto dopo il raggiungimento della maggiore età, le condizioni di cui all'art. 277 cpv. 2 CC devono essere esaminate dal giudice di merito nell'ambito di un'azione basata sull'art. 279 CC (Meier, Entretien de l'enfant majeur - Un état des lieux, in JdT 2019 II 4, pag. 33, N. 63 e N. 64, nonché pag. 45, N. 89, e i riferimenti citati).
Ora, secondo la dottrina citata, un semplice riferimento all'art. 277 cpv. 2 CC o una riserva di tale articolo non è sufficiente a garantire che gli alimenti stabiliti nella sentenza siano dovuti per il periodo successivo alla maggiore età. Pertanto, il Tribunale d'appello del Canton Vaud, ha deciso che la menzione "art. 277 cpv. 2 CC riservato" è insufficiente per stabilire l'obbligo del genitore debitore di provvedere al mantenimento del figlio dopo il raggiungimento della maggiore età. In questa situazione, il figlio maggiorenne non ha altra scelta che agire per determinare il proprio mantenimento post-maggiorenne, in assenza di un accordo con il genitore interessato. L'adempimento delle condizioni di cui all'art. 277 cpv. 2 CC deve essere esaminato dal giudice di merito nell'ambito di un'azione basata sull'art. 279 CC al fine di determinare se un contributo al mantenimento sia dovuto dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio.
La riserva di cui all'art. 277 cpv. 2 CC, menzionata nella sentenza del 10 ottobre 2005, non costituisce quindi un obbligo per il padre di continuare a versare lo stesso contributo di mantenimento alla figlia dopo il compimento del 18° anno di età, in quanto non adempie i requisiti di precisione stabiliti dalla giurisprudenza, cosicché spetta alla figlia agire per fissare il suo mantenimento post-maggiorenne nei confronti del padre.
Data modifica: 01/06/2022